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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 07574/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23518/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatoin Roma alla via Casilina n. 1665; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –resistente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per atto del notaio Marco de Luca, elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - controricorrente - Comunicazione di iscrizione ipotecaria nonchè [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1093/2015depositata in data 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 252/2013 della CTP di Roma che, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, ne aveva rigettato il ricorso contro un avviso di iscrizione ipotecaria e le presupposte cartelle di pagamento, osservando che le stesse erano state tutte ritualmente notificate e che l’eccezione di tardiva notifica di alcune di esse doveva essere fatta valere impugnando le stesse.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base asei motivi .

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione tardivoal solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Camera di commercio di Roma non hannosvolto attività difensiva.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato altresì memoria illustrativa.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024.

Considerato che:

1. Il ricorrente propone sei motivi.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce   nullità della sentenza per violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., inesistenza giuridica della notifica della iscrizione di ipoteca e delle cartelle esattoriali in essa incorporate, lamentando la nullità della notifica laddove la relazione di notificazione sia apposta sul frontespizio dell’atto anziché in calce al medesimo.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2699 cod. civ.e dell’art. 113 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 6, commi 1 e 5 , della l. n. 212 del 2000 , in relazione alla cartella di pagamento incorporata nella iscrizione ipotecaria.

Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 3, commi 9-10, della l. n. 335 del 1995, per prescrizione del credito incorporato nelle cartelle di pagamento.

Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per non aver tenuto conto degli artt. 36-bise 36- ter d.P.R. n. 600 del 1973, per decadenzadal termine di iscrizione a ruolo.

Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione di legge per non aver tenuto conto dei termini dell’art. 25 d.P.R.n. 602 del 1973.

1.1. In via preliminare va osservato che per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.85 cod. proc. civ.) l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta.

2. Occorre preliminarmente rilevare il mancato completamento della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del messaggio di mancata consegna del ricorso spedito a mezzo p.e.c., depositata dal ricorrente.

Ciò non osta alla definizione del ricorso, alla luce del principio per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo,in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, per quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8/02/2010, n. 2723; Cass., Sez.

U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., 21/05/2018, n. 12515).

Il ricorso si rivela infatti inammissibile, essendo inammissibili tutti i suoi motivi.

All’esame dei motivi occorre premettere che l’oggetto del giudizio è individuato in un avviso di iscrizione ipotecaria e in dodici cartelle presupposteche la CTR ha ritenuto correttamente notificate.

3. Il primo motivo è inammissibile, traducendosi in una affermazione di principio, per cui la notificazione è nulla ove la relata sia apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce al medesimo, che appare generica in assenza di alcuna indicazione della fattispecie concreta, non avendo la parte formulato alcuna descrizione de lle modalità con cui sono state effettuate le notificazioni della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle dodici cartelle presupposte.

E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass., Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950).

Il principio dispecificità è quindi compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass.14/04/2022, n. 12259).

Nessuno di taliadempimenti è stato compiuto dal contribuente , che nell’intero ricorso non fa alcun cenno alle modalità dellenotificazioni e neanche alla sede processuale ove la relativa documentazione siastata prodotta in giudizio , non mette ndo la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'effettivo tenore della notificazione, con conseguente inammissibilità del motivo.

Occorre appena precisare che caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l'invalidità della notificazione dell'atto prodromico, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario(Cass.29/11/2022, n. 35014).

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto verte su una questione giuridica, l’applicazione dell’art. 2719 cod. civ. i n luogo dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, a fronte della contestazione della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, che non trova alcun cenno nella sentenza impugnata e la parte, sia nella esposizione dello svolgimento processuale sia nel corpo del motivo, omette del tutto di indicare ove la doglianzasia stata dedotta nel corso del giudizio e in quale sede sia avvenuta la contestazione della documentazione depositata.

5. Il terzo, il quinto e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili in quanto, facendo valere vizi dellecartelle (rispettivamente la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, l. n. 212 del 2000; la decadenza per l’iscrizione a ruolo, exartt. 36 - bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1 973, la violazione dei termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973), non si confrontano con la ratio della decisione impugnata che, in merito ai vizi delle cartelle, ha espressamente affermato che, stante l’accertata rituale notifica delle medesime, la tardività doveva essere fatta valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

Tale affermazione è del resto del tutto corretta,posto che i n tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art.19, comma terzo, del d.lgs. n. 546del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo pervizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (Cass. 13/10/2011 , n. 21082; Cass. 13/10/2011 , n. 21123; Cass. 31/10/2017, n. 25995).

6. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo, con cui è dedotta la prescrizione del credito della cartella n. 09720000357069615, per contributo al servizio sanitario nazionale, ma, per come indicato in ricorso, esclusivamente in riferimento al periodo fino all’emissione della cartella.

Giova comunque precisare che le pretese tributarie relative alle cartelle notificate in materia di contributo sanitario nazionale (che ha natura tributaria, essendo riconducibile, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi: Cass., Sez.

U., 06/02/2009, n. 2871 ) sono anch'esse soggette al termine prescrizionale decennale, tenuto conto che la controversia concerne un tributo avente natura di imposta, e non di contributo previdenziale (le prestazioni del servizio sanitario nazionale non sono condizionate al pagamento del tributo, ma assunte quale indice di capacità contributiva) ( Cass. 30/06/2021, n. 18434; Cass. 30/12/2010, n. 26426).

