CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Cecina; - che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01); - che la remissione e l'accettazione è stata ritualmente effettuata; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24