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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10299/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18564/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 170/2020 depositata il 23.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 19.2.2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Acerenza dinanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto con lo stesso stipulato il 9.6.1996 per la costruzione del carcere mandamentale e la condanna del Comune al pagamento delle somme sborsate per spese contrattuali, fideiussione, spese generali nonché del mancato utile, anche con determinazione equitativa.

A sostegno della domanda [OSCURATO:PERSONA] espose che i lavori erano stati consegnati il 4.8.1997; che erano previsti 180 giorni per la loro ultimazione; che il 9.12.1997 era stata disposta la sospensione dei lavori per la necessità di acquisire la documentazione la normativa specifica in materia carceraria, mai fornita dal Comune, in violazione dei suoi doveri di cooperazione; che i lavori erano rimasti sospesi per 1896 giorni; che il 23.5.2002 aveva notificato richiesta di danni e di ripresa dei lavori con la minaccia di agire per la risoluzione e il risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio il Comune di Acerenza, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, a causa della mancata trasmissione della progettazione a suo carico e del mancato inizio dei lavori appaltati.

Il Tribunale di Potenza con sentenza del 6.7.2011 respinse le domande dell'attore e accolse la domanda riconvenzionale del Comune, risolvendo il contratto per inadempimento grave di [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alla rifusione delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.2.

Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito il Comune appellato.

La Corte di appello di Potenza con sentenza del 23.3.2020 ha accolto il gravame e in riforma della sentenza di primo grado ha condannato il Comune di Acerenza a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 123.634,00, oltre interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, e a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio.

Secondo la Corte lucana, la sospensione disposta dal Comune era illegittima perché volta a sopperire a una circostanza né imprevista, né imprevedibile, ma piuttosto a porre rimedio a una negligenza o imprevidenza della stazione appaltante che aveva iniziato la costruzione dell'opera pubblica, senza acquisire preventivamente la documentazione necessaria in tema di edilizia carceraria; l'inadempimento era imputabile al Comune sia perché non aveva prestato la necessaria cooperazione ex art.1206 cod.civ., sia perché non aveva fornito un progetto esecutivo «cantierabile» in base alla cogente disciplina pubblicistica non derogabile; l'onere della redazione della progettazione esecutiva a carico dell'impresa appaltatrice per l'impianto termico e per quello antincendio era previsto non dal contratto ma dal verbale di consegna e nella comunicazione del 29.10.1997, ma non validamente, trattandosi di obbligo pubblicistico integrativo delle pattuizioni contrattuali non trasferibile all'appaltatore.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 24.3.2020, con atto notificato il 7.7.2020 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Acerenza, svolgendo sette motivi.

Con atto notificato il 7.9.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché il Comune di Acerenza non avrebbe censurato con la propria impugnazione una concorrente ed autonoma ratto decidendi, asseritamente capace di sorreggere da sola sul piano logico-giuridico la decisione, espressa a pag.11, ultimo capoverso, della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha affermato che di fatto l'impresa appaltatrice non era mai stata messa in condizione di poter iniziare i lavori perché il Direttore dei lavori non aveva mai disposto la loro ripresa.

L'eccezione non può essere condivisa poiché quella citata non rappresenta una autonoma ragione della decisione, scindibile dalle affermazioni precedenti circa la titolarità, inderogabile, dell'obbligo della progettazione esecutiva e «cantierabile» degli impianti tecnologici in capo alla stazione appaltante e della conseguente responsabilità della sospensione in capo al Comune.

Di conseguenza le argomentazioni critiche riservate dal ricorrente a tali statuizioni investono indirettamente anche il corollario che la Corte territoriale ne ha tratto.

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.5, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al contenuto del contratto di appalto n.475 del 9.6.1996, art.6, all'art.3 del capitolato tecnico dell'impianto di riscaldamento, nonché al verbale di consegna dei lavori del 9.6.1997 e all'ordine di servizio n.1 del 3.10.1997, nonché inoltre alla nota del 29.10.1997 del Rosa e all'attestazione del Sindaco del 9.12.1997, elementi questi che, a suo parere, dimostravano in modo inequivocabile che l'obbligo di redazione della progettazione degli impianti termici incombeva alla ditta appaltatrice e inoltre che la sospensione dei lavori era stata e chiesta e ottenuta proprio da [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»

5.2. Con la prima parte del motivo il Comune di Acerenza sostiene che la Corte di appello, trascurando l'esame dei documenti sopra indicati, aveva mancato di cogliere il fondamento contrattuale dell'obbligo assunto dall'appaltatore di predisporre il progetto dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto anti-incendio, in relazione ai quali si rendevano necessari il reperimento e l'esame della documentazione normativa in tema di edilizia carceraria, ed aveva affermato erroneamente (pag.11, secondo capoverso) che il predetto onere non era previsto nel contratto ma solo nel verbale di consegna dei lavori e nella comunicazione del 29.10.1997.

