CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa dalTribunale di Castrovillari il 8 febbraio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 648 comma due codice penale ridetermina la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere ricevuto 82 CD musicali sprovvisti del contrassegno Siae e cinque paia di scarpe marca Nike contraffatta, che deteneva per la vendita, esponendole su una bancarella. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. -Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della destinazione alla vendita della merce sequestrata - violazione di legge in relazione alla configurazione del delitto di ricettazione per mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene e del delitto di detenzione della vendita per carenza di consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta. -Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In data 16 novembre è pervenuta rinunzia all'impugnazione sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imputato ha conferito procura speciale . Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinunzia all'impugnazione . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] I e Estensore [OSCURATO:PERSONA] D BORSELLINO [OSCURATO:PERSONA] ente