CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che LISO Michele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di detenzione di 80 dosi di cocaina, riqualificata l'ipotesi originariamente contestata al capo a) della rubrica in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen. (in Palombaio, 1/3/2019); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il residente [OSCURATO:PERSONA] •