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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 21094/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePAOLO A.M.

FIORE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss.

C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza indata 29/10/2025 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data07/07/2023 del Tribunale di Viterbo, che lo aveva condannato per il reato di truffa,contestato al capo C), commesso il 25/01/2015.1.1.

Con un unico motivo deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.,per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.Il ricorrente premette che la corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva dideclaratoria della prescrizione osservando che era stata contestata e ritenuta la recidivaspecifica e reiterata, con il conseguente aumento di due terzi del massimo edittale dellapena.Il ricorrente obietta che applicando al contempo l’aumento di due terzi sul massimoedittale della pena previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’aumento di due terziprevisto dall’art. 160 cod. pen. in presenza di fatti interruttivi, il termine massimo diprescrizione era pari a dieci anni, così che il reato doveva ritenersi prescritto sin dal25/01/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L’unico motivo d’impugnazione richiede di stabilire se la Corte di appello abbiacorrettamente applicata la disciplina normativa che stabilisce quale sia il tempo necessarioalla maturazione della prescrizione, in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidivacontestata e ritenuta ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen..In tale prospettiva, bisogna premettere che il reato è stato pacificamente commessoil 25/01/2015.La pena edittale massima comminata per la truffa dall’art. 640 cod. pen. è pari a treanni di reclusione.

Tale massimo edittale deve essere aumentato di due terzi (ossia di dueanni) ai sensi dell’art. 99, quarto comma cod. pen., per effetto della recidiva specifica ereiterata contestata e ritenuta nei confronti dell’imputato.Si perviene così alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione, rispettoalla quale l’art. 157 cod. pen. prevede che il tempo necessario alla maturazione dellaprescrizione sia di sei anni.Ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., tale tempo va aumentato di dueterzi (quattro anni) per effetto degli atti interruttivi e per la presenza della recidiva di cuiall’art. 99, comma quarto, cod. pen..Tanto comporta che il tempo necessario per la maturazione della prescrizione per latruffa aggravata dalla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. è pari a diecianni.[OSCURATO:PERSONA] che il reato è stato commesso il 25/01/2015, i dieci anni vanno ascadere il 25/01/2025.

Occorre ancora aggiungere i periodi di sospensione che, nel caso di specie, sonopari a 46 giorni, in ragione del rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto per l’emergenzaCOVID-19, in applicazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9,decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità chiarite dalle Sezioni Unite, chehanno puntualizzato che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenzapandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase"dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero lasospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, paria sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 delcitato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fossegià stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che iperiodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, sisommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissataudienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate)» (Sez.

U.,n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).Alla luce di quanto esposto, aggiungendo 46 giorni di sospensione, il reato deveconsiderarsi prescritto sin dal 12/03/2025, in una data anteriore alla pronuncia dellasentenza impugnata, datata 29/10/2025.Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato èestinto per prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss. C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza indata 29/10/2025 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data07/07/2023 del Tribunale di Viterbo, che lo aveva condannato per il reato di truffa,contestato al capo C), commesso il 25/01/2015.1.1. Con un unico motivo deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.,per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.Il ricorrente premette che la corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva dideclaratoria della prescrizione osservando che era stata contestata e ritenuta la recidivaspecifica e reiterata, con il conseguente aumento di due terzi del massimo edittale dellapena.Il ricorrente obietta che applicando al contempo l’aumento di due terzi sul massimoedittale della pena previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’aumento di due terziprevisto dall’art. 160 cod. pen. in presenza di fatti interruttivi, il termine massimo diprescrizione era pari a dieci anni, così che il reato doveva ritenersi prescritto sin dal25/01/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L’unico motivo d’impugnazione richiede di stabilire se la Corte di appello abbiacorrettamente applicata la disciplina normativa che stabilisce quale sia il tempo necessarioalla maturazione della prescrizione, in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidivacontestata e ritenuta ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen..In tale prospettiva, bisogna premettere che il reato è stato pacificamente commessoil 25/01/2015.La pena edittale massima comminata per la truffa dall’art. 640 cod. pen. è pari a treanni di reclusione. Tale massimo edittale deve essere aumentato di due terzi (ossia di dueanni) ai sensi dell’art. 99, quarto comma cod. pen., per effetto della recidiva specifica ereiterata contestata e ritenuta nei confronti dell’imputato.Si perviene così alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione, rispettoalla quale l’art. 157 cod. pen. prevede che il tempo necessario alla maturazione dellaprescrizione sia di sei anni.Ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., tale tempo va aumentato di dueterzi (quattro anni) per effetto degli atti interruttivi e per la presenza della recidiva di cuiall’art. 99, comma quarto, cod. pen..Tanto comporta che il tempo necessario per la maturazione della prescrizione per latruffa aggravata dalla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. è pari a diecianni.[OSCURATO:PERSONA] che il reato è stato commesso il 25/01/2015, i dieci anni vanno ascadere il 25/01/2025. Occorre ancora aggiungere i periodi di sospensione che, nel caso di specie, sonopari a 46 giorni, in ragione del rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto per l’emergenzaCOVID-19, in applicazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9,decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità chiarite dalle Sezioni Unite, chehanno puntualizzato che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenzapandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase"dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero lasospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, paria sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 delcitato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fossegià stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che iperiodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, sisommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissataudienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate)» (Sez. U.,n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).Alla luce di quanto esposto, aggiungendo 46 giorni di sospensione, il reato deveconsiderarsi prescritto sin dal 12/03/2025, in una data anteriore alla pronuncia dellasentenza impugnata, datata 29/10/2025.Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato èestinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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