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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 07325/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9543/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato R.G. 9543/2021 Cron.

Rep.

C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4818/2020depositata il 9 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980-1981 e il 1991-1992.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 ottobre 2020, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze.

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, dell’art. 2935 cod. civ., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1), del Codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi.

Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 12 dicembre 2016, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2021, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.000, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché dell’ulteriore somma di euro 8.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito civile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9543/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei Ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato R.G. 9543/2021 Cron. Rep. C.C. 25/1/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4818/2020depositata il 9 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980-1981 e il 1991-1992. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 ottobre 2020, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo. Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, dell’art. 2935 cod. civ., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. 1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1), del Codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi. Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato in data 12 dicembre 2016, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2021, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.000, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché dell’ulteriore somma di euro 8.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito civile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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