Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27922/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15573R.G. anno 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 c.p.c., difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimate per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanzan. 20442/2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 15573/2023 camera di consiglio2.10.2024 LA CORTE OSSERVA1. ― Nell’ordinanza n. 20442 del 2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023, è occorso un errore materiale consistente nella mancata distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ne aveva fatto richiesta col ricorso per cassazione.

2. ― Occorre pertanto procedere alla correzion e del suddetto errore, a norma dell’art. 391-bisc.p.c.

P.Q.M.

La Corte dispone chenella sentenza n. 20442/2023 alle parole « condanna NPL [OSCURATO:PERSONA] SPV, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al pagamento delle spese di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge»siano da ritener si aggiun te le seguenti parole : «con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistataria».

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15573R.G. anno 20 23 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 c.p.c., difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimate per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanzan. 20442/2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 15573/2023 camera di consiglio2.10.2024 LA CORTE OSSERVA1. ― Nell’ordinanza n. 20442 del 2023 di questa Corte, pubblicata il 14 luglio 2023, è occorso un errore materiale consistente nella mancata distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ne aveva fatto richiesta col ricorso per cassazione. 2. ― Occorre pertanto procedere alla correzion e del suddetto errore, a norma dell’art. 391-bisc.p.c. P.Q.M. La Corte dispone chenella sentenza n. 20442/2023 alle parole « condanna NPL [OSCURATO:PERSONA] SPV, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al pagamento delle spese di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge»siano da ritener si aggiun te le seguenti parole : «con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistataria». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del