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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 1980

Cassazione n. 12215/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.5.1980, avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 14.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14.9.2022 il Tribunale di Firenze ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP di Pisa che, in data 26.8.2922, le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata rapina aggravata in concorso e ritenuto, inoltre, sussistenti le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili;

2. ricorre per cassazione il difensore della Cuoco deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa notifica, all'indagata detenuta, dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., dell'ordinanza che ha definito la fase incidentale del riesame: rileva che all'indagata, detenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, e come attestato dalla stessa Direzione, non era stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il giorno 14 settembre quando il giudice relatore aveva erroneamente riferito della rinuncia a comparire della Cuoco che il difensore, nel colloquio del 15.9.2022, apprendeva non essere mai intervenuta;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che deve trovare applicazione il principio secondo cui l'omesso avviso all'indagato della udienza di riesame integra una nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo; dà atto della esistenza, sul punto, di un contrasto, ma ritiene preferibile la soluzione appena prospettata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Con decreto del 9.9.2022, il Presidente del Tribunale di Firenze aveva fissato l'udienza camerale del 14.9.2022 per la discussione dell'istanza di riesame proposta nell'interesse della Cuoco contro il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Pisa che le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di tentata rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento di fissazione era stato comunicato al difensore e trasmesso, lo stesso 9.9.2022, all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, per la notifica all'indagata, ivi ristretta in esecuzione della misura cautelare personale adottata.

Celebratasi l'udienza camerale in assenza di costei, in data 17.9.2022 era pervenuta al Tribunale di Firenze una nota della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] in cui, con riferimento al decreto di fissazione dell'udienza camerale trasmesso il giorno 9.9.2022, si faceva presente che "... per disguidi interni sulla processazione - - della posta elettronica di quel giorno ... non risulta notificato l'atto in questione" (cfr., dagli atti del fascicolo).

2. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è divisa tra chi ritiene che l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, integri una ipotesi di la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 01; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698 01; Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015, M., Rv. 266455 - 01); e chi, invece, lo riconduce ad una ipotesi di nullità a regime intermedio che, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (cfr., Sez. 2 - , n. 37615 del 05/07/2019, Scevola, Rv. 277515 01; Sez. 2, n. 3694 del 15/12/2015, Spinella, Rv. 265785 01; Sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762 01; Sez. 2, n. 22379 del 27/05/2010, Gentilezza, Rv. 247530 - 01).

Va pur detto che la nullità assoluta ed insanabile è collegata al dovere del Tribunale di assicurare la presenza dinanzi a sé dell'imputato o indagato, che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione; e ciò, si è detto, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque la presentazione di motivi nuovi (cfr., Sez. 3 - , n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 02; conf., già, Sez. 1, n. 21015 del 16/04/2004, Assinnata, Rv. 228909 - 01).

Ma, come è noto, risolvendo un risalente contrasto, le SS.UU. di questa Corte hanno recentemente chiarito che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (cfr., così, Sez.

U - , n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01).

E, tuttavia, nel caso di specie, fermo restando che nulla era stato eccepito dal difensore nel corso dell'udienza camerale, si deve prendere atto che una siffatta richiesta non risulta proposta con l'istanza di riesame, non essendosi perciò attivato l'obbligo, per il Tribunale, di assicurare la presenza della odierna ricorrente il cui diritto di partecipazione alla fase incidentale non è stato in tal modo compromesso.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.5.1980, avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 14.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14.9.2022 il Tribunale di Firenze ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP di Pisa che, in data 26.8.2922, le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata rapina aggravata in concorso e ritenuto, inoltre, sussistenti le relative esigenze cautelari giudicate non altrimenti fronteggiabili; 2. ricorre per cassazione il difensore della Cuoco deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa notifica, all'indagata detenuta, dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., dell'ordinanza che ha definito la fase incidentale del riesame: rileva che all'indagata, detenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, e come attestato dalla stessa Direzione, non era stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il giorno 14 settembre quando il giudice relatore aveva erroneamente riferito della rinuncia a comparire della Cuoco che il difensore, nel colloquio del 15.9.2022, apprendeva non essere mai intervenuta; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata: rileva, infatti, che deve trovare applicazione il principio secondo cui l'omesso avviso all'indagato della udienza di riesame integra una nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo; dà atto della esistenza, sul punto, di un contrasto, ma ritiene preferibile la soluzione appena prospettata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Con decreto del 9.9.2022, il Presidente del Tribunale di Firenze aveva fissato l'udienza camerale del 14.9.2022 per la discussione dell'istanza di riesame proposta nell'interesse della Cuoco contro il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Pisa che le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di tentata rapina aggravata in concorso. Il provvedimento di fissazione era stato comunicato al difensore e trasmesso, lo stesso 9.9.2022, all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, per la notifica all'indagata, ivi ristretta in esecuzione della misura cautelare personale adottata. Celebratasi l'udienza camerale in assenza di costei, in data 17.9.2022 era pervenuta al Tribunale di Firenze una nota della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] in cui, con riferimento al decreto di fissazione dell'udienza camerale trasmesso il giorno 9.9.2022, si faceva presente che "... per disguidi interni sulla processazione - - della posta elettronica di quel giorno ... non risulta notificato l'atto in questione" (cfr., dagli atti del fascicolo). 2. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è divisa tra chi ritiene che l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, integri una ipotesi di la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 01; Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698 01; Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015, M., Rv. 266455 - 01); e chi, invece, lo riconduce ad una ipotesi di nullità a regime intermedio che, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (cfr., Sez. 2 - , n. 37615 del 05/07/2019, Scevola, Rv. 277515 01; Sez. 2, n. 3694 del 15/12/2015, Spinella, Rv. 265785 01; Sez. 2, n. 16781 del 08/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762 01; Sez. 2, n. 22379 del 27/05/2010, Gentilezza, Rv. 247530 - 01). Va pur detto che la nullità assoluta ed insanabile è collegata al dovere del Tribunale di assicurare la presenza dinanzi a sé dell'imputato o indagato, che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione; e ciò, si è detto, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque la presentazione di motivi nuovi (cfr., Sez. 3 - , n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 02; conf., già, Sez. 1, n. 21015 del 16/04/2004, Assinnata, Rv. 228909 - 01). Ma, come è noto, risolvendo un risalente contrasto, le SS.UU. di questa Corte hanno recentemente chiarito che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (cfr., così, Sez. U - , n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491 - 01). E, tuttavia, nel caso di specie, fermo restando che nulla era stato eccepito dal difensore nel corso dell'udienza camerale, si deve prendere atto che una siffatta richiesta non risulta proposta con l'istanza di riesame, non essendosi perciò attivato l'obbligo, per il Tribunale, di assicurare la presenza della odierna ricorrente il cui diritto di partecipazione alla fase incidentale non è stato in tal modo compromesso. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1
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