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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39913/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 30347/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 189 cod. strada e 590 cod. pen. con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida dell'auto- vettura di cui all'imputazione al momento dei fatti e con un secondo motivo man- canza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione inn- pug nata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto di come, acclarato che dalle testimonianze risulta che l'incidente si era ve- rificato tra le 8 e le 08,30 e che l'odierno ricorrente era stato trovato alle 09:07 del 18/06/2017 in via Adige a Castellalto che dormiva a bordo del furgone, fermo al centro della strada, con evidenti sintomi di ebbrezza, non è ipotizzabile che il mezzo potesse essere stato condotti da altri che lo avevano preso in prestito pre- levandolo dal piazzale della METALFERRO.

E ciò anche per l'ovvia ragione che quella mattina il [OSCURATO:PERSONA] non si trovava al lavoro.

Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, non essendo stato l'odierno ricorrente visto alla guida, non vi sarebbe prova di tale circostanza.

Ade- rire a tale impostazione significherebbe, infatti, ignorare l'esistenza della prova indiziaria.

E, soprattutto, porterebbe ad escludere conseguenze penali per il gui- datore proprio nei casi più gravi.

Questa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito come in situazioni in cui plurimi elementi indiziari portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida di un'auto, senza alcuna inversione dell'onere della prova, sia lo st(sso a dover alle- gare circostanze e credibili che potino a ritenere che non lo fosse (Sez. 4, n.N. 30347/2025 R. 24459 del 6/5/2015, Rezzonico, non mass.; Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, Riso, non mass.; Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 - 01, Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272246 01).

2.2. il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il riferi- mento a specifici elementi del fatto (il grave pericolo per la circolazione stradale derivante dal fatto che l'odierno ricorrente fosse in stato di ebbrezza e si fosse addormentato nel veicolo lasciandolo al centro della strada).

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co, 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione dea causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva -Jondotta processuale del pre- detto).N. 30347/2025 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t N. 30347/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per i residui reati di cui agli artt. 189 cod. strada e 590 cod. pen. con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida dell'auto- vettura di cui all'imputazione al momento dei fatti e con un secondo motivo man- canza e/o contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione inn- pug nata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto di come, acclarato che dalle testimonianze risulta che l'incidente si era ve- rificato tra le 8 e le 08,30 e che l'odierno ricorrente era stato trovato alle 09:07 del 18/06/2017 in via Adige a Castellalto che dormiva a bordo del furgone, fermo al centro della strada, con evidenti sintomi di ebbrezza, non è ipotizzabile che il mezzo potesse essere stato condotti da altri che lo avevano preso in prestito pre- levandolo dal piazzale della METALFERRO. E ciò anche per l'ovvia ragione che quella mattina il [OSCURATO:PERSONA] non si trovava al lavoro. Non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, non essendo stato l'odierno ricorrente visto alla guida, non vi sarebbe prova di tale circostanza. Ade- rire a tale impostazione significherebbe, infatti, ignorare l'esistenza della prova indiziaria. E, soprattutto, porterebbe ad escludere conseguenze penali per il gui- datore proprio nei casi più gravi. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni chiarito come in situazioni in cui plurimi elementi indiziari portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida di un'auto, senza alcuna inversione dell'onere della prova, sia lo st(sso a dover alle- gare circostanze e credibili che potino a ritenere che non lo fosse (Sez. 4, n.N. 30347/2025 R. 24459 del 6/5/2015, Rezzonico, non mass.; Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, Riso, non mass.; Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396 - 01, Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272246 01). 2.2. il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il riferi- mento a specifici elementi del fatto (il grave pericolo per la circolazione stradale derivante dal fatto che l'odierno ricorrente fosse in stato di ebbrezza e si fosse addormentato nel veicolo lasciandolo al centro della strada). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co, 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione dea causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva -Jondotta processuale del pre- detto).N. 30347/2025 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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