5.3. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26.6.2018, Rv. 649421 - 01; Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28.9.2016, Rv. 641115 - 01).

5.4. Anche trascurando il fatto che i documenti contrattuali (art.3 del capitolato tecnico richiamato dall'art.6 del contratto di appalto) citati nelle sue deduzioni dal ricorrente si riferiscono all'impianto di riscaldamento e non all'impianto anti-incendio, cui pure si è riferita la sentenza impugnata, appare assorbente il rilievo che le circostanze esposte appaiono non solo non decisive ma neppur rilevanti nella struttura della sentenza impugnata, che poggia sui pilastri fondanti della non trasferibilità dell'onere di progettazione esecutiva, completa e «cantierabile», incombente sulla stazione appaltante e dell'invalidità di qualsiasi patto volto a trasferire tale obbligo pubblicistico in capo all'appaltatore.

5.5. Con la seconda parte del motivo il Comune sottolinea il mancato esame di documenti che dimostravano che era stato proprio il Rosa con nota del 29.10.1997 a chiedere al Comune di disporre la sospensione dei lavori (per vero, a quanto trascritto dal ricorrente esclusivamente per i problemi di progettazione dell'impianto anti- incendio).Anche questa deduzione incorre nella precedente obiezione, di per sé dirimente, senza considerare il fatto che l'ordine di sospensione resta atto proprio e tipico della stazione appaltante, senza che tale attribuzione possa mutare per il fatto che l'appaltatore abbia segnalato circostanze che lo rendevano necessario (nel caso, peraltro, secondo la sentenza impugnata, riconducibili a carenze progettuali inderogabilmente riconducibili alla committenza).

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1372 cod.civ.

6.1. La censura, che si riferisce al mancato rilievo conferito all'art.6 del contratto di appalto n.475 del 9.6.1996 e all'art.3 del capitolato tecnico dell'impianto di riscaldamento, prospetta come violazione di legge quella che semmai sarebbe solo una mancata valorizzazione di elementi probatori ed incorre per ciò solo nel vizio di inammissibilità.

6.2. In ogni caso valgono anche a questo proposito le osservazioni dirimenti esposte nel precedente § 4.4.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.30 d.p.r. 1063/1962, dell'art.42 d.p.r. 1063/1962, dell'art.54 del r.d. 350/1895, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento, e sostiene che la sospensione non era affatto illegittima e in ogni caso non era stata tempestivamente e specificamente contestata dall'impresa con l'iscrizione della necessaria riserva.

7.1. Secondo il Comune di Acerenza, la sospensione disposta era perfettamente legittima; in ogni caso esisteva la categoria delle sospensioni illegittime per ragioni di pubblico interesse o necessità di durata non ultra-semestrale, per le quali è attribuito all'appaltatore solo il diritto di chiedere la risoluzione senza indennità e che legittimano una richiesta di indennizzo solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta alla richiesta di scioglimento.

7.2. Il richiamo dell'art.30 del d.p.r. 1063 del 1962, così compiuto dal ricorrente, non è pertinente alla fattispecie, così come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata che ha accertato: a) che l'onere di progettazione esecutiva cantierabile era a carico della stazione appaltante e non poteva essere trasferito, neppure contrattualmente, all'appaltatore; b) che essa non lo aveva adempiuto; c) che essa non aveva neppure cooperato ai tentativi di porvi rimedio da parte dell'impresa fornendole la documentazione necessaria.

7.3. E' opportuno ribadire che in tema di appalto di opera pubblica le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 cod.civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Sez. 1, n. 25554 del 12.10.2018, Rv. 650907 - 01; Sez. 1, n. 28160 del 24.11.2017, Rv. 646065 - 01).

Il che, nella specie, si riferiva specificamente alla documentazione ed alla normativa inerenti all'edilizia carceraria, che l'amministrazione aveva l'obbligo di acquisire.

Merita di essere ribadito anche il principio secondo cui, in tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall'art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura «temporanea» ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso; ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito (Sez. 1, n. 3611 del 10.2.2017, Rv. 643872 - 01).

