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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 15685/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28 febbraio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 28 settembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 80,00 di multa in ordine al reato di occupazione arbitraria di alloggio popolare. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 1, 2, 633 cod.pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della legge più favorevole al reo trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti cessato alla data del 21 ottobre 2019 quando l'imputata aveva rilasciato l'alloggio popolare; al proposito si richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod.pen. è integrato dalla invasione del terreno o dell'alloggio contra ius senza che avesse rilievo decisivo l'effetto della condotta e ciò al fine di individuare la sanzione applicabile posto che l'occupazione sine titulo doveva ritenersi situazione di fatto indipendente dalla consumazione del delitto; trattandosi pertanto di reato istantaneo ad effetti permanenti la disciplina applicabile doveva essere quella previgente la modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 che prevedeva la sola pena alternativa; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omessa valutazione del rilascio spontaneo dell'alloggio ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto; al proposito si sottolineava come già in sede di appello fosse stato sottolineato lo stato di incensuratezza della ricorrente e l'assenza di altri reati della stessa indole dalla stessa commessi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti appaiono infondati ed il ricorso deve, pertanto essere respinto.

Ed invero, quanto al primo motivo, in relazione alla pena applicabile al delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione cui si intende aderire il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929 - 01).

E si è anche stabilito che il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096 - 01).

Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza affermava che la protrazione della condotta penalmente illecita sino al 2019, data del rilascio dell'alloggio abusivamente occupato, comportava l'applicazione della pena congiunta come introdotta dal citato D.L. n. 113 del 2018 posto che la permanenza all'interno dell'alloggio popolare non può qualificarsi, come sostenuto dal ricorso, conseguenza della iniziale condotta illecita bensì perpetrazione attuale e reiterata dell'attività penalmente punibile che impedisce il godimento del bene da parte del titolare con compressione stabile del bene giuridico. 2.2 Quanto al secondo motivo deve essere ricordato come la corte di appello non appare essere incorsa in alcuno dei vizi dedott4 con le censure proposte stante che, l'applicazione della causa di non punibilità, è stata esclusa non in ragione della natura del reato bensì in relazione alle specifiche circostanze riferite a pagina 3 della sentenza e con le quali si è sottolineata la gravità del danno arrecato mediante un'occupazione pluriennale.

Così che ne deriva affermare non sussistere né violazione di legge né difetto di motivazione avuto riguardo all'assenza di qualsiasi illogicità nelle predette considerazioni che hanno tenuto correttamente conto delle particolari modalità di consumazione dei fatti con valutazione non sindacabile nella presente sede.In conclusione,.l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 1 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 28 febbraio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 28 settembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 80,00 di multa in ordine al reato di occupazione arbitraria di alloggio popolare. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza od erronea applicazione degli artt. 1, 2, 633 cod.pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della legge più favorevole al reo trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti cessato alla data del 21 ottobre 2019 quando l'imputata aveva rilasciato l'alloggio popolare; al proposito si richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod.pen. è integrato dalla invasione del terreno o dell'alloggio contra ius senza che avesse rilievo decisivo l'effetto della condotta e ciò al fine di individuare la sanzione applicabile posto che l'occupazione sine titulo doveva ritenersi situazione di fatto indipendente dalla consumazione del delitto; trattandosi pertanto di reato istantaneo ad effetti permanenti la disciplina applicabile doveva essere quella previgente la modifica introdotta dal D.L. n. 113 del 2018 che prevedeva la sola pena alternativa; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omessa valutazione del rilascio spontaneo dell'alloggio ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto; al proposito si sottolineava come già in sede di appello fosse stato sottolineato lo stato di incensuratezza della ricorrente e l'assenza di altri reati della stessa indole dalla stessa commessi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti appaiono infondati ed il ricorso deve, pertanto essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, in relazione alla pena applicabile al delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione cui si intende aderire il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929 - 01). E si è anche stabilito che il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096 - 01). Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza affermava che la protrazione della condotta penalmente illecita sino al 2019, data del rilascio dell'alloggio abusivamente occupato, comportava l'applicazione della pena congiunta come introdotta dal citato D.L. n. 113 del 2018 posto che la permanenza all'interno dell'alloggio popolare non può qualificarsi, come sostenuto dal ricorso, conseguenza della iniziale condotta illecita bensì perpetrazione attuale e reiterata dell'attività penalmente punibile che impedisce il godimento del bene da parte del titolare con compressione stabile del bene giuridico. 2.2 Quanto al secondo motivo deve essere ricordato come la corte di appello non appare essere incorsa in alcuno dei vizi dedott4 con le censure proposte stante che, l'applicazione della causa di non punibilità, è stata esclusa non in ragione della natura del reato bensì in relazione alle specifiche circostanze riferite a pagina 3 della sentenza e con le quali si è sottolineata la gravità del danno arrecato mediante un'occupazione pluriennale. Così che ne deriva affermare non sussistere né violazione di legge né difetto di motivazione avuto riguardo all'assenza di qualsiasi illogicità nelle predette considerazioni che hanno tenuto correttamente conto delle particolari modalità di consumazione dei fatti con valutazione non sindacabile nella presente sede.In conclusione,.l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 1 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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