CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 22487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 482 e 477 cod. pen. (fatti commesso in Palermo in data 21 settembre 2014); - che, con memoria in data 13 febbraio 2023, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, ai sensi degli artt. 32 e 90 d.lgs 150/2022, ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova; [OSCURATO:PERSONA] - che la formulata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile, posto che è pacifico il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (Sez. 5, n. 35721 del 09/06/2015, Rv. 264259; conf. Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Rv. 265331; Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, dep. 2021, Rv. 280514); - che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 49 e 497 bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, oltre ad essere generico, in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese da entrambi i giudici di merito - cfr. pag. 3 della sentenza impugnata -, è manifestamente infondato, dato che l'assenza di qualsiasi grossolanità nella falsificazione è provata dall'originalità del documento di identità - smarrito dal titolare [OSCURATO:PERSONA] - successivamente alterato dal ricorrente con l'apposizione di una sua fotografia (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) in modo tale da indurre in errore un agente modello dotato di medie conoscenze; - che il secondo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 497-bis, comma 2, 477 e 482 cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui <<Integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, essendo irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta "area Schengen"» (Sez. 5 , Sentenza n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente rilevato che la carta d'identità è ex se documento valido per l'espatrio, senza alcuna dicitura che lo attesti espressamente); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2