CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14511-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio e il secondo rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il provvedimento della Corte d'appello di Venezia del 26 novembre 9020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'i 1 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello di Venezia, deducendo con il primo motivo di ricorso che la stessa Corte d'appello, investita di domanda di liquidazione dei compensi in forza di convenzione, aveva liquidato il dovuto secondo tariffa, e ciò sulla base del rilievo che il documento, prodotto dai professionisti, non comprovava quale compenso le parti avessero concordato per lo svolgimento dell'attività professionale in oggetto. Si deduce che i compensi erano indicati nella seconda facciata del documento, il cui esame è stato omesso dal giudice di merito, il quale aveva fermato l'analisi alla sola prima facciata. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il primo motivo è fondato, esattamente per la ragione indicata dai ricorrenti: nella seconda facciata del documento (contratto di mandato) prodotto ai fini della prova della pretesa (doc. 8 nel fascicolo degli appellanti) sono indicati i compensi concordati. L'omissione, in cui è incorsa la Corte d'appello nella incompleta considerazione del documento, ha indubbiamente inciso su un fatto decisivo per il giudizio, incidendo sul criterio di determinazione del compenso da parte del giudice. Infatti, l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'art. 2233 c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n. 9514/1996; n. 29212/2019). 11 criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l'accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass.n. 29837/2011; n. 4081/2014). È assorbito il secondo motivo, con il quale, in via di ipotesi, si deduce la violazione di legge, nella quale la Corte d'appello sarebbe incorsa per avere liquidato i compensi secondo tariffa in presenza di determinazione convenzionale. Si impone pertanto, in relazione al primo motivo, la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto; iinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Co