CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2025
Cassazione n. 05695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: parte civile [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F abio Picuti,che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Frosinone, in difesa delle parti civili ricor- renti, il quale ha chiestol'accoglimento del ricorso e deposita to conclusioni scritte e nota spese; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, in difesa d ella parte civile A ssocia- zione italiana familiari e vittime della strada,il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositatoconclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma,in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA].p.a., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso . udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Latina, in difesa di L amberti R osa , il quale ha conclusoper il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma , con sentenza emessa in data 1 1 febbraio 2025, a seguito di gravame proposto dalle parti civili, ha confermatola sentenza, emessa in data 25gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Latina aveva assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio colposo di cui agli artt. 41, 589, comma 2, cod. pen., commesso in data 8 agosto 2013, perché il fatto non sussiste. Nel capo di imputazione, si contesta aRosa [OSCURATO:PERSONA] di aver, per colpa ge- nerica e specifica, in violazione degli artt. 140, comma 1, e 154, comma 1, lett. a), cod. strada, concorso a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, percor- rendo, a bordo della sua autovettura Opel, la S.P. Migliara 47, in direzione di Pri- verno – Pontinia, giunta all’altezza dell’intersezione con via [OSCURATO:PERSONA] - via Sant’Agata, effettuava una non corretta manovra di svolta a sinistra, in quanto anticipata rispetto all’intersezione delle strade confluenti e non tempestivamente segnalata, così venendo a collisione con la moto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la medesima strada nella stessa direzione di marcia, alla velocità di circa 52 km/h (in presenza di un limite di velocità di 70 km/h),e che aveva iniziato il sorpasso della predetta autovettura; collisione, in conseguenza della quale il [OSCURATO:PERSONA] veniva proiettato nel fosso laterale,riportando le lesioni che ne cagionavano il decesso. 2. Avverso la suddetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, a mezzo del difensore di fiducia, le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. d)ede) , cod. proc. pen., vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alrigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si osservache la Corte territoriale ha disatteso, con motivazione contraddit- toria,la richiesta, già rigettata dal giudice di primo grado e oggetto di specifica doglianza in sede di appello, di confronto tra i consulenti tecnici delle partiovvero, in subordine, di perizia, che risultavano, invece, decisivi per una esatta ricostru- zione della dinamica del sinistro. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione ederronea applicazione degli artt. 41 e 43 cod. pen. in relazione alla esclusione di una responsabilità, quantomeno concor- rente, della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione dell’evento. Si assume, in particolare, che la Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, pur riconoscendo che l’imputata aveva violato la regola cautelare di cui all’art. 154 cod. strada, ne aveva escluso la rilevanza eziologica, in violazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimitàsui limiti dell’affi- damento in materia di circolazione stradale. Si chiede, pertanto, ai soli effetti della responsabilità civile, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 22 dicembre 2025 il difensore del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]- razioni s.p.a. ha depositato atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, ritenersi la congruità delle somme già versate alle parti civili ricor- renti. 4. In data 30 dicembre 2025 il difensore della parte civile Associazione italiana per i familiari e le vittime della strada ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, e nota spese. 5. In data 9 gennaio 2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria e nota spese, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 6. All’udienza pubblica, con trattazione orale, richiesta dalla difesa dei ricor- renti e dell’imputata, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato,nei limiti di seguito esposti. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. In linea di principio,il Collegio intende aderire all’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui, in base ad un’interpretazione costituzio- nalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., rispettosa del prin- cipio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., l’obbligo del giudice di appello, che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezza- mento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, di rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, sussiste anche nel caso in cui l’impu- gnazione sia stata proposta dalla sola parte civile e ai soli effetti civili(Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267409; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 -01; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255 -01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 -01). 