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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 38908/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e al regime circostanziale, con dichiarazione di inammissibilità nel resto; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Brescia riformava parzialmente la sentenza del tribunale dí Brescia del 11.11.2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000 limitatamente alle annualità del 2012 e 2013, rideterminando la pena finale e riducendo la disposta confisca, confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata esclusione, nonostante i rilievi difensivi, rimasti privi di esame e risposta, della rilevanza penale anche del periodo di imposta inerente l'anno 2014, sul rilievo per cui, avendo acquisito i dati contabili nel giugno del 2015, l'imputato avrebbe ben potuto adempiere ai suoi oneri fiscali tempestivamente presentando apposita dichiarazione per l'annualità 2014 entro il mese di settembre 2015.

Si contesta tale decisione, fondata sul dato della intervenuta acquisizione da parte del Peri solo di una parte della documentazione di riferimento, come tale incompleta e inidonea per assicurare in capo al ricorrente la piena consapevolezza dello stato contabile della società a lui facente capo.

Peraltro, nonostante l'arresto del dr.

Musso che aveva introdotto il Peri nella società di consulenza contabile cui era stata affidata da ultimo la posizione fiscale della società del Peri, era comunque proseguita l'assistenza fiscale in favore di tale ente, ad opera di altri componenti della società di consulenza.

Si evidenzia, altresì, come non si sia considerata la circostanza per cui l'imputato non aveva dunque piena consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.

Da tutto ciò sarebbe dipesa l'assenza di dolo specifico anche per la residua annualità.

3. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata recidiva.

I giudici non si sarebbero pronunziati sul tema della applicazione delle predette attenuanti proposto dalla difesa.

Limitandosi ad affrontare quello della applicabilità della fattispecie di cui all'art. 13 del Dlgs. 74/2000.

4. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 e di motivazione per mancato adeguamento del quantum sottoposto a confisca per equivalente, alla luce della definizione e parziale adempimento di un accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate.

La Corte non avrebbe adeguato la somma oggetto di confisca riferibile alla annualità del 2014 con i versamenti già avvenuti in favore del Fisco, pur avendo dato atto dell'avvenuto versamento della rata iniziale della intervenuta adesione alla definizione agevolata del debito di imposta.

In tale quadro, si contesta anche la tesi emergente dalla sentenza per cui solo la chiusura della adesione agevolata comporterebbe una diversa determinazione dell'importo confiscabile solo nella successiva fase dell'esecuzione, atteso che tale impostazione può avere valore solo per le rate programmate e ancora da versare e non per quelle già versate come emergenti nel giudizio di merito.5.

Il ricorrente ha anche presentato motivi aggiunti.

Con i quali ha: - ribadito i vizi dedotti sul giudizio di responsabilità anche per l'annualità 2014 e sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; - ribadito le censure di cui al secondo motivo di ricorso evidenziando altresì la erronea applicazione della recidiva; contestato la mancata applicazione del reato continuato, la errata applicazione degli artt. 5 e 12 bis comma 2 del dlgs. 74/2000 anche deducendo il mancato superamento della soglia di punibilità, e infine lamentando la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. ;

6. La difesa trasmetteva altresì con invio datato 13.9.2024, una mail quale documento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, come anche integrato dal primo motivo aggiunto, è manifestamente infondato.

Innanzitutto, i motivi di gravame che si assumono trascurati dalla corte di appello non appaiono citati nel riepilogo della impugnazione come riportato in sentenza, senza che vi sia stata una contestazione sul punto, debitamente munita di allegazioni.

Così che occorre innanzitutto richiamare il principio per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01).

Ed invero, in sentenza si cita solo, da una parte, il riferimento non altrimenti argomentato alla circostanza per cui lo studio del secondo fiscalista, Musso, di cui si era avvalso l'imputato, era strutturato con circa 14 dipendenti cui erano smistate le pratiche, dall'altra, la affermazione difensiva, per giunta formulata in tema di gravame per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, della mera "probabilità" che "parte della documentazione necessaria sia andata smarrita senza colpa", come circostanza dimostrativa di "una meno offensiva modalità dell'azione addebitatagli".

In tale quadro, e in assenza dunque di una allegata dimostrazione di incolpevole indisponibilità di documenti dirimenti affinchè l'imputato potesse presentare una puntuale e completa dichiarazione per l'annualità 2014, rimane congrua e lineare la motivazione della corte di appello posta a base della confermata condanna, per cui sarebbe emersa la "pacifica disponibilità in capo all'imputato della documentazione contabile di cui egli veniva in possesso ....nei primi mesi dell'anno 2015 •." con "..sussistenza del dolo specifico ....ove si consideri i plurimi elementi positivi non dichiarati ....con conseguente evasione anche di imposte diverse da quelle oggetto di imputazione ...".

Ed invero, la valorizzazione del prelievo, da parte dell'imputato, della documentazione contabile utile per la dichiarazione inerente la annualità del 2014 appare idonea, peraltro, per ritenere validamente disattesa la deduzione difensiva per cui sarebbe stato comunque lo studio del Musso, ampiamente strutturato nella sua organizzazione nonostante l'arresto di quest'ultimo, a mantenere la trattazione della posizione fiscale della società dell'imputato.

In proposito, va sottolineato che non solo i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, ma anche che si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

2. Riguardo al secondo motivo, esso è inammissibile per il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. - come contestata nel caso in esame - ai sensi dell'art. 69 ultimo comma.

In proposito emerge una questione di rilievo giuridico per cui va ricordato che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso in esame, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

3. Quanto al terzo motivo, è fondato.

Va precisato che l'oggetto della confisca come del sequestro in materia tributaria, con riguardo al reato in esame, deve essere delimitato dall'ammontare del profitto conseguito eventualmente ridotto per eventuali pagamenti effettuati a favore del fisco con riferimento all'ammontare evaso.

Si tratta di un principio già stabilito da questa Corte, laddove si è precisato che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ma si tratta di indicazione di portata generale anche per ogni tipo di vincolo inerente profitti di rilevanza tributaria), qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azíone delittuosa (ex multis, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903).

Nel caso di specie, non emergendo al momento della decisione, solo un accordo fiscale con l'ente competente ancora da rendere operativo ancora in toto, bensì già il pagamento di una rata, l'oggetto della confisca andava determinato anche considerando l'ammontare, citato in sentenza, della prima rata versata in esecuzione dell'intervenuta adesione a procedura di definizione agevolata inerente le somme evase di cui al presente procedimento.

Circostanza invece non considerata dalla Corte che invece dovrà tenere conto del debito come esistente al momento della disposizione del vincolo.

4. Quanto agli altri motivi nuovi proposti va precisato quanto segue.

In tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso. (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011 Ud. (dep. 10/11/2011 ) Rv. 251482 - 01).

Consegue che sono inammissibili tutte le questioni che non siano specificatrici di quelle già dedotte in ricorso.

Con particolare riferimento ai motivi nuovi proposti, ciò vale pger tutto quelli dedotti, a partire dal secondo motivo, laddove inerente alla erronea individuazione della recidiva, siccome introduttivi di questioni non dedotte in ricorso né ricollegabili in via specificativa a quelle già proposte.

Quanto alla documentazione alfine inviata il 13.9.2024 è sufficiente rilevare come si tratti di questione di merito non deducibile in questa sede, peraltro non illustrata e dimostrata quanto alla pertinenza rispetto all'omissione contestata.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e al regime circostanziale, con dichiarazione di inammissibilità nel resto; udite le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Brescia riformava parzialmente la sentenza del tribunale dí Brescia del 11.11.2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000 limitatamente alle annualità del 2012 e 2013, rideterminando la pena finale e riducendo la disposta confisca, confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata esclusione, nonostante i rilievi difensivi, rimasti privi di esame e risposta, della rilevanza penale anche del periodo di imposta inerente l'anno 2014, sul rilievo per cui, avendo acquisito i dati contabili nel giugno del 2015, l'imputato avrebbe ben potuto adempiere ai suoi oneri fiscali tempestivamente presentando apposita dichiarazione per l'annualità 2014 entro il mese di settembre 2015. Si contesta tale decisione, fondata sul dato della intervenuta acquisizione da parte del Peri solo di una parte della documentazione di riferimento, come tale incompleta e inidonea per assicurare in capo al ricorrente la piena consapevolezza dello stato contabile della società a lui facente capo. Peraltro, nonostante l'arresto del dr. Musso che aveva introdotto il Peri nella società di consulenza contabile cui era stata affidata da ultimo la posizione fiscale della società del Peri, era comunque proseguita l'assistenza fiscale in favore di tale ente, ad opera di altri componenti della società di consulenza. Si evidenzia, altresì, come non si sia considerata la circostanza per cui l'imputato non aveva dunque piena consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta. Da tutto ciò sarebbe dipesa l'assenza di dolo specifico anche per la residua annualità. 3. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata recidiva. I giudici non si sarebbero pronunziati sul tema della applicazione delle predette attenuanti proposto dalla difesa. Limitandosi ad affrontare quello della applicabilità della fattispecie di cui all'art. 13 del Dlgs. 74/2000. 4. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 e di motivazione per mancato adeguamento del quantum sottoposto a confisca per equivalente, alla luce della definizione e parziale adempimento di un accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate. La Corte non avrebbe adeguato la somma oggetto di confisca riferibile alla annualità del 2014 con i versamenti già avvenuti in favore del Fisco, pur avendo dato atto dell'avvenuto versamento della rata iniziale della intervenuta adesione alla definizione agevolata del debito di imposta. In tale quadro, si contesta anche la tesi emergente dalla sentenza per cui solo la chiusura della adesione agevolata comporterebbe una diversa determinazione dell'importo confiscabile solo nella successiva fase dell'esecuzione, atteso che tale impostazione può avere valore solo per le rate programmate e ancora da versare e non per quelle già versate come emergenti nel giudizio di merito.5. Il ricorrente ha anche presentato motivi aggiunti. Con i quali ha: - ribadito i vizi dedotti sul giudizio di responsabilità anche per l'annualità 2014 e sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; - ribadito le censure di cui al secondo motivo di ricorso evidenziando altresì la erronea applicazione della recidiva; contestato la mancata applicazione del reato continuato, la errata applicazione degli artt. 5 e 12 bis comma 2 del dlgs. 74/2000 anche deducendo il mancato superamento della soglia di punibilità, e infine lamentando la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. ; 6. La difesa trasmetteva altresì con invio datato 13.9.2024, una mail quale documento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, come anche integrato dal primo motivo aggiunto, è manifestamente infondato. Innanzitutto, i motivi di gravame che si assumono trascurati dalla corte di appello non appaiono citati nel riepilogo della impugnazione come riportato in sentenza, senza che vi sia stata una contestazione sul punto, debitamente munita di allegazioni. Così che occorre innanzitutto richiamare il principio per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01). Ed invero, in sentenza si cita solo, da una parte, il riferimento non altrimenti argomentato alla circostanza per cui lo studio del secondo fiscalista, Musso, di cui si era avvalso l'imputato, era strutturato con circa 14 dipendenti cui erano smistate le pratiche, dall'altra, la affermazione difensiva, per giunta formulata in tema di gravame per la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, della mera "probabilità" che "parte della documentazione necessaria sia andata smarrita senza colpa", come circostanza dimostrativa di "una meno offensiva modalità dell'azione addebitatagli". In tale quadro, e in assenza dunque di una allegata dimostrazione di incolpevole indisponibilità di documenti dirimenti affinchè l'imputato potesse presentare una puntuale e completa dichiarazione per l'annualità 2014, rimane congrua e lineare la motivazione della corte di appello posta a base della confermata condanna, per cui sarebbe emersa la "pacifica disponibilità in capo all'imputato della documentazione contabile di cui egli veniva in possesso ....nei primi mesi dell'anno 2015 •." con "..sussistenza del dolo specifico ....ove si consideri i plurimi elementi positivi non dichiarati ....con conseguente evasione anche di imposte diverse da quelle oggetto di imputazione ...". Ed invero, la valorizzazione del prelievo, da parte dell'imputato, della documentazione contabile utile per la dichiarazione inerente la annualità del 2014 appare idonea, peraltro, per ritenere validamente disattesa la deduzione difensiva per cui sarebbe stato comunque lo studio del Musso, ampiamente strutturato nella sua organizzazione nonostante l'arresto di quest'ultimo, a mantenere la trattazione della posizione fiscale della società dell'imputato. In proposito, va sottolineato che non solo i vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, ma anche che si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Riguardo al secondo motivo, esso è inammissibile per il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. - come contestata nel caso in esame - ai sensi dell'art. 69 ultimo comma. In proposito emerge una questione di rilievo giuridico per cui va ricordato che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso in esame, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 3. Quanto al terzo motivo, è fondato. Va precisato che l'oggetto della confisca come del sequestro in materia tributaria, con riguardo al reato in esame, deve essere delimitato dall'ammontare del profitto conseguito eventualmente ridotto per eventuali pagamenti effettuati a favore del fisco con riferimento all'ammontare evaso. Si tratta di un principio già stabilito da questa Corte, laddove si è precisato che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ma si tratta di indicazione di portata generale anche per ogni tipo di vincolo inerente profitti di rilevanza tributaria), qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azíone delittuosa (ex multis, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903). Nel caso di specie, non emergendo al momento della decisione, solo un accordo fiscale con l'ente competente ancora da rendere operativo ancora in toto, bensì già il pagamento di una rata, l'oggetto della confisca andava determinato anche considerando l'ammontare, citato in sentenza, della prima rata versata in esecuzione dell'intervenuta adesione a procedura di definizione agevolata inerente le somme evase di cui al presente procedimento. Circostanza invece non considerata dalla Corte che invece dovrà tenere conto del debito come esistente al momento della disposizione del vincolo. 4. Quanto agli altri motivi nuovi proposti va precisato quanto segue. In tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso. (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011 Ud. (dep. 10/11/2011 ) Rv. 251482 - 01). Consegue che sono inammissibili tutte le questioni che non siano specificatrici di quelle già dedotte in ricorso. Con particolare riferimento ai motivi nuovi proposti, ciò vale pger tutto quelli dedotti, a partire dal secondo motivo, laddove inerente alla erronea individuazione della recidiva, siccome introduttivi di questioni non dedotte in ricorso né ricollegabili in via specificativa a quelle già proposte. Quanto alla documentazione alfine inviata il 13.9.2024 è sufficiente rilevare come si tratti di questione di merito non deducibile in questa sede, peraltro non illustrata e dimostrata quanto alla pertinenza rispetto all'omissione contestata. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabi
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