7.4. Con la seconda parte del motivo il Comune si duole, per vero mescolando il vizio di violazione di legge ex art.360 n.3 con quello di omesso esame di fatto decisivo ex art.360 n.5, della mancata proposizione della richiesta di indennizzo da parte dell'appaltatore con iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilità ex art.54 r.d. n.350 del 1895.

7.5. La promiscua doglianza così articolata introduce una questione nuova che non risulta dalla sentenza impugnata e neppure dal ricorso introduttivo, da cui non emerge che il Comune avesse eccepito la decadenza sotto quel profilo delle pretese avanzate dal Rosa, laddove dà conto delle sue difese di primo grado (pag.2, sub b).

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.(Sez. 6 - 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 - 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 - 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 - 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 - 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 - 01).

7.6. In tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (Sez. 1, n. 281 del 10.1.2017, Rv. 643158 - 01).

8. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.111 Cost., del principio del contraddittorio e degli artt.189 e 190 cod.proc.civ. a proposito della deduzione per la prima volta proposta dal Rosa in comparsa conclusionale di primo grado - e quindi tardivamente - dell'inadempimento del Comune fondato sulla mancata fornitura di un progetto esecutivo cantierabile.

8.1. Il Comune ricorrente insiste nel considerare inammissibile l'introduzione tardiva nel thema decidendi dell'argomento della mancata fornitura da parte della stazione appaltante di un progetto esecutivo cantierabile e nel circoscrivere l'originario oggetto del giudizio agli argomenti della illegittimità della sospensione e alla mancata messa a disposizione della documentazione e delle normativa specifica in tema di edilizia carceraria.

8.2. Al riguardo la risposta della Corte di appello (pag.12-13) appare del tutto corretta, laddove ha evidenziato l'inestricabile collegamento logico fra il tema della mancanza di un progetto esecutivo cantierabile e la necessità di verificare le ragioni della mancata ripresa dei lavori in seguito alla sospensione ordinata proprio per tale mancanza, e ha quindi posto in rilievo l'importanza dell'accertamento della responsabilità della fornitura della progettazione esecutiva, in particolare degli impianti tecnologici, anche con riferimento all'oggetto iniziale del giudizio , per trarne la condivisibile conclusione che « i rilievi formulati dal difensore non comportano affatto un mutamento dei fatti costitutivi della domanda ma esplicitano solamente alcune argomentazioni difensive».

9. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.16 e 17 della legge n.109 del 1994 nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al carattere marginale ed accessorio dei progetti la cui redazione era stata posta contrattualmente posta a carico dell'appaltatore.

9.1. L'articolo 17 della legge n.109 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis, in tema di effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessori, disponeva che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a); f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili.

Secondo l'interpretazione del tutto prevalente di questa Corte, che merita di vedersi assicurata continuità, nonostante l'isolato (e per vero non motivato) dissenso espresso dall'ordinanza n.11658 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, segnalata in memoria dal Comune di Acerenza, in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della

I. n. 109 del 1994 l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente «cantierabile», non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Sez. 1, n. 28799 del 9.11.2018, Rv. 651454 - 01; Sez. 1, n. 8779 del 31.5.2012, Rv. 622739 - 01).

Infatti in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime; in particolare, è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (Sez. 1, n. 18644 del 12.8.2010, Rv. 614098 - 01).

E' stato al proposito evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte che il progetto esecutivo di un'opera pubblica - inteso come quello immediatamente cantierabile, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa - è, in ragione di tali caratteristiche, determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010).

L'obbligo del committente dell'esecuzione di opere pubbliche di fornire all'appaltatore il progetto esecutivo nel senso così delineato ha quindi una precisa fonte legale in norme (legge n. 109 del 1994, artt. 16, 17 e 19) che, rispondendo a finalità pubblicistiche, sono state ritenute, in linea di principio, imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010).

Sul piano civilistico, esse hanno valore integrativo delle pattuizioni contrattuali concernenti l'individuazione degli obblighi primari di prestazione propri del committente (ex art. 1374 c.c.).

Inoltre il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, «non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne' implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori; in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti».

Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre «di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera», previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente.

E' del resto perfettamente logico che una norma imperativa, ispirata a finalità pubblicistiche, destinata a integrare il contenuto del contratto, non sia derogabile ad opera dell'autonomia privata.9.2.

Non può poi essere certamente condiviso l'assunto del Comune ricorrente volto a degradare i progetti dell'impianto di riscaldamento e anti -incendio a elementi marginali e accessori di dettaglio, acquisibili in corso d'opera durante la fase di realizzazione, poiché si tratta di elementi necessari e strutturali dell'opera stessa, rifluenti conseguentemente nell'oggetto stesso del contratto.

10. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione dell'art.111, corna 6, Cost. e dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in difetto di qualsiasi motivazione della condanna risarcitoria.

10.1. Il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte lucana ha dato ampiamente conto nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata degli elementi valorizzati ai fini della valutazione di tipo equitativo effettuata ex art.1226 cod.civ.

10.2. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez.

L, n. 3819 del 14.2.2020, Rv. 656925 - 02; Sez. 6 - 5, n. 13977 del 23.5.2019, Rv. 654145 - 01; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.9.2018, Rv. 650880 - 01; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018, Rv. 649281 - 01; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014, Rv. 630338 - 01).

11. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e 1226 cod.civ. sempre con riferimento alla condanna risarcitoria.

11.1. Il ricorrente sostiene di aver contestato l'an del diritto al risarcimento del danno e cioè la sussistenza di un suo inadempimento e di un danno, muovendo eccezioni assorbenti rispetto alla quantificazione.

Il Comune aggiunge che l'attore si era limitato a dimostrare le spese vive sostenute per la partecipazione alla gara e si duole del fatto che la Corte di appello abbia quantificato il danno per spese generali, omettendo di valutare il difetto totale dei presupposti di fatto che avrebbero legittimato una liquidazione equitativa del danno al proposito, ossia che l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori e non aveva neanche impiantato un cantiere.

11.2. E' d'uopo premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.Infatti nel ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (Sez. 3, n. 12971 del 26.4.2022, Rv. 664816 - 01).

Inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1, n. 6774 del 1.3.2022, Rv. 664106 - 02).

11.3. Le censure mosse dal Comune di Acerenza circa la non corretta applicazione del principio di non contestazione non colgono il segno.

In primo luogo, la Corte di appello, dopo aver premesso che il Comune non aveva contestato specificamente le voci di danno analiticamente dedotte dal Rosa, per quanto riguarda le spese generali ha fatto riferimento anche ai criteri di valutazione indicati dall'art,.14 della legge n.741 del 1981, sicché la critica perde il carattere della decisività.

In secondo luogo, il Comune si limita a sostenere di aver contestato nel proprio primo atto difensivo l'esistenza del credito risarcitorio della controparte, così dimenticando che l'art.115, comma 2, cod.proc.civ. non si riferisce alle domande ma i fatti storici dedotti dall'avversario (nel caso specifico, quelli relativi alle singole voci di danno asserita mente sopportate dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA]).

La contestazione dell'an debeatur non esime il convenuto dalla contestazione specifica delle allegazioni avversarie in punto quantum, sicché se le sue difese in punto an vengono superate, i fatti allegati dalla controparte e non specificamente contestati ben possono essere ritenuti pacifici e non bisognosi di prova.

11.4. Occorre aggiungere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366).

11.5. Il Comune lamenta soprattutto la violazione dell'art.1226 cod.civ. in tema di liquidazione equitativa del danno ma in sostanza si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto di risarcire al Rosa le spese generali nonostante che la sua impresa non avesse mai installato il cantiere, il che costituirebbe il presupposto per il risarcimento di tale voce di pregiudizio legato alle spese di mantenimento dell'organizzazione, amministrazione e gestione di un cantiere.

L'art.14 della legge 741 del 1981, applicato dalla Corte di appello, prima della sua abrogazione e sostituzione con l'art.34 del d.p.r. 554 del 1999, di analogo contenuto, aveva sostituito il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29.5.1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15.7.1947, n. 763, in tema di analisi dei prezzi unitari d'appalto pubblico, con la seguente disposizione: «Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore».

11.6. La censura appare inammissibile: da un lato, il motivo deduce una violazione di legge e non un vizio motivazionale, nei limiti in cui è attualmente consentito dal n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. («minimo costituzionale»), dall'altro, in realtà mira a criticare la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, richiedendo, fra l'altro, a questa Corte di riesaminare le risultanze istruttorie circa l'apertura o meno del cantiere da parte dell'impresa Rosa.

Inoltre, né la norma citata, né la sentenza impugnata fanno alcun riferimento all'impianto di cantiere ossia alla circostanza di fatto negata dalla parte ricorrente.

11.7. E' il caso, infine, di rammentare che, in tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere. (Sez. 1, n. 14779 del 10.7.2020, Rv. 658244 - 01)

12. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, occorre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di C 7.000,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18564/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 170/2020 depositata il 23.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 19.2.2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Acerenza dinanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto con lo stesso stipulato il 9.6.1996 per la costruzione del carcere mandamentale e la condanna del Comune al pagamento delle somme sborsate per spese contrattuali, fideiussione, spese generali nonché del mancato utile, anche con determinazione equitativa. A sostegno della domanda [OSCURATO:PERSONA] espose che i lavori erano stati consegnati il 4.8.1997; che erano previsti 180 giorni per la loro ultimazione; che il 9.12.1997 era stata disposta la sospensione dei lavori per la necessità di acquisire la documentazione la normativa specifica in materia carceraria, mai fornita dal Comune, in violazione dei suoi doveri di cooperazione; che i lavori erano rimasti sospesi per 1896 giorni; che il 23.5.2002 aveva notificato richiesta di danni e di ripresa dei lavori con la minaccia di agire per la risoluzione e il risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio il Comune di Acerenza, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, a causa della mancata trasmissione della progettazione a suo carico e del mancato inizio dei lavori appaltati. Il Tribunale di Potenza con sentenza del 6.7.2011 respinse le domande dell'attore e accolse la domanda riconvenzionale del Comune, risolvendo il contratto per inadempimento grave di [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alla rifusione delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito il Comune appellato. La Corte di appello di Potenza con sentenza del 23.3.2020 ha accolto il gravame e in riforma della sentenza di primo grado ha condannato il Comune di Acerenza a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 123.634,00, oltre interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, e a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte lucana, la sospensione disposta dal Comune era illegittima perché volta a sopperire a una circostanza né imprevista, né imprevedibile, ma piuttosto a porre rimedio a una negligenza o imprevidenza della stazione appaltante che aveva iniziato la costruzione dell'opera pubblica, senza acquisire preventivamente la documentazione necessaria in tema di edilizia carceraria; l'inadempimento era imputabile al Comune sia perché non aveva prestato la necessaria cooperazione ex art.1206 cod.civ., sia perché non aveva fornito un progetto esecutivo «cantierabile» in base alla cogente disciplina pubblicistica non derogabile; l'onere della redazione della progettazione esecutiva a carico dell'impresa appaltatrice per l'impianto termico e per quello antincendio era previsto non dal contratto ma dal verbale di consegna e nella comunicazione del 29.10.1997, ma non validamente, trattandosi di obbligo pubblicistico integrativo delle pattuizioni contrattuali non trasferibile all'appaltatore. 3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 24.3.2020, con atto notificato il 7.7.2020 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Acerenza, svolgendo sette motivi. Con atto notificato il 7.9.2020 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché il Comune di Acerenza non avrebbe censurato con la propria impugnazione una concorrente ed autonoma ratto decidendi, asseritamente capace di sorreggere da sola sul piano logico-giuridico la decisione, espressa a pag.11, ultimo capoverso, della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha affermato che di fatto l'impresa appaltatrice non era mai stata messa in condizione di poter iniziare i lavori perché il Direttore dei lavori non aveva mai disposto la loro ripresa. L'eccezione non può essere condivisa poiché quella citata non rappresenta una autonoma ragione della decisione, scindibile dalle affermazioni precedenti circa la titolarità, inderogabile, dell'obbligo della progettazione esecutiva e «cantierabile» degli impianti tecnologici in capo alla stazione appaltante e della conseguente responsabilità della sospensione in capo al Comune. Di conseguenza le argomentazioni critiche riservate dal ricorrente a tali statuizioni investono indirettamente anche il corollario che la Corte territoriale ne ha tratto. 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.5, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al contenuto del contratto di appalto n.475 del 9.6.1996, art.6, all'art.3 del capitolato tecnico dell'impianto di riscaldamento, nonché al verbale di consegna dei lavori del 9.6.1997 e all'ordine di servizio n.1 del 3.10.1997, nonché inoltre alla nota del 29.10.1997 del Rosa e all'attestazione del Sindaco del 9.12.1997, elementi questi che, a suo parere, dimostravano in modo inequivocabile che l'obbligo di redazione della progettazione degli impianti termici incombeva alla ditta appaltatrice e inoltre che la sospensione dei lavori era stata e chiesta e ottenuta proprio da [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 7.4.2014, n. 8053; Sez. un., 22.9.2014, n. 19881; Sez. un., 22.6.2017, n. 15486). Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» 5.2. Con la prima parte del motivo il Comune di Acerenza sostiene che la Corte di appello, trascurando l'esame dei documenti sopra indicati, aveva mancato di cogliere il fondamento contrattuale dell'obbligo assunto dall'appaltatore di predisporre il progetto dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto anti-incendio, in relazione ai quali si rendevano necessari il reperimento e l'esame della documentazione normativa in tema di edilizia carceraria, ed aveva affermato erroneamente (pag.11, secondo capoverso) che il predetto onere non era previsto nel contratto ma solo nel verbale di consegna dei lavori e nella comunicazione del 29.10.1997. 5.3. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26.6.2018, Rv. 649421 - 01; Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28.9.2016, Rv. 641115 - 01). 5.4. Anche trascurando il fatto che i documenti contrattuali (art.3 del capitolato tecnico richiamato dall'art.6 del contratto di appalto) citati nelle sue deduzioni dal ricorrente si riferiscono all'impianto di riscaldamento e non all'impianto anti-incendio, cui pure si è riferita la sentenza impugnata, appare assorbente il rilievo che le circostanze esposte appaiono non solo non decisive ma neppur rilevanti nella struttura della sentenza impugnata, che poggia sui pilastri fondanti della non trasferibilità dell'onere di progettazione esecutiva, completa e «cantierabile», incombente sulla stazione appaltante e dell'invalidità di qualsiasi patto volto a trasferire tale obbligo pubblicistico in capo all'appaltatore. 5.5. Con la seconda parte del motivo il Comune sottolinea il mancato esame di documenti che dimostravano che era stato proprio il Rosa con nota del 29.10.1997 a chiedere al Comune di disporre la sospensione dei lavori (per vero, a quanto trascritto dal ricorrente esclusivamente per i problemi di progettazione dell'impianto anti- incendio).Anche questa deduzione incorre nella precedente obiezione, di per sé dirimente, senza considerare il fatto che l'ordine di sospensione resta atto proprio e tipico della stazione appaltante, senza che tale attribuzione possa mutare per il fatto che l'appaltatore abbia segnalato circostanze che lo rendevano necessario (nel caso, peraltro, secondo la sentenza impugnata, riconducibili a carenze progettuali inderogabilmente riconducibili alla committenza). 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1372 cod.civ. 6.1. La censura, che si riferisce al mancato rilievo conferito all'art.6 del contratto di appalto n.475 del 9.6.1996 e all'art.3 del capitolato tecnico dell'impianto di riscaldamento, prospetta come violazione di legge quella che semmai sarebbe solo una mancata valorizzazione di elementi probatori ed incorre per ciò solo nel vizio di inammissibilità. 6.2. In ogni caso valgono anche a questo proposito le osservazioni dirimenti esposte nel precedente § 4.4. 7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.30 d.p.r. 1063/1962, dell'art.42 d.p.r. 1063/1962, dell'art.54 del r.d. 350/1895, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento, e sostiene che la sospensione non era affatto illegittima e in ogni caso non era stata tempestivamente e specificamente contestata dall'impresa con l'iscrizione della necessaria riserva. 7.1. Secondo il Comune di Acerenza, la sospensione disposta era perfettamente legittima; in ogni caso esisteva la categoria delle sospensioni illegittime per ragioni di pubblico interesse o necessità di durata non ultra-semestrale, per le quali è attribuito all'appaltatore solo il diritto di chiedere la risoluzione senza indennità e che legittimano una richiesta di indennizzo solo nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta alla richiesta di scioglimento. 7.2. Il richiamo dell'art.30 del d.p.r. 1063 del 1962, così compiuto dal ricorrente, non è pertinente alla fattispecie, così come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata che ha accertato: a) che l'onere di progettazione esecutiva cantierabile era a carico della stazione appaltante e non poteva essere trasferito, neppure contrattualmente, all'appaltatore; b) che essa non lo aveva adempiuto; c) che essa non aveva neppure cooperato ai tentativi di porvi rimedio da parte dell'impresa fornendole la documentazione necessaria. 7.3. E' opportuno ribadire che in tema di appalto di opera pubblica le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 cod.civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Sez. 1, n. 25554 del 12.10.2018, Rv. 650907 - 01; Sez. 1, n. 28160 del 24.11.2017, Rv. 646065 - 01). Il che, nella specie, si riferiva specificamente alla documentazione ed alla normativa inerenti all'edilizia carceraria, che l'amministrazione aveva l'obbligo di acquisire. Merita di essere ribadito anche il principio secondo cui, in tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall'art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura «temporanea» ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso; ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito (Sez. 1, n. 3611 del 10.2.2017, Rv. 643872 - 01). 7.4. Con la seconda parte del motivo il Comune si duole, per vero mescolando il vizio di violazione di legge ex art.360 n.3 con quello di omesso esame di fatto decisivo ex art.360 n.5, della mancata proposizione della richiesta di indennizzo da parte dell'appaltatore con iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilità ex art.54 r.d. n.350 del 1895. 7.5. La promiscua doglianza così articolata introduce una questione nuova che non risulta dalla sentenza impugnata e neppure dal ricorso introduttivo, da cui non emerge che il Comune avesse eccepito la decadenza sotto quel profilo delle pretese avanzate dal Rosa, laddove dà conto delle sue difese di primo grado (pag.2, sub b). Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.(Sez. 6 - 5, n. 32804 del 13.12.2019, Rv. 656036 - 01; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019, Rv. 652251 - 02; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017, Rv. 645791 - 01; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016, Rv. 639513 - 01; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016, Rv. 639515 - 01). 7.6. In tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (Sez. 1, n. 281 del 10.1.2017, Rv. 643158 - 01). 8. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.111 Cost., del principio del contraddittorio e degli artt.189 e 190 cod.proc.civ. a proposito della deduzione per la prima volta proposta dal Rosa in comparsa conclusionale di primo grado - e quindi tardivamente - dell'inadempimento del Comune fondato sulla mancata fornitura di un progetto esecutivo cantierabile. 8.1. Il Comune ricorrente insiste nel considerare inammissibile l'introduzione tardiva nel thema decidendi dell'argomento della mancata fornitura da parte della stazione appaltante di un progetto esecutivo cantierabile e nel circoscrivere l'originario oggetto del giudizio agli argomenti della illegittimità della sospensione e alla mancata messa a disposizione della documentazione e delle normativa specifica in tema di edilizia carceraria. 8.2. Al riguardo la risposta della Corte di appello (pag.12-13) appare del tutto corretta, laddove ha evidenziato l'inestricabile collegamento logico fra il tema della mancanza di un progetto esecutivo cantierabile e la necessità di verificare le ragioni della mancata ripresa dei lavori in seguito alla sospensione ordinata proprio per tale mancanza, e ha quindi posto in rilievo l'importanza dell'accertamento della responsabilità della fornitura della progettazione esecutiva, in particolare degli impianti tecnologici, anche con riferimento all'oggetto iniziale del giudizio , per trarne la condivisibile conclusione che « i rilievi formulati dal difensore non comportano affatto un mutamento dei fatti costitutivi della domanda ma esplicitano solamente alcune argomentazioni difensive». 9. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.16 e 17 della legge n.109 del 1994 nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al carattere marginale ed accessorio dei progetti la cui redazione era stata posta contrattualmente posta a carico dell'appaltatore. 9.1. L'articolo 17 della legge n.109 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis, in tema di effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessori, disponeva che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a); f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione del tutto prevalente di questa Corte, che merita di vedersi assicurata continuità, nonostante l'isolato (e per vero non motivato) dissenso espresso dall'ordinanza n.11658 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, segnalata in memoria dal Comune di Acerenza, in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della I. n. 109 del 1994 l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente «cantierabile», non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Sez. 1, n. 28799 del 9.11.2018, Rv. 651454 - 01; Sez. 1, n. 8779 del 31.5.2012, Rv. 622739 - 01). Infatti in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime; in particolare, è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (Sez. 1, n. 18644 del 12.8.2010, Rv. 614098 - 01). E' stato al proposito evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte che il progetto esecutivo di un'opera pubblica - inteso come quello immediatamente cantierabile, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa - è, in ragione di tali caratteristiche, determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010). L'obbligo del committente dell'esecuzione di opere pubbliche di fornire all'appaltatore il progetto esecutivo nel senso così delineato ha quindi una precisa fonte legale in norme (legge n. 109 del 1994, artt. 16, 17 e 19) che, rispondendo a finalità pubblicistiche, sono state ritenute, in linea di principio, imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010). Sul piano civilistico, esse hanno valore integrativo delle pattuizioni contrattuali concernenti l'individuazione degli obblighi primari di prestazione propri del committente (ex art. 1374 c.c.). Inoltre il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, «non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne' implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori; in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti». Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre «di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera», previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente. E' del resto perfettamente logico che una norma imperativa, ispirata a finalità pubblicistiche, destinata a integrare il contenuto del contratto, non sia derogabile ad opera dell'autonomia privata.9.2. Non può poi essere certamente condiviso l'assunto del Comune ricorrente volto a degradare i progetti dell'impianto di riscaldamento e anti -incendio a elementi marginali e accessori di dettaglio, acquisibili in corso d'opera durante la fase di realizzazione, poiché si tratta di elementi necessari e strutturali dell'opera stessa, rifluenti conseguentemente nell'oggetto stesso del contratto. 10. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione dell'art.111, corna 6, Cost. e dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in difetto di qualsiasi motivazione della condanna risarcitoria. 10.1. Il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte lucana ha dato ampiamente conto nelle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata degli elementi valorizzati ai fini della valutazione di tipo equitativo effettuata ex art.1226 cod.civ. 10.2. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020, Rv. 656925 - 02; Sez. 6 - 5, n. 13977 del 23.5.2019, Rv. 654145 - 01; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.9.2018, Rv. 650880 - 01; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018, Rv. 649281 - 01; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014, Rv. 630338 - 01). 11. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. e 1226 cod.civ. sempre con riferimento alla condanna risarcitoria. 11.1. Il ricorrente sostiene di aver contestato l'an del diritto al risarcimento del danno e cioè la sussistenza di un suo inadempimento e di un danno, muovendo eccezioni assorbenti rispetto alla quantificazione. Il Comune aggiunge che l'attore si era limitato a dimostrare le spese vive sostenute per la partecipazione alla gara e si duole del fatto che la Corte di appello abbia quantificato il danno per spese generali, omettendo di valutare il difetto totale dei presupposti di fatto che avrebbero legittimato una liquidazione equitativa del danno al proposito, ossia che l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori e non aveva neanche impiantato un cantiere. 11.2. E' d'uopo premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.Infatti nel ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza. (Sez. 3, n. 12971 del 26.4.2022, Rv. 664816 - 01). Inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1, n. 6774 del 1.3.2022, Rv. 664106 - 02). 11.3. Le censure mosse dal Comune di Acerenza circa la non corretta applicazione del principio di non contestazione non colgono il segno. In primo luogo, la Corte di appello, dopo aver premesso che il Comune non aveva contestato specificamente le voci di danno analiticamente dedotte dal Rosa, per quanto riguarda le spese generali ha fatto riferimento anche ai criteri di valutazione indicati dall'art,.14 della legge n.741 del 1981, sicché la critica perde il carattere della decisività. In secondo luogo, il Comune si limita a sostenere di aver contestato nel proprio primo atto difensivo l'esistenza del credito risarcitorio della controparte, così dimenticando che l'art.115, comma 2, cod.proc.civ. non si riferisce alle domande ma i fatti storici dedotti dall'avversario (nel caso specifico, quelli relativi alle singole voci di danno asserita mente sopportate dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA]). La contestazione dell'an debeatur non esime il convenuto dalla contestazione specifica delle allegazioni avversarie in punto quantum, sicché se le sue difese in punto an vengono superate, i fatti allegati dalla controparte e non specificamente contestati ben possono essere ritenuti pacifici e non bisognosi di prova. 11.4. Occorre aggiungere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez.2, 24.1.2020, n. 1634; Sez. lav., 19.8.2020, n. 17313; Sez. 6, 23.10.2018 n.26769; Sez.3, 29.5.2018, n.13395; Sez.2, 7.11.2017 n.26366). 11.5. Il Comune lamenta soprattutto la violazione dell'art.1226 cod.civ. in tema di liquidazione equitativa del danno ma in sostanza si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto di risarcire al Rosa le spese generali nonostante che la sua impresa non avesse mai installato il cantiere, il che costituirebbe il presupposto per il risarcimento di tale voce di pregiudizio legato alle spese di mantenimento dell'organizzazione, amministrazione e gestione di un cantiere. L'art.14 della legge 741 del 1981, applicato dalla Corte di appello, prima della sua abrogazione e sostituzione con l'art.34 del d.p.r. 554 del 1999, di analogo contenuto, aveva sostituito il terzo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 29.5.1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15.7.1947, n. 763, in tema di analisi dei prezzi unitari d'appalto pubblico, con la seguente disposizione: «Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15%, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10% di beneficio per l'appaltatore». 11.6. La censura appare inammissibile: da un lato, il motivo deduce una violazione di legge e non un vizio motivazionale, nei limiti in cui è attualmente consentito dal n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. («minimo costituzionale»), dall'altro, in realtà mira a criticare la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, richiedendo, fra l'altro, a questa Corte di riesaminare le risultanze istruttorie circa l'apertura o meno del cantiere da parte dell'impresa Rosa. Inoltre, né la norma citata, né la sentenza impugnata fanno alcun riferimento all'impianto di cantiere ossia alla circostanza di fatto negata dalla parte ricorrente. 11.7. E' il caso, infine, di rammentare che, in tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere. (Sez. 1, n. 14779 del 10.7.2020, Rv. 658244 - 01) 12. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, occorre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di C 7.000,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre a
Sentenza Cassazione n. 10299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris