CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso si articola in due diversi motivi, entrambi formulati in termini del tutto generici, non indicando chiaramente le prove decisive di cui si deduce l'omessa assunzione e non connotandosi per la puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure prospettate, con congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, dunque, non essendo sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, come richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M