7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che liquida in euro 7.600,00. p er compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23518/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatoin Roma alla via Casilina n. 1665; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –resistente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per atto del notaio Marco de Luca, elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - controricorrente - Comunicazione di iscrizione ipotecaria nonchè [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1093/2015depositata in data 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 252/2013 della CTP di Roma che, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione, ne aveva rigettato il ricorso contro un avviso di iscrizione ipotecaria e le presupposte cartelle di pagamento, osservando che le stesse erano state tutte ritualmente notificate e che l’eccezione di tardiva notifica di alcune di esse doveva essere fatta valere impugnando le stesse. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base asei motivi . L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione tardivoal solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Camera di commercio di Roma non hannosvolto attività difensiva. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha depositato altresì memoria illustrativa. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024. Considerato che: 1. Il ricorrente propone sei motivi. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce   nullità della sentenza per violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., inesistenza giuridica della notifica della iscrizione di ipoteca e delle cartelle esattoriali in essa incorporate, lamentando la nullità della notifica laddove la relazione di notificazione sia apposta sul frontespizio dell’atto anziché in calce al medesimo. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2699 cod. civ.e dell’art. 113 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 6, commi 1 e 5 , della l. n. 212 del 2000 , in relazione alla cartella di pagamento incorporata nella iscrizione ipotecaria. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 3, commi 9-10, della l. n. 335 del 1995, per prescrizione del credito incorporato nelle cartelle di pagamento. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per non aver tenuto conto degli artt. 36-bise 36- ter d.P.R. n. 600 del 1973, per decadenzadal termine di iscrizione a ruolo. Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione di legge per non aver tenuto conto dei termini dell’art. 25 d.P.R.n. 602 del 1973. 1.1. In via preliminare va osservato che per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.85 cod. proc. civ.) l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta. 2. Occorre preliminarmente rilevare il mancato completamento della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del messaggio di mancata consegna del ricorso spedito a mezzo p.e.c., depositata dal ricorrente. Ciò non osta alla definizione del ricorso, alla luce del principio per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo,in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, per quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8/02/2010, n. 2723; Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., 21/05/2018, n. 12515). Il ricorso si rivela infatti inammissibile, essendo inammissibili tutti i suoi motivi. All’esame dei motivi occorre premettere che l’oggetto del giudizio è individuato in un avviso di iscrizione ipotecaria e in dodici cartelle presupposteche la CTR ha ritenuto correttamente notificate. 3. Il primo motivo è inammissibile, traducendosi in una affermazione di principio, per cui la notificazione è nulla ove la relata sia apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce al medesimo, che appare generica in assenza di alcuna indicazione della fattispecie concreta, non avendo la parte formulato alcuna descrizione de lle modalità con cui sono state effettuate le notificazioni della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle dodici cartelle presupposte. E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). Il principio dispecificità è quindi compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass.14/04/2022, n. 12259). Nessuno di taliadempimenti è stato compiuto dal contribuente , che nell’intero ricorso non fa alcun cenno alle modalità dellenotificazioni e neanche alla sede processuale ove la relativa documentazione siastata prodotta in giudizio , non mette ndo la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'effettivo tenore della notificazione, con conseguente inammissibilità del motivo. Occorre appena precisare che caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l'invalidità della notificazione dell'atto prodromico, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario(Cass.29/11/2022, n. 35014). 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto verte su una questione giuridica, l’applicazione dell’art. 2719 cod. civ. i n luogo dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000, a fronte della contestazione della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, che non trova alcun cenno nella sentenza impugnata e la parte, sia nella esposizione dello svolgimento processuale sia nel corpo del motivo, omette del tutto di indicare ove la doglianzasia stata dedotta nel corso del giudizio e in quale sede sia avvenuta la contestazione della documentazione depositata. 5. Il terzo, il quinto e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili in quanto, facendo valere vizi dellecartelle (rispettivamente la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, l. n. 212 del 2000; la decadenza per l’iscrizione a ruolo, exartt. 36 - bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1 973, la violazione dei termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973), non si confrontano con la ratio della decisione impugnata che, in merito ai vizi delle cartelle, ha espressamente affermato che, stante l’accertata rituale notifica delle medesime, la tardività doveva essere fatta valere in sede di impugnazione delle cartelle stesse. Tale affermazione è del resto del tutto corretta,posto che i n tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art.19, comma terzo, del d.lgs. n. 546del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo pervizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (Cass. 13/10/2011 , n. 21082; Cass. 13/10/2011 , n. 21123; Cass. 31/10/2017, n. 25995). 6. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo, con cui è dedotta la prescrizione del credito della cartella n. 09720000357069615, per contributo al servizio sanitario nazionale, ma, per come indicato in ricorso, esclusivamente in riferimento al periodo fino all’emissione della cartella. Giova comunque precisare che le pretese tributarie relative alle cartelle notificate in materia di contributo sanitario nazionale (che ha natura tributaria, essendo riconducibile, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi: Cass., Sez. U., 06/02/2009, n. 2871 ) sono anch'esse soggette al termine prescrizionale decennale, tenuto conto che la controversia concerne un tributo avente natura di imposta, e non di contributo previdenziale (le prestazioni del servizio sanitario nazionale non sono condizionate al pagamento del tributo, ma assunte quale indice di capacità contributiva) ( Cass. 30/06/2021, n. 18434; Cass. 30/12/2010, n. 26426). 7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che liquida in euro 7.600,00. p er compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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