CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 25070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento dell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra Sezionedel Tribunale di Napoli;osservato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Nola, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] siè riportato alla memoria depositata, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Napoli ha annullato il sequestropreventivo disposto dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],di una somma di denaro (superiore a € 2.700.000,00) rinvenuta a seguito di perquisizionenell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].Nel provvedimento, adottato a seguito di istanza di riesame proposta dalla difesadell’indagato, si evidenzia che l'assenza di ogni collegamento dell'indagato con attivitàdelinquenziali di terzi, la più che probabile derivazione della somma di denaro dacomportamenti fiscali infedeli, le modalità di possesso utilizzate dal suddetto soloapparentemente riconducibili a concreti ed effettivi tentativi di occultamento e l'assenza diogni collegamento dell'indagato con ambienti criminali, impediscono di configurare ilriciclaggio e, in assenza di contestazioni relative all’autoriciclaggio, di mantenere il vincolodel sequestro.2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione ex art. 325 e 606 lett. e, cod. proc. pen., desumibile dallo stessoprovvedimento impugnato.3. Ha presentato una memoria anche l’indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando da un lato l’inammissibilità del ricorso,essendo il vizio motivazionale precluso nell’ambito delle impugnazioni in materia di misurecautelari reali e, dall’altro, l’infondatezza nel merito del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché adduce un unico motivo non consentito.Il motivo dedotto non rientra tra quelli permessi avverso un provvedimento cautelarereale, visto che l’art. 325 cod. proc. pen. espressamente circoscrive le ragioni di critica a talidecisioni a (supposte) violazioni di legge (“Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli322 bis e 324, l'imputato e il suo difensore … possono proporre ricorso per cassazione perviolazione di legge”), escludendo possibili vizi motivazionali.Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivoo probatorio, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p),cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice dimerito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Nel caso concreto, findall’intestazione, il motivo è incentrato su aspetti attinenti alla giustificazione fornita dalTribunale, di cui si lamenta la insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità, non laillegittimità.Ed è appena il caso di sottolineare che, sebbene la costante giurisprudenza di questaCorte – come ricordato dallo stesso ricorrente - ricomprenda il difetto di motivazione nellaviolazione di legge, quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare ilprovvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezzae di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01), tale condizione non è certo ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove la motivazionerisulta adeguata e sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. Ciò è tanto vero, chelo stesso ricorrente, dopo aver richiamato il principio ora ricordato, non ne parla più,spendendosi, per contro, nel tentativo di dimostrare come la motivazione sia“manifestamente contraddittoria ed illogica” (pg. 2), motivo non consentito in questa sede,come già detto.2. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente