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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 1949

Cassazione n. 47220/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1949 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Messina, appellata dal ricorrente, ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo c) e confermato nel resto la condanna alla pena di un anno e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi d) ed e), relativi ai delitti di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) e di favoreggiamento personale (art. 379 cod. pen.), per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitato al primo, su istigazione della seconda, l'acquisizione di informazioni che dovevano rimanere segrete relative ad un procedimento penale che vedeva coinvolto, tra gli altri [OSCURATO:PERSONA], figlio della predetta Scotto, e per avere aiutato attraverso tale contegno il predetto Santoro ad eludere le investigazioni a suo carico, suggerendogli la strategia difensiva più opportuna in ragione del contenuto degli atti di indagine rivelati e delle presumibili determinazioni che il Pubblico Ministero avrebbe assunto nel predetto procedimento.

L'accertamento dei fatti è stato essenzialmente se non unicamente basato sul contenuto delle intercettazioni telefoniche.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce cumulativamente vizio della motivazione e di violazione di legge ex art. 606, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione alle ragioni del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché poste a fondamento del giudizio di responsabilità dei reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen. in violazione del divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen.

Si rappresenta che nel caso in esame le intercettazioni erano state autorizzate per reati in materia di armi e stupefacenti, e che nessuna connessione era ravvisabile con i reati per i quali è intervenuta la condanna.

Si censurano le motivazioni con cui la Corte di appello ha respinto l'eccezione, facendo riferimento alla tardività della sua presentazione, oltre che alla ritenuta identità del procedimento penale cui si riferiscono le intercettazioni.

In tal modo si obietta che non si è tenuto conto della rilevabilità di ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento dell'inutilizzabilità di un mezzo di prova, né è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza "Cavallo" n.51/2019.

La Corte non solo ha omesso di affrontare il tema dell'esistenza di una connessione sostanziale qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati per i quali l'autorizzazione delle intercettazioni è stata disposta, ma non ha neppure tenuto conto che i reati per cui si procede non rientrano tra quelli per i quali le intercettazioni sono consentite a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., perché in rapporto al quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla nozione di segreto di ufficio, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la notizia relativa all'attività di indagine non era segreta, in quanto la pendenza del procedimento era nota al Santoro che aveva anche già nominato un difensore di fiducia, ed inoltre che l'informazione sulla marginalità del suo coinvolgimento e sulla prossima richiesta di archiviazione doveva ritenersi ininfluente sull'esito del procedimento.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 378 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione sulle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per procedere all'escussione del teste Crisafulli, dirigente della Polposta di Messina.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 378 cod. pen. per non avere la Corte territoriale tenuto conto della concreta incidenza sulle attività di indagine in corso delle informazioni fornite dal Giusti, non essendosi verificato se il Santoro abbia poi reso o meno interrogatorio o se si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della continuazione con il reato già giudicato con altra sentenza per analogo reato, che è stata motivata sulla base della diversa identità del concorrente nel reato, atteso che nessuno degli episodi criminosi può essere ritenuto occasionale o maturato in maniera estemporanea in forza della ritenuta tendenza a delinquere del Giusti e tenuto conto altresì dell'identità del modus operandi.

2.6. Con il sesto ed il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, ed applicato una pena superiore al minimo edittale per il reato più grave di cui all'art. 378 cod. pen. in assenza di una adeguata giustificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'accoglimento dell'impugnazione con assorbimento degli altri motivi.

La Corte di merito ha in modo netto dimostrato di non voler recepire l'orientamento di legittimità espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395, già affermato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, ribadendo la validità degli orientamenti opposti, da ritenersi oramai superati, secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati all'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018, Cante, Rv. 273277; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852; Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017, Rv. 270431); come anche quello secondo cui deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. il caso in cui dall'intercettazione disposta nel corso del medesimo procedimento emergano elementi di prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262496; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921).

Trattandosi di una questione affrontata di recente da questa Corte di Cassazione nella sua massima espressione, e considerato il passivo recepimento degli argomenti opposti già confutati con la decisione sopra richiamata, deve qui ribadirsi il principio di diritto, che si condivide, secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Pertanto, contrariamente a quanto osservato nella sentenza impugnata, non rileva che i reati diversi da quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione delle intercettazioni siano emersi nell'ambito di uno stesso procedimento afferente anche gli altri reati per i quali le intercettazioni erano state disposte (legge armi e sostanze stupefacenti), posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento obiettivo.

Neppure può assumere rilevanza l'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale, essendo necessaria la sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, assume poi rilevanza decisiva la circostanza che i reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate le intercettazioni non rientrano neppure nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., essendo i limiti edittali dei reati previsti dall'art. 326 cod. pen. (capo d) e dall'art. 378 cod. pen. (capo e) inferiori a quelli richiesti da detta norma.

Conseguentemente, anche ove dovesse risultare sussistente il presupposto della connessione qualificata, le risultanze delle intercettazioni non potrebbero comunque essere utilizzate non trattandosi di reati per i quali le intercettazioni avrebbe potuto essere autonomamente disposte a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.2.

In merito poi alla tardività e genericità dell'eccezione che sarebbe stata dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, si deve osservare che la decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti.

Quanto alla rilevanza probatoria delle intercettazioni, si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado (pp.28-37), richiamata nella sentenza di appello, che le prove poste a fondamento del giudizio di condanna per i reati di cui ai capi d) ed e) sono state desunte principalmente se non esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Pertanto, neppure si poneva e si pone un problema di verifica dell'ammissibilità sotto il profilo del c.d.

"criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità, non esistendo elementi di prova ulteriori che potessero fare ritenere che, senza le intercettazioni, l'esito del giudizio sarebbe rimasto identico. 3.

In conclusione, l'accoglimento del primo motivo comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che il rilevato vizio di inutilizzabilità della principale e decisiva fonte di prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità, determina l'inutilità di una nuova valutazione di merito, dovendosi pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

L'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende infatti superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di legittimità, l'adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1949 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Messina, appellata dal ricorrente, ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo c) e confermato nel resto la condanna alla pena di un anno e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi d) ed e), relativi ai delitti di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 cod. pen.) e di favoreggiamento personale (art. 379 cod. pen.), per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitato al primo, su istigazione della seconda, l'acquisizione di informazioni che dovevano rimanere segrete relative ad un procedimento penale che vedeva coinvolto, tra gli altri [OSCURATO:PERSONA], figlio della predetta Scotto, e per avere aiutato attraverso tale contegno il predetto Santoro ad eludere le investigazioni a suo carico, suggerendogli la strategia difensiva più opportuna in ragione del contenuto degli atti di indagine rivelati e delle presumibili determinazioni che il Pubblico Ministero avrebbe assunto nel predetto procedimento. L'accertamento dei fatti è stato essenzialmente se non unicamente basato sul contenuto delle intercettazioni telefoniche. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce cumulativamente vizio della motivazione e di violazione di legge ex art. 606, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione alle ragioni del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché poste a fondamento del giudizio di responsabilità dei reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen. in violazione del divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. Si rappresenta che nel caso in esame le intercettazioni erano state autorizzate per reati in materia di armi e stupefacenti, e che nessuna connessione era ravvisabile con i reati per i quali è intervenuta la condanna. Si censurano le motivazioni con cui la Corte di appello ha respinto l'eccezione, facendo riferimento alla tardività della sua presentazione, oltre che alla ritenuta identità del procedimento penale cui si riferiscono le intercettazioni. In tal modo si obietta che non si è tenuto conto della rilevabilità di ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento dell'inutilizzabilità di un mezzo di prova, né è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza "Cavallo" n.51/2019. La Corte non solo ha omesso di affrontare il tema dell'esistenza di una connessione sostanziale qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati per i quali l'autorizzazione delle intercettazioni è stata disposta, ma non ha neppure tenuto conto che i reati per cui si procede non rientrano tra quelli per i quali le intercettazioni sono consentite a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., perché in rapporto al quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla nozione di segreto di ufficio, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la notizia relativa all'attività di indagine non era segreta, in quanto la pendenza del procedimento era nota al Santoro che aveva anche già nominato un difensore di fiducia, ed inoltre che l'informazione sulla marginalità del suo coinvolgimento e sulla prossima richiesta di archiviazione doveva ritenersi ininfluente sull'esito del procedimento. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 378 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione sulle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per procedere all'escussione del teste Crisafulli, dirigente della Polposta di Messina. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 378 cod. pen. per non avere la Corte territoriale tenuto conto della concreta incidenza sulle attività di indagine in corso delle informazioni fornite dal Giusti, non essendosi verificato se il Santoro abbia poi reso o meno interrogatorio o se si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della continuazione con il reato già giudicato con altra sentenza per analogo reato, che è stata motivata sulla base della diversa identità del concorrente nel reato, atteso che nessuno degli episodi criminosi può essere ritenuto occasionale o maturato in maniera estemporanea in forza della ritenuta tendenza a delinquere del Giusti e tenuto conto altresì dell'identità del modus operandi. 2.6. Con il sesto ed il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, ed applicato una pena superiore al minimo edittale per il reato più grave di cui all'art. 378 cod. pen. in assenza di una adeguata giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'accoglimento dell'impugnazione con assorbimento degli altri motivi. La Corte di merito ha in modo netto dimostrato di non voler recepire l'orientamento di legittimità espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395, già affermato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, ribadendo la validità degli orientamenti opposti, da ritenersi oramai superati, secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati all'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018, Cante, Rv. 273277; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852; Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017, Rv. 270431); come anche quello secondo cui deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. il caso in cui dall'intercettazione disposta nel corso del medesimo procedimento emergano elementi di prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262496; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921). Trattandosi di una questione affrontata di recente da questa Corte di Cassazione nella sua massima espressione, e considerato il passivo recepimento degli argomenti opposti già confutati con la decisione sopra richiamata, deve qui ribadirsi il principio di diritto, che si condivide, secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Pertanto, contrariamente a quanto osservato nella sentenza impugnata, non rileva che i reati diversi da quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione delle intercettazioni siano emersi nell'ambito di uno stesso procedimento afferente anche gli altri reati per i quali le intercettazioni erano state disposte (legge armi e sostanze stupefacenti), posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento obiettivo. Neppure può assumere rilevanza l'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale, essendo necessaria la sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. Nel caso di specie, assume poi rilevanza decisiva la circostanza che i reati diversi da quelli per i quali sono state autorizzate le intercettazioni non rientrano neppure nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., essendo i limiti edittali dei reati previsti dall'art. 326 cod. pen. (capo d) e dall'art. 378 cod. pen. (capo e) inferiori a quelli richiesti da detta norma. Conseguentemente, anche ove dovesse risultare sussistente il presupposto della connessione qualificata, le risultanze delle intercettazioni non potrebbero comunque essere utilizzate non trattandosi di reati per i quali le intercettazioni avrebbe potuto essere autonomamente disposte a norma dell'art. 266 cod. proc. pen.2. In merito poi alla tardività e genericità dell'eccezione che sarebbe stata dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, si deve osservare che la decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti. Quanto alla rilevanza probatoria delle intercettazioni, si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado (pp.28-37), richiamata nella sentenza di appello, che le prove poste a fondamento del giudizio di condanna per i reati di cui ai capi d) ed e) sono state desunte principalmente se non esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate. Pertanto, neppure si poneva e si pone un problema di verifica dell'ammissibilità sotto il profilo del c.d. "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità, non esistendo elementi di prova ulteriori che potessero fare ritenere che, senza le intercettazioni, l'esito del giudizio sarebbe rimasto identico. 3. In conclusione, l'accoglimento del primo motivo comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che il rilevato vizio di inutilizzabilità della principale e decisiva fonte di prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità, determina l'inutilità di una nuova valutazione di merito, dovendosi pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. L'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende infatti superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di legittimità, l'adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non suss
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