2.2. Passando al profilo di doglianza, va sottolineato che la nozione di prova «decisiva», in prospettiva della sua rinnovazione in appello, (cfr. per tutte Sez. 4 n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323-01) rimanda a quell e prove che , sulla base della sentenza di primo grado,abbiano «determinato o anche solo con- tribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di appello nell'alternativa "proscioglimento - condanna"». Pertanto, per individuare le fonti dichiarative di cui disporre la rinnovazione, è necessario sviluppare una valuta- zione che consideri esclusivamente il portato liberatorio o accusatorio del narrato, come emerso dalla sentenza assolutoria ovvero prospettato dall'appellante, in fun- zione di un giudizio prognostico circa l'idoneità a determinare, in via esclusiva od in concorso con altre fonti probatorie, la decisione di proscioglimento o di con- danna. Entro tali parametri si deve articolare la decisione della Corte di appello in ordine alla necessità, o non necessità, didisporre la rinnovazione della prova di- chiarativa. La discrezionalità di tale apprezzamento determina l'incensurabilità in sede di legittimità della relativa valutazione, ove correttamente motivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, non mass.; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 274230- 01; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 –01). 2.3. La richiesta dei ricorrenti atteneva al confronto tra il consulente del P.M. e quello della parte civile, che erano pervenuti a diverse conclusioni sulla condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la valutazione del consulente del P.M. fosse parziale in quanto operatasenza tener conto delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cacciotti, acquisite successivamente. Si chiedeva, in subordine, l’espletamento di una perizia al fine di determinare la velocità del motociclo con- dotto dalla vittima. Si evidenziava la decisività di talemezzo di prova in conside- razione della incertezza di tale dato fattual e , acquisit o , all’esito della istruttoria, solo attraverso le dichiarazioni rese dal teste oculare Consalvo, la cui stima, sia per mancanza di una competenza specifica, sia perché lo stesso aveva riferito di non aver visto la moto, ma di averne sentito solo il rumore, non poteva ritenersi affidabile. 2.4. Nel rigettare la richiesta di rinnovazione, La Corte territoriale ha fatto proprie le ragioni già esplicitate dal giudice di primo grado, ribadendo, quanto alla richiesta di confronto, che lo stesso risultava superfluo,atteso che le differenti conclusioni del consulente della parte civile (secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe im- provvisamente occupato la carreggiata teatro del sinistro, in quanto proveniente dalla laterale via Sant’Agata senza osservare il segnale di stop che regolava l’in- crocio) si basavano su una diversa valutazione delle testimonianze acquisite e non già su considerazioni di natura tecnica. Quanto alla superfluità della perizia, la Corte di appello argomentava sulla impossibilità, in assenza di elementi tecnici oggettivi (mancanza di tracce di frenata o scarrocciamento sull’asfalto), di rico- struire la esatta misura della velocità del motociclo prima dell ’ impatto , che era stata, infatti, qualificata come elevatasulla base della testimonianza resa dal Con- salvi. Tale apparato argomentativo risulta esaustivo e coerente con i principi sopra evidenziati,avendo la Corte territoriale evidenziato, con un ragionamento immune dai vizi denunciati, la completezza del quadro probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, e le ragioni della superfluità degli accer- tamenti istruttori richiesti che sollecitavano sostanzialmente una diversa valuta- zione di attendibilità delle testimonianze acquisite, riservata al giudice di merito edestranea all’ambito di operatività della prova scientifica. 3. Il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta insussistenza di un rap- porto di causalità fra lacondotta colpos a dell’imputata e l'evento , è fondato. I ricorrenti censurano, in particolare, le conclusioni dei giudici di merito, ri- chiamando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui, in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova op- portuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nei li- miti della prevedibilità, e che, proprio con riferimento alla manovra di svolta a sinistra, ha riconosciutola prevedibilità del sopraggiungere di altri veicoli ad ele- vata velocità. 3.1. In fatto, i giudici di merito, le cui sentenze conformi possono essere lette congiuntamente, ritenevano accertato che l’imputata stava percorrendo la SP Mi- gliara 47 e,giunta a circa 180 m dall’incrocio con via [OSCURATO:PERSONA] a sinistra e via Sant’Agata a destra, aveva azionato l’indicatore di direzione a sinistra,contraria- mente a quanto contestato in rubrica,ed aveva rallentato per poi iniziare la ma- novra di svolta, anticipandola leggermente rispetto all’intersezione degli assi delle strade confluenti, quando era sopraggiunta la moto condotta dalla vittima, che viaggiando ad una velocità superiore al limite consentito, dopo aversorpassato, nonostante il divieto vigentesu quel tratto di strada (debitamente segnalato), le due autovetture che seguivano la [OSCURATO:PERSONA], si accingeva a superare anche la pre- detta autovettura. [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di evitare la collisione con l’auto della Lam- berti, si allargava a sinistra, ma non riusciva ad evitare l’impatto, perdendo poi il controllo del proprio veicolo (che impattava contro un muretto), venendo sbalzato in aria e finendo inun canale di scolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte quasi immediata. Valorizzando la testimonianza resa dal Consalvi, che aveva assistito in diretta all’incidente (precisando di aver visto la [OSCURATO:PERSONA] azionare l’indicatore di direzione, stimando la velocità della moto in circa 170 km/h), ritenuto attendibile, sia per la sua terzietà, sia per la puntualità del suo racconto, sia per la compatibilità della ricostruzione fornita con i rilievi operati dalla P.G., e le valutazioni del consulente del P.M., ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che aveva precisato che la velocità di 52 km/h (indicata in rubrica) era quella tenuta dalla moto al momento dell’impatto (non essendo possibile, in assenza di tracce gommose o di scarrocciamento sull’asfalto, determinare la velocità prima dello scontro),escludendo, al contempo, sulla base dei rilievi effettuati dalla P.G. (tracce e danni sui veicoli),che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato un attraversamento improvviso della sede stradale, i giudici di merito individuavano profili di colpa sia nella condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA], per la non corretta esecuzione della manovra di svolta a sinistra, in violazione dell’art. 154 cod. strada, per aver anticipato la svolta prima di raggiungere il centro della car- reggiata, sia nella condotta della vittima, che viaggiava a velocità superiore a quella consentita ed aveva intrapreso un triplice sorpasso nonostante la segnale- tica stradale che lo vietava. I giudici di meritodisattendevano, quindi, la diversa ricostruzione fornita dal consulente delle parti civili(che ipotizzava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato una manovra di svolta a sinistra improvvisa, provenendo da via Sant’Agata e diretta a via [OSCURATO:PERSONA], tagliando la strada alla moto, attraversando via Migliara 47, senza rispettare il segnale di stop che insisteva su via Sant’Agata all’incrocio con via Migliara) osservando che essa fondava sulle dichiarazioni rese dai testi Mas- simo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti inattendibili, sia sotto il profilo intrinseco, per il legame con la persona offesa deceduta, sia sotto il profilo estrin- seco, per il palese contrasto dei loro racconti con il narrato del Consalvo, certa- mente credibile, e con i rilievi oggettivi della P.G. Dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui ai fini della re- sponsabilità per colpa non èsufficiente la violazione di una regola cautelare, es- sendo necessario che essa integri il pericolo che la regola violata mirava a preve- nire e che la sua osservanza sarebbe stata idonea, con significativa probabilità,ad evitare l’evento, entrambi i giudici di merito ritenevano che di tanto non vi fosse prova,a fronte dell’accertata condotta di guida della vittima, che aveva posto in essere manovre azzardate ad elevata velocità. 3.2. La motivazione della sentenza impugnata sulla rilevanza eziologica della condotta di guida tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta palesemente carente e, per alcuni profili, illogica. Essa, inoltre, non ha fatto corretto uso dei principi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure da calibrare in considerazione del diverso parametro di riferimento concernente l’azione civile, costituito, in tema di causalità tra condotta ed evento, non già dalla regola penalistica dell’alto grado di probabi- lità logica, bensì da quelladel «più probabile che non » o della « probabilità preva- lente»(Sez. 4, n. 15209 del 20/03/2025, Corcione, Rv. 287975 – 01 ) . 3.3. Con specifico riferimento alla manovra di svolta a sinistra, in area di cro- cevia, questa Corte, nel ribadire che il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del compor- tamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità,ha in più occasioni rimarcato la elevata pericolosità di tale manovra, che costituisce la ratio della rigorosa normativa dettata in materia e che impone al conducente, al fine di scongiurare il rischio di collisione,non solo il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 154 cod. strada (segnalazione preventiva, avvicinamento graduale all’asse della carreggiata) ma anche l’adozione di tutte le cautele imposte dalla comune pru- denza, quale quello di accertare mediante specchio retrovisivo o con ispezione diretta o con altro mezzo utile che non vi siano veicoli sopraggiungenti da tergo o lateralmente, prefigurandosi anche l’eccessiva velocità degli altri veicoli che pos- sano sopraggiungere onde essere nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023,Rv. 284093 –01, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del condu- cente di un'automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso; Sez. 4, n. 15526 del 05/03/2020,Gervasio, Rv. 279141 – 01, in cui si èaffermato che «nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche ille- gittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una si- tuazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo so- pravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di que- st'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione»; Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01, in fattispecie di omicidio col- poso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fer- marsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consen- tito). 3.4. La Corte d'appello, pur correttamente prospettando l'esigenza di perve- nire ad un rimprovero colposo personalizzato, manca di compiere un'analisi con- formata sulle contingenze del caso concreto. Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato disvela, invero, un’indagine carente, sostanzialmente limitata alla sola condotta della vittima, cui viene ancorato in modo enunciativo, in un quadro fattuale per nulla analizzato, l’esito negativo del giudizio controfattuale, in assenza di una congrua valutazione della condotta concretamente tenuta dall’imputata in area di crocevia. Tale ca- renza è particolarmente significativa in rapporto all’obbligo, sopra richiamato, gra- vante sul conducente impegnato in una svolta a sinistra, di mettere in conto, nei limiti della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e, per- sino, imperita. La Corte territoriale, infatti, concentrando la propria analisi sul piano della causalità della colpa, afferma assertivamente ed illogicamente, a fronte di un taglio diagonale della intersezione, che la manovra di sinistra anticipata non abbia inter- ferito con la verificazione del sinistro, mancando di richiamare alcuna risolutiva acquisizione probatoria che, in relazione allo stato dei luoghi o ad altre contingenze concrete(quali, ad esempio , il tempo che l ’ imputata aveva avuto a disposizione per avvistare il motociclo, le cautele adottate)rendesse inevitabile il sinistro con significativa probabilità. 4. La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvioper nuovo esame, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore, cui è demandata anche la