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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 12727/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9&e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 15 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dal Tribunale di Massa, con sentenza del 31 marzo 2014 divenuta irrevocabile, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di due anni di reclusione inflitta a costui con detta sentenza, beneficio subordinato al pagamento, in favore delle persone offese dal reato giudicato, di una provvisionale risarcitoria.

La revoca era basata sul rilievo che il condannato non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento di quest'ultima.

Il giudice dell'esecuzione, basandosi su accertamenti che aveva richiesto alla Guardia di Finanza, riteneva sussistente una situazione di obiettiva difficoltà per l'interessato, ma non una assoluta impossibilità di adempiere.

Con la citata ordinanza, il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta del condannato volta ad ottenere l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 127, comma 2, in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e il difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione di un termine per poter esaminare le informazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza su richiesta della Corte predetta, riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale del condannato.

La difesa, infatti, aveva appreso dalla cancelleria, il giorno 11 febbraio 2021, che tali informazioni non erano ancora pervenute.

Per questo, la difesa aveva richiesto, nell'ambito dell'atto di conclusioni scritte che aveva trasmesso a mezzo pec 12 febbraio 2021, e per l'ipotesi in cui le informazioni fossero pervenute solo successivamente, il rinvio dell'udienza fissata per il 15 febbraio 2021, in modo tale che fosse consentito un valido contraddittorio rispetto ai nuovi elementi.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla valutazione della possibilità, per il condannato, di adempiere all'obbligo di pagare la suddetta provvisionale.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata, per erroneità dell'applicazione dell'art. 165 cod. pen. - che prevede la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi civili gravanti sul condannato - nell'unica interpretazione ammissibile, in quanto rispettosa degli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU.

In linea subordinata, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU.

Il giudice dell'esecuzione, nel disporre la revoca della sospensione condizionale solo affermando, contro le evidenze, che sussistesse una situazione di assoluta impossibilità di adempimento, ha negato la rilevanza dei parametri della ragionevolezza della prestazione patrimoniale imposta al condannato e della esigibilità della pretesa, che invece debbono essere considerati per una interpretazione dell'art. 165 cod. pen. rispettosa degli artt. degli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU, in aderenza ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale nel rigettare, con la sentenza n. 49 del 1975, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen.

Se, invece, si ritenesse di dover interpretare detta norma nel senso in cui lo ha fatto il giudice dell'esecuzione, sarebbero possibili situazioni sperequative in relazione alle disponibilità economiche, e la norma risulterebbe contrastante con quelle di rango superiore evocate. [OSCURATO:PERSONA]

1. È infondato il primo motivo, con il quale è stato criticato il mancato rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, fissata dal giudice dell'esecuzione, per la trattazione delle richieste rivoltegli, con il provvedimento con il quale aveva disposto lo svolgimento di accertamenti circa le disponibilità economiche del condannato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Rv. 269250; nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del pubblico ministero, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha commesso alcun errore giuridico nell'adottare il provvedimento impugnato e nell'omettere di rinviare l'udienza del 15 febbraio 2021, in mancanza di alcuna previsione normativa che stabilisca la necessità di concedere un termine per l'esame di informazioni acquisite dal giudice dell'esecuzione.

Peraltro, dal verbale di tale udienza emerge chiaramente che ivi - presente il sostituto del difensore del condannato - venne acquisita la nota della Guardia di Finanza recante le informazioni richieste precedentemente dal giudice dell'esecuzione.

Quindi, la difesa fu posta nella possibilità di esercitare pienamente le proprie facoltà, formulando le deduzioni che riteneva opportune.

In mancanza di una specifica insistenza, da parte della difesa, in udienza, sulla richiesta di differimento che era stata formulata nell'ambito dell'atto di conclusioni scritte che la difesa si limitò a richiamare ivi solo genericamente, non era necessaria sul punto una precisa motivazione del giudice dell'esecuzione, ulteriore rispetto a quella implicita che, circa la non necessità di alcun rinvio ai fini del contradditorio, può ricavarsi dal fatto che il giudice dell'esecuzione si riservò di decidere.

2. Sono manifestamente infondati, e possono essere trattati congiuntamente perché collegati, il secondo motivo di ricorso, volto a criticare la motivazione dell'ordinanza impugnata; il terzo motivo di ricorso, volto a far ritenere la violazione di legge; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. 2.1.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587).

È stato spiegato che, di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza - dedotto dall'obbligato - con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare» (Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003 - dep. 05/06/2003, Cavallo, -Rv. 225330).

2.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza risulta emessa in piena attuazione dei richiamati principi, sulla base di una interpretazione della legge ordinaria che non confligge con le norme costituzionali, neppure sotto il profilo del rispetto delle norme CEDU.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è dunque manifestamente infondata.

Dall'ordinanza impugnata emerge chiaramente, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto della necessità di verificare se la condotta di [OSCURATO:PERSONA], di inadempimento degli obblighi civili risarcitori derivanti dal reato per il quale è stato condannato con sentenza recante il beneficio della sospensione condizionale della pena, fosse dovuta ad assoluta impossibilità di adempiere.

Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto una situazione di obiettiva difficoltà per l'interessato, ma ha chiarito che essa, in base alle manifestazioni di reddito evidenziate dalla citata nota della Guardia di Finanza, non era tale da determinare, in modo incontrovertibile, una assoluta impossibilità di adempiere.

L'ordinanza spiega, fra l'altro, che, nei sette anni dalla sentenza di condanna in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], per un incidente mortale avvenuto nel giugno 2008, il condannato non ha mai provveduto ad accantonare periodicamente, neppure in parte, le somme necessarie per adempiere, con ciò denotando, se non l'espressa volontà di sottrarsi agli obblighi, quanto meno, un significativo colposo disinteresse ad adempiere.

L'ordinanza precisa, fra l'altro, che il colpevole disinteresse, saldandosi con la mancanza di prove circa la «situazione di sostanziale indigenza» allegata dalla difesa, a fronte delle manifestazioni reddituali segnalate dalla Guardia di Finanza,, che avrebbero permesso, sia pure in misura minima, un ristoro parziale delle parti civili, indicativo di serietà e impegno, non consentiva l'accoglimento delle richieste difensive.

2.3. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede, o propone una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, posto che l'interpretazione della norma di cui all'art. 165 cod. pen., offerta dalla giurisprudenza di legittimità e recepita dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame, è conforme alle norme della Costituzione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9&e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in qualità di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dal Tribunale di Massa, con sentenza del 31 marzo 2014 divenuta irrevocabile, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di due anni di reclusione inflitta a costui con detta sentenza, beneficio subordinato al pagamento, in favore delle persone offese dal reato giudicato, di una provvisionale risarcitoria. La revoca era basata sul rilievo che il condannato non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento di quest'ultima. Il giudice dell'esecuzione, basandosi su accertamenti che aveva richiesto alla Guardia di Finanza, riteneva sussistente una situazione di obiettiva difficoltà per l'interessato, ma non una assoluta impossibilità di adempiere. Con la citata ordinanza, il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta del condannato volta ad ottenere l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 127, comma 2, in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e il difetto di motivazione, in ordine alla mancata concessione di un termine per poter esaminare le informazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza su richiesta della Corte predetta, riguardanti la situazione reddituale e patrimoniale del condannato. La difesa, infatti, aveva appreso dalla cancelleria, il giorno 11 febbraio 2021, che tali informazioni non erano ancora pervenute. Per questo, la difesa aveva richiesto, nell'ambito dell'atto di conclusioni scritte che aveva trasmesso a mezzo pec 12 febbraio 2021, e per l'ipotesi in cui le informazioni fossero pervenute solo successivamente, il rinvio dell'udienza fissata per il 15 febbraio 2021, in modo tale che fosse consentito un valido contraddittorio rispetto ai nuovi elementi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla valutazione della possibilità, per il condannato, di adempiere all'obbligo di pagare la suddetta provvisionale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata, per erroneità dell'applicazione dell'art. 165 cod. pen. - che prevede la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi civili gravanti sul condannato - nell'unica interpretazione ammissibile, in quanto rispettosa degli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU. In linea subordinata, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU. Il giudice dell'esecuzione, nel disporre la revoca della sospensione condizionale solo affermando, contro le evidenze, che sussistesse una situazione di assoluta impossibilità di adempimento, ha negato la rilevanza dei parametri della ragionevolezza della prestazione patrimoniale imposta al condannato e della esigibilità della pretesa, che invece debbono essere considerati per una interpretazione dell'art. 165 cod. pen. rispettosa degli artt. degli artt. 3 e 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU, in aderenza ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale nel rigettare, con la sentenza n. 49 del 1975, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. Se, invece, si ritenesse di dover interpretare detta norma nel senso in cui lo ha fatto il giudice dell'esecuzione, sarebbero possibili situazioni sperequative in relazione alle disponibilità economiche, e la norma risulterebbe contrastante con quelle di rango superiore evocate. [OSCURATO:PERSONA] 1. È infondato il primo motivo, con il quale è stato criticato il mancato rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2021, fissata dal giudice dell'esecuzione, per la trattazione delle richieste rivoltegli, con il provvedimento con il quale aveva disposto lo svolgimento di accertamenti circa le disponibilità economiche del condannato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Rv. 269250; nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del pubblico ministero, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha commesso alcun errore giuridico nell'adottare il provvedimento impugnato e nell'omettere di rinviare l'udienza del 15 febbraio 2021, in mancanza di alcuna previsione normativa che stabilisca la necessità di concedere un termine per l'esame di informazioni acquisite dal giudice dell'esecuzione. Peraltro, dal verbale di tale udienza emerge chiaramente che ivi - presente il sostituto del difensore del condannato - venne acquisita la nota della Guardia di Finanza recante le informazioni richieste precedentemente dal giudice dell'esecuzione. Quindi, la difesa fu posta nella possibilità di esercitare pienamente le proprie facoltà, formulando le deduzioni che riteneva opportune. In mancanza di una specifica insistenza, da parte della difesa, in udienza, sulla richiesta di differimento che era stata formulata nell'ambito dell'atto di conclusioni scritte che la difesa si limitò a richiamare ivi solo genericamente, non era necessaria sul punto una precisa motivazione del giudice dell'esecuzione, ulteriore rispetto a quella implicita che, circa la non necessità di alcun rinvio ai fini del contradditorio, può ricavarsi dal fatto che il giudice dell'esecuzione si riservò di decidere. 2. Sono manifestamente infondati, e possono essere trattati congiuntamente perché collegati, il secondo motivo di ricorso, volto a criticare la motivazione dell'ordinanza impugnata; il terzo motivo di ricorso, volto a far ritenere la violazione di legge; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587). È stato spiegato che, di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza - dedotto dall'obbligato - con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare» (Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003 - dep. 05/06/2003, Cavallo, -Rv. 225330). 2.2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza risulta emessa in piena attuazione dei richiamati principi, sulla base di una interpretazione della legge ordinaria che non confligge con le norme costituzionali, neppure sotto il profilo del rispetto delle norme CEDU. La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è dunque manifestamente infondata. Dall'ordinanza impugnata emerge chiaramente, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto della necessità di verificare se la condotta di [OSCURATO:PERSONA], di inadempimento degli obblighi civili risarcitori derivanti dal reato per il quale è stato condannato con sentenza recante il beneficio della sospensione condizionale della pena, fosse dovuta ad assoluta impossibilità di adempiere. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto una situazione di obiettiva difficoltà per l'interessato, ma ha chiarito che essa, in base alle manifestazioni di reddito evidenziate dalla citata nota della Guardia di Finanza, non era tale da determinare, in modo incontrovertibile, una assoluta impossibilità di adempiere. L'ordinanza spiega, fra l'altro, che, nei sette anni dalla sentenza di condanna in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], per un incidente mortale avvenuto nel giugno 2008, il condannato non ha mai provveduto ad accantonare periodicamente, neppure in parte, le somme necessarie per adempiere, con ciò denotando, se non l'espressa volontà di sottrarsi agli obblighi, quanto meno, un significativo colposo disinteresse ad adempiere. L'ordinanza precisa, fra l'altro, che il colpevole disinteresse, saldandosi con la mancanza di prove circa la «situazione di sostanziale indigenza» allegata dalla difesa, a fronte delle manifestazioni reddituali segnalate dalla Guardia di Finanza,, che avrebbero permesso, sia pure in misura minima, un ristoro parziale delle parti civili, indicativo di serietà e impegno, non consentiva l'accoglimento delle richieste difensive. 2.3. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede, o propone una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, posto che l'interpretazione della norma di cui all'art. 165 cod. pen., offerta dalla giurisprudenza di legittimità e recepita dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame, è conforme alle norme della Costituzione. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il
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