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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2022

Cassazione n. 35456/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, dopo aver convalidato con atto del 25 luglio 2022 il fermo di [OSCURATO:PERSONA] eseguito il 22 luglio 20221disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di costui, ritenendolo raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza sia in ordine al reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], pluriaggravato da premeditazione e dall'aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine ai connessi delitti pluriaggravati di detenzione e porto illegale di armi, tutti reati commessi in Foggia, in concorso con altre persone, il 26 giugno 2022.

Il predetto Giudice, inoltre, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

2. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari confermava la prima ordinanza di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] formulava, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., istanza per il riesame, che veniva rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza del 22 agosto 2022.

Gli indizi erano tratti in gran parte dalle risultanze di intercettazioni e di altre indagini svolte dai Carabinieri.

Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di vedetta, posizionandosi presso un casolare abbandonato adiacente a un tratto autostradale, al fine di notare il passaggio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], vittima designata, per segnalarlo agli esecutori materiali del programmato omicidio.

In precedenza, su tale autovettura era stato installato, ad opera di taluno dei concorrenti nel reato, un rilevatore satellitare di posizionamento GPS, per monitorare l'autovettura al fine di commettere l'omicidio, ma fra tale installazione e il momento programmato per l'omicidio il rilevatore era stato scoperto in occasione di un controllo dai Carabinieri, che lo avevano smontato e lo avevano posto su un'altra autovettura, allo scopo di consentire ulteriori sviluppi delle indagini.

L'omicidio programmato non era stato realizzato.

4. Avverso quest'ultima ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in undici motivi e con atto di motivi nuovi a sostegno delle censure formulate nell'atto introduttivo.4.1.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia e di Bari.

Il ricorrente osserva che il decreto di fermo è stato eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2022, mentre la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare è del 23 luglio 2022, seguita dalla convalida del fermo adottata il 25 luglio 2022, ma senza alcun provvedimento in relazione all'adozione di misura cautelare, posto che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata poi emessa il 29 luglio 2022.

La difesa afferma la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare, in quanto emessa oltre 48 ore dalla richiesta di convalida del fermo.

Peraltro, il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, che si era dichiarato incompetente, non avrebbe motivato sull'urgenza dell'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Bari, poi, avrebbe esaurito la propria valutazione con un mero rinvio all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Foggia.

La motivazione dell'ordinanza del Tribunale sarebbe apparente sul punto.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alle valutazioni sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.

La difesa rileva l'assenza di ragioni a sostegno dei decreti di autorizzazione delle disposte intercettazioni di conversazioni.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le doglianze difensive sono dirette a far ritenere la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] del rilevatore GPS rinvenuto sull'autovettura della vittima designata.

Il Tribunale non avrebbe valutato tutti gli elementi di fatto emergenti dalle dichiarazioni del concorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale escluse di aver collocato il rilevatore GPS sull'autovettura Amarok di [OSCURATO:PERSONA] e asserì di aver montato un rilevatore GPS, poi restituito a [OSCURATO:PERSONA], su un'altra , autovettura, una [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente evidenzia ) assenza dei dati della geolocalizzazione del GPS e del traffico cellulare della scheda ivi inserita.

Al contrario, il Tribunale avrebbe desunto la riconducibilità del rilevatore GPS a [OSCURATO:PERSONA] da elementi soggettivamente interpretabili, quali le conversazioni intercettate.

Peraltro, la difesa censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale sostenendo che sia illogica con riferimento al movente, ritenuto del tutto estraneo a [OSCURATO:PERSONA].4.4.

Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla realizzazione dell'agguato omicidiario e alla disponibilità di armi.

Il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione e afferma che l'iter criminis non ha superato la soglia del tentativo punibile.

Non vi sarebbe stato alcun appostamento, stante la volontà dell'indagato di recarsi la sera del presunto omicidio alla festa di cresima del figlio di un suo amico.

Peraltro, la difesa sottolinea l'assenza in motivazione circa la richiesta di incidente probatorio finalizzata a far verificare se fossero rinvenibili nell'autovettura 500 rossa oggetto di investigazione le tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA], così da poter escludere categoricamente che costui vi fosse entrato.

La circostanza che la vittima avrebbe dovuto impiegare almeno due ore e mezzo per arrivare a Foggia dimostra, per la difesa, l'inesistenza dell'asserito appostamento.

4.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni circa la disponibilità di armi da utilizzare per commettere l'omicidio.

Il ricorrente afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto neutrale la consulenza di parte rispetto alla piattaforma probatoria di carattere indiziario.

Non vi sarebbe stata alcuna valutazione in ordine ai risultati della consulenza tecnica, ove per l'appunto si afferma che taluni suoni recepiti nel corso delle intercettazioni siano astrattamente compatibili anche con quelli causati dal movimento di una cintura di sicurezza di un'autovettura o dallo scollegamento di una batteria di un telefono cellulare.

Nessun elemento, salvo i ritenuti suoni metallici, dimostrerebbe che gli indagati avessero disponibilità di armi, né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere conoscenza di ciò.

4.6. Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni sulla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbero gli elementi per affermare la sussistenza della fattispecie di delitto tentato, poiché i comportamenti tenuti avrebbero avuto il carattere di atti meramente preparatori.

Non potrebbe ravvisarsi l'univocità dell'azione, da intendere quale inizio dell'esecuzione dell'azione criminosa.

La difesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva il progetto criminoso né le eventuali modifiche, e non poteva svolgere il ruolo di vedetta, visto che dal luogo del casolare in cui si afferma che egli fosse appostato non si poteva avvistare un'automobile in movimento.

