CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Messina ha condannato l'imputato alla pena di euro 400,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., perché collocava in forma stabile, senza autorizzazione, un furgone in area marittima demaniale, sollevandolo da terra e poggiandolo su supporti stabili, adibendolo a vendita di prodotti alimentari. 12. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta l'omessa pronuncia sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur richiesta dalla difesa e dallo stesso pubblico ministero. Si sarebbero dovuti considerare l'incensuratezza, il carattere episodico della condotta, nonché la minima entità del fatto, per il quale erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con applicazione di una pena modesta. 2.2. In secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., sul rilevo che la condotta, realizzata mediante un veicolo - autocarro [OSCURATO:PERSONA] adibito ad autonegozio - avrebbe dovuto essere punita a titolo di illecito amministrativo. Il giudice avrebbe erroneamente valorizzato, in senso negativo, il collegamento del veicolo alla rete elettrica e il sollevamento delle ruote da terra. La difesa sostiene che ciò che conta è la natura del mezzo impiegato per l'occupazione, ancorché collegato a fonti di energia e temporaneamente immobilizzato, in mancanza di trasformazioni irreversibili del suolo o manufatti infissi stabilmente nel terreno. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il secondo Motivo di doglianza, che deve essere esaminato per primo, per ragioni di priorità logica - essendo attinente alla riconducibilità della fattispecie concreta all'ambito di applicazione dalla fattispecie astratta - è infondato. In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, affinché si configuri la violazione amministrativa di cui al comma secondo dell'art. 1161 cod. nav., anziché il reato di cui al comma primo del medesimo articolo, è necessario che i veicoli medianti i quali l'occupazione è realizzata siano mezzi effettivamente capaci di circolare su strada (Sez. 3, n. 35790 del 15/02/2017, Rv. 271396), avendo il legislatore inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante (Sez. 3, n. 33471 del 05/07/2006, Rv. 235123; Sez. 3, n. 16670 del 20/02/2003, Rv. 201987; Sez. 3, n. 681 del 02/03/1995, Rv. 201987; Sez. 3, n. 1426 del 10/01/1995, Rv. 200353). Non è sufficiente a garantire l'immediata rimovibilità la circostanza che il mezzo sia collocato sul luogo senza trasformazioni irreversibili del suolo o manufatti infissi stabilmente nel 2terreno, perché ciò che conta è solo la capacità di circolare del mezzo in sé, nella situazione in cui concretamente si trova. Il Tribunale ha correttamente applicato tali principi nel caso di specie, evidenziando come il mezzo avesse perso sostanzialmente le caratteristiche del veicolo, perché non circolante e, dunque, non immediatamente rimovibile; ciò emergeva dal suo collegamento alla rete elettrica e dal sollevamento delle ruote da terra, che impedivano la sua immediata facile rimozione. 1.2. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è fondato. Fermo il principio secondo cui la sentenza che non motiva in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità è soggetta ad annullamento, salvo che dalla motivazione, complessivamente considerata, possa dedursi il rigetto implicito della richiesta (Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022), nel caso di specie non si colgono elementi argomentativi che espressamente depongano nel senso del rigetto della richiesta difensiva; né tali elementi si lasciano ricavare implicitamente dall'esame complessivo della motivazione, pur in presenza di una espressa richiesta delle pa.rti in tal senso. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Messina in diversa persona fisica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M