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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 36781/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria e le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Cuneo ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la pena concordata per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 582, 585 cod. pen., 341-bis cod. pen. e 651 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre liquidato in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 78, 79, 444 e 458 cod. proc. pen. con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese, pronunciata in favore delle parti civili.

L'udienza era stata fissata dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato al solo fine di valutare l'istanza di applicazione di pena formulata ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché in quella sede le parti civili non avrebbero potuto conseguire il risarcimento del danno o qualsivoglia risultato utile.

Erroneamente il giudice aveva respinto l'eccezione immediata formulata nell'interesse del ricorrente, disattendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente riproposto.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria, nella quale contesta la fondatezza del ricorso, nonché separate conclusioni e note spese per ciascuna di esse.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria, nella quale contesta la fondatezza del ricorso, nonché separate conclusioni e note spese per ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie è stata celebrata un'udienza, appositamente fissata, a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, solo per definire la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., tempestivamente formulata dall'imputato.

Ciò significa che in quella sede avrebbe potuto valutarsi solo la richiesta di definizione con rito speciale, senza che vi fosse la possibilità di estendere, sia pur virtualmente, il giudizio ai profili concernenti una domanda risarcitoria, che al contrario avrebbe potuto formare oggetto del giudizio eventualmente incardinato a seguito del rigetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

E' dunque applicabile l'incontroverso principio per cui non è consentita la costituzione di parte civile, essendo dunque illegittima la condanna alla rifusione delle spese in suo favore, nel caso di udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. o, per identità di ratio, nel caso di udienza fissata per la definizione della richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dopo l'opposizione a decreto penale o dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato (in tal senso Sez.

U, 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356; Sez. 6, n. 22412 del 24/05/2011, T., Rv. 250503).

Erroneamente, dunque, è stato fatto riferimento nella sentenza impugnata a quanto affermato in alcune pronunce di legittimità con riguardo alla diversa situazione dell'udienza preliminare, rispetto alla quale si è ritenuto che la costituzione e la condanna in favore della parte civile siano precluse, allorché al momento della costituzione la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del danneggiato, (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979): a prescindere dalla circostanza che non si tratta di principio incontrastato, di recente essendosi rilevato come la sede processuale sia comunque deputata alla costituzione di parte civile, anche ai fini dell'eventuale pronuncia di condanna alle spese in favore della parte costituita, nel caso di definizione del processo con applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., non massimata), deve, nondimeno, rimarcarsi la strutturale diversità dell'udienza fissata dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato, il cui esito può essere costituito solo dall'accoglimento o dal rigetto della richiesta di definizione con il rito speciale.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che indebitamente è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile e illegittimamente è stata pronunciata condanna dell'imputato, odierno ricorrente, al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.

Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 10/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria e le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p. del Tribunale di Cuneo ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando nei suoi confronti la pena concordata per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 582, 585 cod. pen., 341-bis cod. pen. e 651 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre liquidato in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 78, 79, 444 e 458 cod. proc. pen. con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese, pronunciata in favore delle parti civili. L'udienza era stata fissata dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato al solo fine di valutare l'istanza di applicazione di pena formulata ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché in quella sede le parti civili non avrebbero potuto conseguire il risarcimento del danno o qualsivoglia risultato utile. Erroneamente il giudice aveva respinto l'eccezione immediata formulata nell'interesse del ricorrente, disattendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente riproposto. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria, nella quale contesta la fondatezza del ricorso, nonché separate conclusioni e note spese per ciascuna di esse. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria, nella quale contesta la fondatezza del ricorso, nonché separate conclusioni e note spese per ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie è stata celebrata un'udienza, appositamente fissata, a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, solo per definire la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., tempestivamente formulata dall'imputato. Ciò significa che in quella sede avrebbe potuto valutarsi solo la richiesta di definizione con rito speciale, senza che vi fosse la possibilità di estendere, sia pur virtualmente, il giudizio ai profili concernenti una domanda risarcitoria, che al contrario avrebbe potuto formare oggetto del giudizio eventualmente incardinato a seguito del rigetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. E' dunque applicabile l'incontroverso principio per cui non è consentita la costituzione di parte civile, essendo dunque illegittima la condanna alla rifusione delle spese in suo favore, nel caso di udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. o, per identità di ratio, nel caso di udienza fissata per la definizione della richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dopo l'opposizione a decreto penale o dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato (in tal senso Sez. U, 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356; Sez. 6, n. 22412 del 24/05/2011, T., Rv. 250503). Erroneamente, dunque, è stato fatto riferimento nella sentenza impugnata a quanto affermato in alcune pronunce di legittimità con riguardo alla diversa situazione dell'udienza preliminare, rispetto alla quale si è ritenuto che la costituzione e la condanna in favore della parte civile siano precluse, allorché al momento della costituzione la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del danneggiato, (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979): a prescindere dalla circostanza che non si tratta di principio incontrastato, di recente essendosi rilevato come la sede processuale sia comunque deputata alla costituzione di parte civile, anche ai fini dell'eventuale pronuncia di condanna alle spese in favore della parte costituita, nel caso di definizione del processo con applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., non massimata), deve, nondimeno, rimarcarsi la strutturale diversità dell'udienza fissata dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato, il cui esito può essere costituito solo dall'accoglimento o dal rigetto della richiesta di definizione con il rito speciale. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che indebitamente è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile e illegittimamente è stata pronunciata condanna dell'imputato, odierno ricorrente, al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle st
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