D'altra parte, le torce incendiarie delle quali tratta l'ordinanza sono di libera vendita e comprate dal [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di recarsi ad una cerimonia. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, tutta la vicenda si svolse sotto il costante controllo delle Forze dell'ordine e, quindi, non vi fu mai alcun serio pericolo del bene giuridico protetto dalla norma.

4.7. Con il settimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica degli atti in termini di tentativo punibile di omicidio.

Il Tribunale non avrebbe spiegato in senso logico come il rilevatore GPS fosse stato collegato alla macchina del Fratianni, né l'asserito appostamento degli indagati, di cui nulla dice l'ordinanza, a fronte delle richieste di acquisizione delle immagini delle telecamere.

Non si riscontrerebbero, secondo la difesa, gli estremi del tentativo punibile, poiché non esisteva né un piano studiato per la commissione del delitto né un piano di fuga, in quanto gli indagati non potevano avere certezza del rientro della vittima in città, né si può affermare che l'automobile da utilizzare per commettere l'omicidio sia mai entrata in autostrada.

Quindi, se ne deve escludere la strumentalità alla realizzazione del delitto. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe stata alcuna funzione di vedetta da parte di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché intervennero le Forze dell'ordine.

Ma il programma criminoso fallì non per merito dell'intervento delle Forze dell'ordine, ma perché l'auto rossa mai entrò in autostrada per compiere l'inseguimento dell'auto monitorata mediante GPS; non fu rilevata polvere da sparo o tracce di olio per armi nell'auto di [OSCURATO:PERSONA], né può affermarsi dove si trovasse quest'ultimo nel momento dell'intervento delle Forze dell'ordine.

La difesa censura come apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenuta contraddittoria e illogica quanto alla ricostruzione degli elementi relativamente alla qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio.

4.8. Con l'ottavo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., in riferimento al tema della desistenza volontaria, di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen.

Per la difesa, non è dato sapere se effettivamente gli indagati avrebbero compiuto comunque l'omicidio, poiché esi erano all'oscuro del fatto che i Carabinieri avevano spostato il rilevatore GPS, non sapevano dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto l'auto rossa non era mai transitata in autostrada, né fu compiuto il delitto programmato.

Tutto ciò porterebbe, quantomeno, ad ipotizzare una volontaria desistenza degli indagati dal commettere l'omicidio.

4.9. Con il nono motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., in riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen.

La difesa insiste nel rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è totalmente estraneo all'organizzazione mafiosa cui il Tribunale ha fatto ampio riferimento; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun interesse personale contro la vittima.

La difesa rileva l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], il quale non dovrebbe essere considerato quale intraneo all'organizzazione mafiosa per il solo legame con [OSCURATO:PERSONA].

La difesa deduce che, peraltro, la circostanza aggravante in parola non può essere applicata e comunicata agli altri indagati senza un rigoroso accertamento.

Infine, la natura dell'iter criminis escluderebbe ab origine la possibilità di riferirsi ad un'effettiva finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, cui peraltro sarebbe estranea la vicenda posta alla base dell'asserito disegno criminoso.

Stante, poi, la qualificazione degli atti come tentativo incompiuto, l'aggravante non può che ritenersi giuridicamente esclusa.

4.10. Con il decimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alle valutazioni sull'aggravante della premeditazione.

Le doglianze difensive tendono all'esclusione di tale aggravante, affermando che con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] non ci sia alcuna prova che egli fosse a conoscenza dell'intento di uccidere la vittima, né che avesse mai avuto consapevolezza del disegno criminoso.

4.11. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni in ordine alle esigenze cautelari.

La difesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] non si darebbe alla fuga e non avrebbe interesse ad avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA] né potrebbe farlo con Fratianni, ancora detenuto.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato, mancherebbero concretezza e attualità.

5. A sostegno del ricorso già presentato, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto recante motivi nuovi.

5.1. Con il primo motivo nuovo, la difesa ribadisce le censure di violazioni di legge e rinnova le critiche sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni sull'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen.

Il ricorrente afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata ruota attorno alla sola figura di [OSCURATO:PERSONA], e che gli elementi negativi emergenti dalla vicenda, come l'assenza dell'auto rossa in autostrada, non possono che far escludere l'aggravante sotto il profilo dell'aver agito con metodo mafioso.

Tanto più, si dovrebbe escludere l'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione di una organizzazione di tipo mafioso, poiché non solo non è dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, ma l'aggravante non può ritenersi estensibile perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto modo di contribuire al rafforzamento e al consolidamento dell'attività dell'organizzazione criminosa.

5.2. Con il secondo motivo nuovo la difesa ribadisce le censure di violazioni di legge e rinnova le critiche sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni sulle esigenze cautelari, insistendo sullo slato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e sull'assenza di pericolosità sociale.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia interesse ad avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA], cosa che per l'appunto mai sarebbe avvenuta, né potrebbe avvicinarsi a Fratianni, che è detenuto, né risulta allo stato degli atti la necessità di salvaguardare la genuinità della prova.

Quanto al pericolo di fuga, la difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] non si è mai sottratto all'esecuzione del decreto di fermo, né si è mai allontanato.

Peraltro, sarebbe insussistente l'ipotesi di allontanamento dal luogo di custodia domestica.

La difesa afferma l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, notando che non emerge alcun elemento che colleghi [OSCURATO:PERSONA] ad alcun contesto criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, sull'asserita nullità dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in prima battuta dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia dichiaratosi incompetente, è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di convalida dell'arresto e del fermo, che il giudice è tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art.391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero; tuttavia, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimità dell'ordinanza successivamente emessa. (Sez. 1, n. 10465, del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 269520-01).

