CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14668/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2556 /20 19 del [OSCURATO:PERSONA] NORDdepositata il 1° ottobre 2019 e la ordinanza pronunciata in data 9 marzo 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al R.G. n. 1919 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] A DECRETO INGIUNTIVO r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Avverso il decreto ingiuntivo n. 4938/17 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] recante condanna al pagamento della somma di euro 38.499,20 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’ingiunto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, contestando, nell’an e nel quantum, il credito azionato ed eccependone l’estinzione per prescrizione. 2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò inammissibile l’opposizione, sul rilievo della notifica dell’atto introduttivo diessa (avvenuta il 4 gennaio 2018) oltre il termine ex art.641 cod. proc. civ. (decorrente dal 23 novembre 2017, data di notificazione del provvedimento monitorio) e della insussistenza dei presupposti per un’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.. 3. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per violazione di norme di diritto (artt. 121, 157,secondo comma, 650 , primo comma, e 651 cod. proc. civ.), parte ricorrente censura la dichiarata inammissibilità dell’opposizione. Assume, in fatto, di aver avuto contezza della nullità della notifica deldecreto monitorio soltanto a seguito della produzione nel fascicolo dell’opposta dell’avviso di ricevimento di detto decreto, notificato a mezzo posta; deduce, in punto di diritto, che , ai fini dell’ammissibilità r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, grava sulla parte opposta l’onere di provare l’eventuale conoscenza anteriore del decreto ad opera dell’ingiunto. 2. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 137 e seguenti, 149, secondo comma,e 650 cod. proc. civ., il ricorrente prospetta vizi del procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo opposto. In sintesi, l’impugnante sostiene di aver addotto (e dimostrato) l’irregolarità della notifica, inficiata dall’esser stata effettuata presso un luogodiverso da quello di residenza e recante una so ttoscrizione non riferibile al destinatario, come contestato con querela di falso. 3. I motivi – intrinsecamente connessi e, pertanto, da vagliare congiuntamente –sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 3.1. Con argomentazione ribadita dalla ordinanza di inammissibilità resa in sede di appello, la sentenza qui gravata ha, con univoca chiarezza, ritenuto (in conformità, peraltro, a consolidato orientamento della giurisprudenza di nomofilachia) l’ammissibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo condizionata all’esistenza di due concorrentipresupposti: l’accertamento della irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e la prova della tardiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’opponente (così, ex plurimis, Cass. 20/11/2017, n. 27529). Ha poi verificatol’insussistenza di ambedue i presupposti: per un verso, non ha riscontrato vizi della notificazione (siccome eseguita medianteconsegna dell’atto a mani proprie del destinatario); per altro verso ha reputato che l’opponente non avesse fornito prova alcuna della tardiva conoscenza dell’atto, ravvisando anzi indici presuntivi di una conoscenza del decreto contestuale alla data di notifica. A fronte di ciò, le doglianze di parte ricorrente -articolate invero in maniera confusa e disorganica, con affastellamento di profili fattuali e giuridici ainconferenti richiami giurisprudenziali - si appunt ano soltanto r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sui vizi asseritamente inficianti la notificazione del provvedimento monitorio (e sugli strumenti istruttori articolati a l fin e di dimostrare detta nullità),senza in alcun modo attingere criticamente la mancata prova della tardiva conoscenza del decreto opposto,pilastro fondante il percorso argomentativ o della sentenza e della ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello (nella quale si legge: «considerato che l’appellante non ha illustrato né provato quando e come è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto»). E tanto esime ex se dall’esame sulla fondatezza dei motivi : non censurando la ratio decidendiche giustifica la dichiarata inammissibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, essi appaiono in tutta evidenzainidonei a cagionarne la invocata cassazione. 3.2. A ciò si aggiunga, quale ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità, la inosservanza del requisito, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda. L’intera prospettazione dell’impugnante si incentra sul continuoed insistito richiamo all’avviso di ricevimento del decreto monitorio, finalizzato ad evidenziare (anche attraverso la disamina congiunta con altri documenti menzionati, quali la carta d’identità ed il contratto preliminare) irregolarità dellanotifica del provvedimento ingiuntivo. La trama argomentativa sviluppata, tuttavia,non è corredata da una adeguata (o quantomeno sufficiente) trascrizione o riproduzione del contenuto di siffatto avviso di ricevimento -idonea a rendere la Corte edotta delle modalità, del luogo, dell’epoca di effettuazione della contestata notifica- né dalla allegazione al ricorso dell’avviso de quo oppure ancora della indicazione della sedes di ubicazione dello stesso nel fascicolo processuale. Trova allora applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte anche nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 3.3. È infine destituita di giuridico fondamento la doglianza di parte impugnante quando assume che, onde pronunciare l’inammissibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, incombe sull’opposto l’onere di provare il momento della conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’ingiunto. Essa si risolve in una assertiva ed anapodittica affermazione, contraria al monolitico orientamento di questa Corte – di cui non si offre alcuno spunto, ricostruttivo o ermeneutico, per un ripensamento – in base al quale ai fini della legittimità dell ’ opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. grava sull’opponente l’onere di dimostrare che, a causa della irregolarità della notificazione del decreto, non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (da ultimo, Cass. 21/08/2018, n. 20850; Cass. 20/11/2017, n. 27529). 4. Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 183, sesto comma, 221 e 222 cod. proc. civ. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., il ricorrente «denuncia mancata ammissione di mezzi istruttori». Più specificamente, contesta la declaratoria di inammissibilità della querela di falso spiegata in via incidentale, pronunciata per difetto di procura speciale in capo al difensore proponente, benché quest’ultimo, all’atto di formulazione della istanza di querela, avesse dichiarato di r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere in possesso della procura speciale, poi depositata in fase decisoria, in uno alla memoria di replica. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile, per le ragioni esplicate sopra, sub§ 3.1.: ancora una volta, infatti, non si censura il difetto di prova in ordine alla (asseritamente) tardiva conoscenza del decreto. 5. Con il quarto motivo, per violazione dell’art. 221, secondo comma, e dell’art. 348-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che l’ordinanza ex art. 348-biscod. proc. civ. è stata adottata all’infuori dei casi consentiti dalla legge: l’inammissibilità disciplinata dalla citata normanon può essere dichiarata nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del P.M., e tale, secondo il ricorrente,è la querela di falso. 5.1. Il motivo -ammissibile, in quanto afferente a vizio proprio della ordinanza di cui all’ art. 348 - bis cod. proc. civ.: Cass., Sez. U, 02/02/2016, n. 1914; Cass. 30/11/2022, n. 35279- è infondato. Nel giudizio di falso (sia in via principale che in via incidentale) l’intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all’accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell’ammissibilità dell’azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l’effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilità della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente è chiamato a tutelare (tra le tante, cfr. Cass. 02/10/2017, n. 22979; Cass. 23/04/2002, n. 5902; Cass. 20/09/2000, n. 12444; Cass. 29/03/1995, n. 3705). Nella specie, l’incidentale querela di falso è stata definita con statuizione diinammissibilità per difetto di procura speciale: alla luce del richiamato principio di diritto, lachiusura nella fase prelim inare ha reso invero non necessaria la partecipazione del P.M. , sicché ben correttamente la Corte d’appello ha pronunciato ordinanza ex art. 348- biscod. proc. civ. r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso varigettato. 7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 8. Complessivamente esaminato, il ricorso si connota per l’inammissibilità di alcuni motivi e per la manifesta infondatezza di altri ma soprattutto per la reiterazione di argomenti già sviluppati nei gradi di merito, senza alcun reale ed effettivo confronto con l’iter motivazionale seguitonei provvedimenti impugnati. Tanto costituisce, per costante avviso di questa Corte, elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria l’impugnazione di legittimità spiegata (cfr., ex multis, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass.04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e giustifica l’irrogazione della condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (in questi termini Cass. 09/05/2022, n. 14548; analogamente, Cass. 27/02/2019, n. 5725). In applicazione della citata disposizione, ilricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata, dell’ulteriore somma di euro 3.000. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 14668/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 3.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contr