1.2. Nel caso concreto ora in esame, occorre preliminarmente osservare che le doglianze difensive appaiono meramente ripetitive dei motivi di riesame svolti sull'argomento, già puntualmente analizzati e risolti dal Tribunale di Bari nell'ordinanza impugnata.

Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari, nell'ordinanza qui in valutazione, ha esattamente constatato, nel rispetto del principio richiamato, che il giudice investito della richiesta di applicazione della misura cautelare conserva il potere di provvedere, anche dopo la scadenza del termine per la convalida dell'arresto o del fermo, sull'originaria richiesta del Pubblico Ministero.

1.3. Quanto alla necessaria sussistenza del requisito di urgenza sulla decisione di adozione della misura cautelare, da parte del Giudice per le indagini preliminari di Foggia, il Tribunale di Bari ha evidenziato come tale giudizio sia implicitamente ricavabile dalla valutazione di attualità del pericolo di fuga, ravvisata quale presupposto del provvedimento di convalida del fermo.

Pur rilevando che la competenza per la convalida in capo al Giudice per le indagini preliminari del luogo ove il fermo è avvenuto è assolutamente inderogabile, ha sottolineato che l'eventuale misura cautelare disposta, ove la competenza spetti ad altro giudice, costituisce di per sé un intervento surrogatorio in via d'urgenza; quindi, nel caso in esame, non si poteva ravvisare, come chiarito dal Tribunale, alcuna violazione processuale, stante l'avvenuta successiva conferma del provvedimento cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari di Foggia che ha ritenuto l'attualità del pericolo di fuga e, implicitamente, l'urgenza.

In più, il Tribunale ha evidenziato come l'urgenza nell'applicazione della misura cautelare non ha costituito presupposto applicativo dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bari e, pertanto, quest'ultimo non doveva procedere ad alcuna integrazione di motivazione sul punto.

1.4. Infine, sugli asseriti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, le doglianze difensive sono generiche, limitandosi a riportare i profili censurati già dinanzi al Tribunale del riesame sulla ritenuta nullità del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Bari e a sostenere che questo sia privo di una autonoma valutazione rispetto al precedente provvedimento emesso dal giudice foggiano dichiaratosi incompetente.

2. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, pedissequamente riproduttivo delle censure avanzate nel giudizio di riesame, sull'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per nullità dei relativi decreti autorizzativi.

Il Tribunale ha reso sull'argomento piena e adeguata motivazione, spiegando, soprattutto, che in apertura di udienza il Pubblico Ministero depositò le richieste e i decreti autorizzativi afferenti alle intercettazioni in discussione, atti recanti, a loro volta, congrua motivazione pienamente giustificativa.

3. Sono afferenti a valutazioni di merito, e sono quindi inammissibili nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto inerenti ai presupposti di fatto, alla gravità indiziaria e alla motivazione dell'ordinanza gravata su di essi.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01).

3.2. In applicazione del principio di diritto richiamato, devono ritenersi precluse, in questa sede, le suddette doglianze, tendenti a sollecitare delle rivalutazioni di profili già esaminati dal Tribunale di Bari che, in realtà, ha reso, nella sua autonomia di giudizio, una serie di considerazioni congrue, sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta di riesame.

Le doglianze mirano ad introdurre delle diverse rappresentazioni degli elementi di fatto da cui il ricorrente vorrebbe desumere la contrarietà logica del giudizio effettuato dal giudice di merito.

L'ordinanza impugnata non è affetta dai pretesi vizi segnalati nel ricorso, sia perché in essa sono considerati adeguatamente tutti gli elementi significativi risultanti dalle investigazioni, sia perché segue un iter argomentativo coerente.

Nella motivazione del provvedimento impugnato vengono esposti con accuratezza e chiarezza espositiva tutti gli elementi di indagine con cui è stato ricostruito l'intero iter criminis.

Tutte le obiezioni rassegnate dal ricorrente sono espressive di rivalutazioni in fatto dell'iter logico argomentativo reso dal Tribunale del riesame, come le doglianze attinenti alla specifica condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] o alla disponibilità di armi.

4. Sono infondati il sesto e il settimo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti la qualificazione giuridica del fatto contestato come delitto di tentato omicidio.

4.1. In tema di delittoihntato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato; che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, n. 24302, del 04/05/2017, Rv. 269963-01).

4.2. Ciò posto in astratto, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari, in ossequio al principio menzionato, ha svolto ragionamenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici nel ritenere sussistente l'idoneità e la non equivocità degli atti in relazione al delitto programmato, anche con riferimento all'ipotizzato contributo di [OSCURATO:PERSONA], quale vedetta e compartecipe alle attività esecutive del proposito criminale.

Il Tribunale ha segnalato come il progetto criminoso fosse già in fase di esecuzione, in quanto sussistono gravi indizi circa il posizionamento del dispositivo GPS sull'autovettura della vittima designata; l'individuazione della base logistica; la previsione di ruoli specifici degli uomini designati per l'esecuzione dell'omicidio; il reperimento di mezzi per eseguire l'agguato (l'auto, i telefoni, le armi, le torce auto incendianti, la benzina); l'appostamento con le armi in attesa del passaggio di Fratianni.

Orbene, sulla base della grave cornice indiziaria, il Tribunale di Bari, in modo logicamente ineccepibile e giuridicamente corretto, ha escluso che fosse configurabile solo una programmazione del reato, posto che tali elementi, complessivamente considerati, hanno indotto a ritenere avverato, naturalmente sul piano indiziario, il passaggio dall'ideazione del programma delittuoso alla sua pratica esecuzione.

In definitiva, le doglianze difensive non possono ricevere accoglimento, tanto meno nella parte in cui propongono una mera rivalutazione degli elementi indiziari, comunque valutati dal giudice del riesame nell'ordinanza impugnata, la cui tenuta logica, ai fini cautelari, non viene scalfita dalle censure difensive.

5. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente tende a far ritenere che sia configurabile una desistenza volontaria, è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, che la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di commettere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. (Sez. 3, n. 17518, del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647-01).

È stato chiarito, peraltro, che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Sez. 4, n. 12240, del 13/02/2018; Rv. 272535-01).

5.2. Nel rispetto dei principi qui richiamati, il Tribunale di Bari ha correttamente escluso la sussistenza della desistenza volontaria, in quanto questa presuppone un tentativo incompiuto, che non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento; d'altra parte, mancherebbe una deliberata e volontaria iniziativa degli indagati di interrompere il meccanismo causale, posto che l'intervento delle Forze dell'ordine interruppe le condotte degli esecutori finalizzate alla realizzazione del proposito criminoso.

6. Il nono motivo di ricorso, ribadito con motivo nuovo, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., è infondato.

6.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. (Sez. 5, n. 22554, del 09/03/2018, Rv. 273190-01).

È stato stabilito, peraltro, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva poiché inerente ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U., n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, rv. 27834-01).

6.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Bari, preliminarmente, ha passato in rassegna dei precedenti giudiziari definitivi, evidenziando l'emersione di una organizzazione mafiosa c.d. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha sottolineato, naturalmente sul piano indiziario,-il disegno criminoso si innestava in una precedente vicenda di carattere marcatamente mafioso e lo stesso modus operandi degli indagati si era manifestato quale metodologia criminale tipicamente mafiosa.

Si è evidenziato, peraltro, che tutti gli indagati erano accomunati dallo scopo agevolativo.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha indicato gli elementi dai quali ha dedotto, con ragionamenti logicamente ineccepibili, nel pieno rispetto della giurisprudenza di legittimità, indizi circa la sua consapevolezza in ordine alla strumentalità dell'attentato al rafforzamento del clan. 7.

Il decimo motivo di ricorso, riguardante le valutazioni del Tribunale sulla premeditazione, è infondato.

7.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e a distanza di tempo tale da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. (Sez. 6, n. 56956, del 21/09/2017, Rv. 271952-01).7.2.

Nel caso ora in esame, il Tribunale di Bari ha affermato, sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che emerge la sussistenza di un disegno criminoso predeterminato nel dettaglio, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, nonché la ferma risoluzione criminosa degli indagati.

Il Tribunale ha valorizzato in modo congruo l'intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso, constatando che il piano criminoso era stato preventivamente deliberato, pianificato e curato in ogni dettaglio.

Quanto all'estensione della circostanza aggravante, il Tribunale, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha esposto in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], dei gravi elementi indiziari a suo carico anche per tale profilo.

8. È infondato l'ultimo motivo di ricorso, ribadito con un motivo nuovo e volto a criticare le valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

8.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure cautelari personali, che la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Sez. 2, n. 3135, del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284052-01).

Sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che questo non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, piuttosto, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero sulla base della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, n. 6593, del 25/01/2022, Rv. 282767-01).

Sul pericolo di fuga, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, oltre ad essere concreto, tale requisito deve essere attuale, ma ciò non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare. (Sez. 2, n. 48103, del 27/09/2018, Rv. 274220-01).

8.2. Nel caso ora in esame, deve affermarsi, in applicazione dei principi richiamati, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari ha reso un giudizio esauriente, tenendo conto di tutti gli elementi emergenti dalle indagini e della personalità di [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte, le censure mosse dalla difesa non si riferiscono alla congruità del ragionamento esposto dal giudice del riesame, ma propongono in questa sede, in contrasto con i principi sui limiti del giudizio di legittimità, una nuova valutazione di contrapposti elementi già valutati dal Tribunale.

Ad ogni modo, è assorbente rilevare che il Tribunale di Bari ha constatato l'esistenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8.3.

In particolare, sul requisito del pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale di Bari ha valorizzato la necessità di preservare le fonti dichiarative, così da scongiurare eventuali turbamenti nell'acquisizione della prova, posto che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe non solo avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA], ma potrebbe indurre delle persone a lui vicine a testimoniare per rendere dichiarazioni di comodo.

Tanto più, ha sottolineato il giudice del riesame, tale requisito è concreto e attuale se si pensa all'ambiente nel quale l'indagato opera.

8.4. Quanto al pericolo di fuga, appaiono meramente neutrali le doglianze difensive, laddove viene constata l'assenza di precedenti evasioni o tentativi di fuga, posto che il Tribunale ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia provato a fuggire per sottrarsi agli agenti di polizia giudiziaria, intervenuti prima che l'omicidio programmato potesse avvenire. [OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dal giudice del riesame ponendo attenzione alle specifiche modalità dei fatti e all'ambiente in cui si realizzarono, ci sono elementi dai quali ricavare la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] si sottragga a prescrizioni cautelari diverse.

8.5. Infine, sul pericolo di reiterazione di reato, il Tribunale ha indicato gli elementi specifici dai quali ha desunto la pericolosità dell'indagato.

9. In conclusione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, dopo aver convalidato con atto del 25 luglio 2022 il fermo di [OSCURATO:PERSONA] eseguito il 22 luglio 20221disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di costui, ritenendolo raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza sia in ordine al reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], pluriaggravato da premeditazione e dall'aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine ai connessi delitti pluriaggravati di detenzione e porto illegale di armi, tutti reati commessi in Foggia, in concorso con altre persone, il 26 giugno 2022. Il predetto Giudice, inoltre, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. 2. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari confermava la prima ordinanza di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] formulava, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., istanza per il riesame, che veniva rigettata dal Tribunale di Bari con ordinanza del 22 agosto 2022. Gli indizi erano tratti in gran parte dalle risultanze di intercettazioni e di altre indagini svolte dai Carabinieri. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di vedetta, posizionandosi presso un casolare abbandonato adiacente a un tratto autostradale, al fine di notare il passaggio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], vittima designata, per segnalarlo agli esecutori materiali del programmato omicidio. In precedenza, su tale autovettura era stato installato, ad opera di taluno dei concorrenti nel reato, un rilevatore satellitare di posizionamento GPS, per monitorare l'autovettura al fine di commettere l'omicidio, ma fra tale installazione e il momento programmato per l'omicidio il rilevatore era stato scoperto in occasione di un controllo dai Carabinieri, che lo avevano smontato e lo avevano posto su un'altra autovettura, allo scopo di consentire ulteriori sviluppi delle indagini. L'omicidio programmato non era stato realizzato. 4. Avverso quest'ultima ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in undici motivi e con atto di motivi nuovi a sostegno delle censure formulate nell'atto introduttivo.4.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia e di Bari. Il ricorrente osserva che il decreto di fermo è stato eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2022, mentre la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare è del 23 luglio 2022, seguita dalla convalida del fermo adottata il 25 luglio 2022, ma senza alcun provvedimento in relazione all'adozione di misura cautelare, posto che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata poi emessa il 29 luglio 2022. La difesa afferma la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare, in quanto emessa oltre 48 ore dalla richiesta di convalida del fermo. Peraltro, il Giudice per le indagini preliminari di Foggia, che si era dichiarato incompetente, non avrebbe motivato sull'urgenza dell'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Bari, poi, avrebbe esaurito la propria valutazione con un mero rinvio all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Foggia. La motivazione dell'ordinanza del Tribunale sarebbe apparente sul punto. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alle valutazioni sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni. La difesa rileva l'assenza di ragioni a sostegno dei decreti di autorizzazione delle disposte intercettazioni di conversazioni. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le doglianze difensive sono dirette a far ritenere la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] del rilevatore GPS rinvenuto sull'autovettura della vittima designata. Il Tribunale non avrebbe valutato tutti gli elementi di fatto emergenti dalle dichiarazioni del concorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale escluse di aver collocato il rilevatore GPS sull'autovettura Amarok di [OSCURATO:PERSONA] e asserì di aver montato un rilevatore GPS, poi restituito a [OSCURATO:PERSONA], su un'altra , autovettura, una [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia ) assenza dei dati della geolocalizzazione del GPS e del traffico cellulare della scheda ivi inserita. Al contrario, il Tribunale avrebbe desunto la riconducibilità del rilevatore GPS a [OSCURATO:PERSONA] da elementi soggettivamente interpretabili, quali le conversazioni intercettate. Peraltro, la difesa censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale sostenendo che sia illogica con riferimento al movente, ritenuto del tutto estraneo a [OSCURATO:PERSONA].4.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla realizzazione dell'agguato omicidiario e alla disponibilità di armi. Il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione e afferma che l'iter criminis non ha superato la soglia del tentativo punibile. Non vi sarebbe stato alcun appostamento, stante la volontà dell'indagato di recarsi la sera del presunto omicidio alla festa di cresima del figlio di un suo amico. Peraltro, la difesa sottolinea l'assenza in motivazione circa la richiesta di incidente probatorio finalizzata a far verificare se fossero rinvenibili nell'autovettura 500 rossa oggetto di investigazione le tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA], così da poter escludere categoricamente che costui vi fosse entrato. La circostanza che la vittima avrebbe dovuto impiegare almeno due ore e mezzo per arrivare a Foggia dimostra, per la difesa, l'inesistenza dell'asserito appostamento. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni circa la disponibilità di armi da utilizzare per commettere l'omicidio. Il ricorrente afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto neutrale la consulenza di parte rispetto alla piattaforma probatoria di carattere indiziario. Non vi sarebbe stata alcuna valutazione in ordine ai risultati della consulenza tecnica, ove per l'appunto si afferma che taluni suoni recepiti nel corso delle intercettazioni siano astrattamente compatibili anche con quelli causati dal movimento di una cintura di sicurezza di un'autovettura o dallo scollegamento di una batteria di un telefono cellulare. Nessun elemento, salvo i ritenuti suoni metallici, dimostrerebbe che gli indagati avessero disponibilità di armi, né [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere conoscenza di ciò. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni sulla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbero gli elementi per affermare la sussistenza della fattispecie di delitto tentato, poiché i comportamenti tenuti avrebbero avuto il carattere di atti meramente preparatori. Non potrebbe ravvisarsi l'univocità dell'azione, da intendere quale inizio dell'esecuzione dell'azione criminosa. La difesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva il progetto criminoso né le eventuali modifiche, e non poteva svolgere il ruolo di vedetta, visto che dal luogo del casolare in cui si afferma che egli fosse appostato non si poteva avvistare un'automobile in movimento. D'altra parte, le torce incendiarie delle quali tratta l'ordinanza sono di libera vendita e comprate dal [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di recarsi ad una cerimonia. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, tutta la vicenda si svolse sotto il costante controllo delle Forze dell'ordine e, quindi, non vi fu mai alcun serio pericolo del bene giuridico protetto dalla norma. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica degli atti in termini di tentativo punibile di omicidio. Il Tribunale non avrebbe spiegato in senso logico come il rilevatore GPS fosse stato collegato alla macchina del Fratianni, né l'asserito appostamento degli indagati, di cui nulla dice l'ordinanza, a fronte delle richieste di acquisizione delle immagini delle telecamere. Non si riscontrerebbero, secondo la difesa, gli estremi del tentativo punibile, poiché non esisteva né un piano studiato per la commissione del delitto né un piano di fuga, in quanto gli indagati non potevano avere certezza del rientro della vittima in città, né si può affermare che l'automobile da utilizzare per commettere l'omicidio sia mai entrata in autostrada. Quindi, se ne deve escludere la strumentalità alla realizzazione del delitto. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe stata alcuna funzione di vedetta da parte di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché intervennero le Forze dell'ordine. Ma il programma criminoso fallì non per merito dell'intervento delle Forze dell'ordine, ma perché l'auto rossa mai entrò in autostrada per compiere l'inseguimento dell'auto monitorata mediante GPS; non fu rilevata polvere da sparo o tracce di olio per armi nell'auto di [OSCURATO:PERSONA], né può affermarsi dove si trovasse quest'ultimo nel momento dell'intervento delle Forze dell'ordine. La difesa censura come apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenuta contraddittoria e illogica quanto alla ricostruzione degli elementi relativamente alla qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. 4.8. Con l'ottavo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., in riferimento al tema della desistenza volontaria, di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen. Per la difesa, non è dato sapere se effettivamente gli indagati avrebbero compiuto comunque l'omicidio, poiché esi erano all'oscuro del fatto che i Carabinieri avevano spostato il rilevatore GPS, non sapevano dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto l'auto rossa non era mai transitata in autostrada, né fu compiuto il delitto programmato. Tutto ciò porterebbe, quantomeno, ad ipotizzare una volontaria desistenza degli indagati dal commettere l'omicidio. 4.9. Con il nono motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e), cod. proc. pen., in riferimento all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen. La difesa insiste nel rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è totalmente estraneo all'organizzazione mafiosa cui il Tribunale ha fatto ampio riferimento; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun interesse personale contro la vittima. La difesa rileva l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], il quale non dovrebbe essere considerato quale intraneo all'organizzazione mafiosa per il solo legame con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce che, peraltro, la circostanza aggravante in parola non può essere applicata e comunicata agli altri indagati senza un rigoroso accertamento. Infine, la natura dell'iter criminis escluderebbe ab origine la possibilità di riferirsi ad un'effettiva finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, cui peraltro sarebbe estranea la vicenda posta alla base dell'asserito disegno criminoso. Stante, poi, la qualificazione degli atti come tentativo incompiuto, l'aggravante non può che ritenersi giuridicamente esclusa. 4.10. Con il decimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento alle valutazioni sull'aggravante della premeditazione. Le doglianze difensive tendono all'esclusione di tale aggravante, affermando che con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] non ci sia alcuna prova che egli fosse a conoscenza dell'intento di uccidere la vittima, né che avesse mai avuto consapevolezza del disegno criminoso. 4.11. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta violazioni di legge e critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., con riferimento alle valutazioni in ordine alle esigenze cautelari. La difesa afferma che [OSCURATO:PERSONA] non si darebbe alla fuga e non avrebbe interesse ad avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA] né potrebbe farlo con Fratianni, ancora detenuto. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, mancherebbero concretezza e attualità. 5. A sostegno del ricorso già presentato, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto recante motivi nuovi. 5.1. Con il primo motivo nuovo, la difesa ribadisce le censure di violazioni di legge e rinnova le critiche sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni sull'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen. Il ricorrente afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata ruota attorno alla sola figura di [OSCURATO:PERSONA], e che gli elementi negativi emergenti dalla vicenda, come l'assenza dell'auto rossa in autostrada, non possono che far escludere l'aggravante sotto il profilo dell'aver agito con metodo mafioso. Tanto più, si dovrebbe escludere l'aggravante sotto il profilo dell'agevolazione di una organizzazione di tipo mafioso, poiché non solo non è dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, ma l'aggravante non può ritenersi estensibile perché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto modo di contribuire al rafforzamento e al consolidamento dell'attività dell'organizzazione criminosa. 5.2. Con il secondo motivo nuovo la difesa ribadisce le censure di violazioni di legge e rinnova le critiche sulla motivazione dell'ordinanza del Tribunale impugnata, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione alle valutazioni sulle esigenze cautelari, insistendo sullo slato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e sull'assenza di pericolosità sociale. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia interesse ad avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA], cosa che per l'appunto mai sarebbe avvenuta, né potrebbe avvicinarsi a Fratianni, che è detenuto, né risulta allo stato degli atti la necessità di salvaguardare la genuinità della prova. Quanto al pericolo di fuga, la difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] non si è mai sottratto all'esecuzione del decreto di fermo, né si è mai allontanato. Peraltro, sarebbe insussistente l'ipotesi di allontanamento dal luogo di custodia domestica. La difesa afferma l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, notando che non emerge alcun elemento che colleghi [OSCURATO:PERSONA] ad alcun contesto criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, sull'asserita nullità dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in prima battuta dal Giudice per le indagini preliminari di Foggia dichiaratosi incompetente, è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di convalida dell'arresto e del fermo, che il giudice è tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art.391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero; tuttavia, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimità dell'ordinanza successivamente emessa. (Sez. 1, n. 10465, del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 269520-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, occorre preliminarmente osservare che le doglianze difensive appaiono meramente ripetitive dei motivi di riesame svolti sull'argomento, già puntualmente analizzati e risolti dal Tribunale di Bari nell'ordinanza impugnata. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari, nell'ordinanza qui in valutazione, ha esattamente constatato, nel rispetto del principio richiamato, che il giudice investito della richiesta di applicazione della misura cautelare conserva il potere di provvedere, anche dopo la scadenza del termine per la convalida dell'arresto o del fermo, sull'originaria richiesta del Pubblico Ministero. 1.3. Quanto alla necessaria sussistenza del requisito di urgenza sulla decisione di adozione della misura cautelare, da parte del Giudice per le indagini preliminari di Foggia, il Tribunale di Bari ha evidenziato come tale giudizio sia implicitamente ricavabile dalla valutazione di attualità del pericolo di fuga, ravvisata quale presupposto del provvedimento di convalida del fermo. Pur rilevando che la competenza per la convalida in capo al Giudice per le indagini preliminari del luogo ove il fermo è avvenuto è assolutamente inderogabile, ha sottolineato che l'eventuale misura cautelare disposta, ove la competenza spetti ad altro giudice, costituisce di per sé un intervento surrogatorio in via d'urgenza; quindi, nel caso in esame, non si poteva ravvisare, come chiarito dal Tribunale, alcuna violazione processuale, stante l'avvenuta successiva conferma del provvedimento cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari di Foggia che ha ritenuto l'attualità del pericolo di fuga e, implicitamente, l'urgenza. In più, il Tribunale ha evidenziato come l'urgenza nell'applicazione della misura cautelare non ha costituito presupposto applicativo dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bari e, pertanto, quest'ultimo non doveva procedere ad alcuna integrazione di motivazione sul punto. 1.4. Infine, sugli asseriti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, le doglianze difensive sono generiche, limitandosi a riportare i profili censurati già dinanzi al Tribunale del riesame sulla ritenuta nullità del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Bari e a sostenere che questo sia privo di una autonoma valutazione rispetto al precedente provvedimento emesso dal giudice foggiano dichiaratosi incompetente. 2. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, pedissequamente riproduttivo delle censure avanzate nel giudizio di riesame, sull'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per nullità dei relativi decreti autorizzativi. Il Tribunale ha reso sull'argomento piena e adeguata motivazione, spiegando, soprattutto, che in apertura di udienza il Pubblico Ministero depositò le richieste e i decreti autorizzativi afferenti alle intercettazioni in discussione, atti recanti, a loro volta, congrua motivazione pienamente giustificativa. 3. Sono afferenti a valutazioni di merito, e sono quindi inammissibili nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto inerenti ai presupposti di fatto, alla gravità indiziaria e alla motivazione dell'ordinanza gravata su di essi.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). 3.2. In applicazione del principio di diritto richiamato, devono ritenersi precluse, in questa sede, le suddette doglianze, tendenti a sollecitare delle rivalutazioni di profili già esaminati dal Tribunale di Bari che, in realtà, ha reso, nella sua autonomia di giudizio, una serie di considerazioni congrue, sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta di riesame. Le doglianze mirano ad introdurre delle diverse rappresentazioni degli elementi di fatto da cui il ricorrente vorrebbe desumere la contrarietà logica del giudizio effettuato dal giudice di merito. L'ordinanza impugnata non è affetta dai pretesi vizi segnalati nel ricorso, sia perché in essa sono considerati adeguatamente tutti gli elementi significativi risultanti dalle investigazioni, sia perché segue un iter argomentativo coerente. Nella motivazione del provvedimento impugnato vengono esposti con accuratezza e chiarezza espositiva tutti gli elementi di indagine con cui è stato ricostruito l'intero iter criminis. Tutte le obiezioni rassegnate dal ricorrente sono espressive di rivalutazioni in fatto dell'iter logico argomentativo reso dal Tribunale del riesame, come le doglianze attinenti alla specifica condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] o alla disponibilità di armi. 4. Sono infondati il sesto e il settimo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti la qualificazione giuridica del fatto contestato come delitto di tentato omicidio. 4.1. In tema di delittoihntato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato; che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, n. 24302, del 04/05/2017, Rv. 269963-01). 4.2. Ciò posto in astratto, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari, in ossequio al principio menzionato, ha svolto ragionamenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici nel ritenere sussistente l'idoneità e la non equivocità degli atti in relazione al delitto programmato, anche con riferimento all'ipotizzato contributo di [OSCURATO:PERSONA], quale vedetta e compartecipe alle attività esecutive del proposito criminale. Il Tribunale ha segnalato come il progetto criminoso fosse già in fase di esecuzione, in quanto sussistono gravi indizi circa il posizionamento del dispositivo GPS sull'autovettura della vittima designata; l'individuazione della base logistica; la previsione di ruoli specifici degli uomini designati per l'esecuzione dell'omicidio; il reperimento di mezzi per eseguire l'agguato (l'auto, i telefoni, le armi, le torce auto incendianti, la benzina); l'appostamento con le armi in attesa del passaggio di Fratianni. Orbene, sulla base della grave cornice indiziaria, il Tribunale di Bari, in modo logicamente ineccepibile e giuridicamente corretto, ha escluso che fosse configurabile solo una programmazione del reato, posto che tali elementi, complessivamente considerati, hanno indotto a ritenere avverato, naturalmente sul piano indiziario, il passaggio dall'ideazione del programma delittuoso alla sua pratica esecuzione. In definitiva, le doglianze difensive non possono ricevere accoglimento, tanto meno nella parte in cui propongono una mera rivalutazione degli elementi indiziari, comunque valutati dal giudice del riesame nell'ordinanza impugnata, la cui tenuta logica, ai fini cautelari, non viene scalfita dalle censure difensive. 5. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente tende a far ritenere che sia configurabile una desistenza volontaria, è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, che la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di commettere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. (Sez. 3, n. 17518, del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647-01). È stato chiarito, peraltro, che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Sez. 4, n. 12240, del 13/02/2018; Rv. 272535-01). 5.2. Nel rispetto dei principi qui richiamati, il Tribunale di Bari ha correttamente escluso la sussistenza della desistenza volontaria, in quanto questa presuppone un tentativo incompiuto, che non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento; d'altra parte, mancherebbe una deliberata e volontaria iniziativa degli indagati di interrompere il meccanismo causale, posto che l'intervento delle Forze dell'ordine interruppe le condotte degli esecutori finalizzate alla realizzazione del proposito criminoso. 6. Il nono motivo di ricorso, ribadito con motivo nuovo, sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., è infondato. 6.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. (Sez. 5, n. 22554, del 09/03/2018, Rv. 273190-01). È stato stabilito, peraltro, che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva poiché inerente ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U., n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, rv. 27834-01). 6.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Bari, preliminarmente, ha passato in rassegna dei precedenti giudiziari definitivi, evidenziando l'emersione di una organizzazione mafiosa c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha sottolineato, naturalmente sul piano indiziario,-il disegno criminoso si innestava in una precedente vicenda di carattere marcatamente mafioso e lo stesso modus operandi degli indagati si era manifestato quale metodologia criminale tipicamente mafiosa. Si è evidenziato, peraltro, che tutti gli indagati erano accomunati dallo scopo agevolativo. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha indicato gli elementi dai quali ha dedotto, con ragionamenti logicamente ineccepibili, nel pieno rispetto della giurisprudenza di legittimità, indizi circa la sua consapevolezza in ordine alla strumentalità dell'attentato al rafforzamento del clan. 7. Il decimo motivo di ricorso, riguardante le valutazioni del Tribunale sulla premeditazione, è infondato. 7.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e a distanza di tempo tale da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori. (Sez. 6, n. 56956, del 21/09/2017, Rv. 271952-01).7.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di Bari ha affermato, sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che emerge la sussistenza di un disegno criminoso predeterminato nel dettaglio, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, nonché la ferma risoluzione criminosa degli indagati. Il Tribunale ha valorizzato in modo congruo l'intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso, constatando che il piano criminoso era stato preventivamente deliberato, pianificato e curato in ogni dettaglio. Quanto all'estensione della circostanza aggravante, il Tribunale, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha esposto in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], dei gravi elementi indiziari a suo carico anche per tale profilo. 8. È infondato l'ultimo motivo di ricorso, ribadito con un motivo nuovo e volto a criticare le valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari. 8.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure cautelari personali, che la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Sez. 2, n. 3135, del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284052-01). Sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che questo non può essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, piuttosto, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero sulla base della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, n. 6593, del 25/01/2022, Rv. 282767-01). Sul pericolo di fuga, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, oltre ad essere concreto, tale requisito deve essere attuale, ma ciò non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare. (Sez. 2, n. 48103, del 27/09/2018, Rv. 274220-01). 8.2. Nel caso ora in esame, deve affermarsi, in applicazione dei principi richiamati, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di Bari ha reso un giudizio esauriente, tenendo conto di tutti gli elementi emergenti dalle indagini e della personalità di [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, le censure mosse dalla difesa non si riferiscono alla congruità del ragionamento esposto dal giudice del riesame, ma propongono in questa sede, in contrasto con i principi sui limiti del giudizio di legittimità, una nuova valutazione di contrapposti elementi già valutati dal Tribunale. Ad ogni modo, è assorbente rilevare che il Tribunale di Bari ha constatato l'esistenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8.3. In particolare, sul requisito del pericolo di inquinamento probatorio il Tribunale di Bari ha valorizzato la necessità di preservare le fonti dichiarative, così da scongiurare eventuali turbamenti nell'acquisizione della prova, posto che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe non solo avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA], ma potrebbe indurre delle persone a lui vicine a testimoniare per rendere dichiarazioni di comodo. Tanto più, ha sottolineato il giudice del riesame, tale requisito è concreto e attuale se si pensa all'ambiente nel quale l'indagato opera. 8.4. Quanto al pericolo di fuga, appaiono meramente neutrali le doglianze difensive, laddove viene constata l'assenza di precedenti evasioni o tentativi di fuga, posto che il Tribunale ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia provato a fuggire per sottrarsi agli agenti di polizia giudiziaria, intervenuti prima che l'omicidio programmato potesse avvenire. [OSCURATO:PERSONA], come sottolineato dal giudice del riesame ponendo attenzione alle specifiche modalità dei fatti e all'ambiente in cui si realizzarono, ci sono elementi dai quali ricavare la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] si sottragga a prescrizioni cautelari diverse. 8.5. Infine, sul pericolo di reiterazione di reato, il Tribunale ha indicato gli elementi specifici dai quali ha desunto la pericolosità dell'indagato. 9. In conclusione,
Sentenza Cassazione n. 35456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris