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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0766 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Pluralità di parti convenute nel procedimento di primo grado – Sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di una di tali parti e oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione proposta contro tale sentenza – Presupposti – Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità della comparsa di risposta ad un’impugnazione proposta dalla parte condannata in contumacia in primo grado – Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione incidentale proposta dalla parte condannata in contumacia la quale ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale – Articolo 176, paragrafo 1, e articolo 178 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità – Clausola compromissoria – Articolo 272 TFUE – Contratto di assicurazione concluso dal [OSCURATO:PERSONA] europeo – Clausola di esclusione dei danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione – Portata» Nella causa C‑766/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato inizialmente da E. Paladini e B. Schäfer, successivamente da A. Caiola ed E. Paladini, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Bertrange (Lussemburgo),

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Leudelange (Lussemburgo),

[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] NV

, con sede in ’s-Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da C. Collarini e S. Denu, avvocati, convenute in primo grado LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2024, vista l’ordinanza di riapertura della fase orale del procedimento in data 20 marzo 2024 e a seguito dell’udienza del 17 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede l’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( T‑384/19 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:630 ), con i quali quest’ultimo ha respinto il suo ricorso, fondato sull’articolo 272 TFUE, contro la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: «la Axa e a.»), diretto a condannarle a pagare al [OSCURATO:PERSONA] le spese relative a danni causati all’edificio [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«edificio KAD»), sito a Lussemburgo, da acque piovane del cantiere di costruzione di tale edificio, in base al contratto di assicurazione «Multirischi cantiere» (in prosieguo: il «contratto MRC»), concluso il 3 aprile 2012 tra, da un lato, la Axa e a. nonché la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «NN»), e, dall’altro, l’Unione europea, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2 Con la sua impugnazione incidentale, la NN chiede l’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale l’ha condannata, in contumacia, a pagare al [OSCURATO:PERSONA], a titolo del contratto MRC, la somma di EUR 79653,89 oltre agli interessi legali di mora.

Contesto normativo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea 3 L’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue: «Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia.

La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto: «Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (...) (...)».

Regolamento di procedura della Corte 5 L’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, rubricato «Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta», così dispone: «Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 176 di tale regolamento, rubricato «Impugnazione incidentale»: «1.

Le parti menzionate dall’articolo 172 del presente regolamento possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta.

2. L’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta». 7 L’articolo 178 di detto regolamento, rubricato «Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione incidentale», è così formulato: «1.

Le conclusioni dell’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale. (...)

3. I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.

Essi devono essere distinti dai motivi e argomenti dedotti nella comparsa di risposta».

Regolamento di procedura del Tribunale 8 L’articolo 1 del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Definizioni», al paragrafo 1 così dispone: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: (...) c) i termini “parte” e “parti”, utilizzati senza nessun’altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti; (...)». 9 L’articolo 123 di tale regolamento, rubricato «Sentenze in contumacia», così dispone: «1.

Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall’articolo 81, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 45, secondo comma, dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.

2. Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.

3. Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

4. La sentenza in contumacia è esecutiva.

Tuttavia il Tribunale può sospenderne l’esecuzione fino a che abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 166 o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze.

Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest’ultima». 10 Ai sensi dell’articolo 163 di detto regolamento, rubricato «Sospensione del procedimento»: «Quando un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e una delle domande disciplinate dal presente capo, fatta eccezione per le domande previste dagli articoli 164 e 165, riguardano la stessa decisione del Tribunale, il presidente, sentite le parti, può decidere di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull’impugnazione». 11 L’articolo 166 di tale regolamento di procedura, rubricato «Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia», prevede quanto segue: «1.

Conformemente all’articolo 41 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.

2. L’opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. (...)

3. Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte. (...)

5. Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. (...)».

Il contratto MRC 12 In forza dell’articolo I.12.3.1.1 del contratto MRC, sono in particolare escluse dalle garanzie previste da tale contratto le perdite e i danni dovuti al mancato rispetto delle regole dell’arte, nella misura in cui tali violazioni sono state tollerate o non potevano essere ignorate da qualsiasi assicurato o da qualsiasi persona avente potere di direzione per i lavori assicurati, in particolare i responsabili tecnici del cantiere. 13 Ai sensi degli articoli I.13.2 e I.13.2.1 di tale contratto, l’analisi delle origini, responsabilità ed entità del sinistro nonché la valutazione dell’importo dei danni sono effettuate da un perito nominato e pagato dall’assicuratore.

In caso di disaccordo sulle conclusioni della perizia, l’assicurato ha la possibilità di far effettuare una controperizia. 14 Conformemente all’articolo I.15.1.1 del medesimo contratto, quest’ultimo non garantisce, in particolare, i danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un caso di inondazione, di esondazione di corsi d’acqua superficiali o di acque sotterranee, di insufficiente scarico di acqua attraverso le fognature e di qualsiasi calamità naturale, salvo diverso accordo. 15 Ai sensi dell’articolo I.18.1 del contratto MRC, «[a]l presente contratto si applica il diritto dell’Unione europea integrato dalla legge lussemburghese». 16 L’articolo I.19 di tale contratto, rubricato «Clausola attributiva di competenza», così dispone: «Qualsiasi controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il contraente relativa al presente contratto che non abbia potuto essere oggetto di composizione amichevole è sottoposta al Tribunale, organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, [TFUE]». 17 Ai sensi dell’articolo II.1 di tale contratto, la nozione di «calamità naturali» riguarda «esondazioni, inondazioni, maree, frane e, salvo accordo contrario, terremoti».

Fatti 18 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 23 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue. 19 Nell’ambito dei lavori intrapresi ai fini dell’ampliamento e dell’adeguamento dell’edificio KAD, nel 2011 il [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una gara d’appalto diretta alla stipulazione di una polizza assicurativa «Multirischi cantiere» e un’assicurazione a copertura delle responsabilità civili. 20 All’esito di tale procedura, è stata accolta l’offerta redatta sulla base di quella proposta dalla Axa e a. nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, la quale è stata successivamente assorbita dalla NN (in prosieguo, congiuntamente: le «convenute in primo grado»). 21 Il 3 aprile 2012 l’Unione, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato il contratto MRC con le convenute in primo grado.

Tale contratto designa la [OSCURATO:PERSONA] quale coassicuratore delegatario. 22 A seguito delle forti precipitazioni avvenute il 27 e 30 maggio 2016, le acque piovane del cantiere di costruzione dell’edificio KAD si sono parzialmente infiltrate nel piano interrato dell’edificio in costruzione, causando un accumulo di acqua e creando un’atmosfera umida in locali nei quali erano già installate attrezzature tecniche, che hanno quindi subito danni. 23 Il 30 maggio 2016, l’impresa incaricata delle grandi opere in tale cantiere ha presentato una dichiarazione di sinistro presso l’intermediario assicurativo, riguardo ai fatti descritti al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coassicuratore delegatario, ha nominato un esperto e lo ha incaricato delle indagini d’uso. 24 Con lettera del 15 luglio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di ritenere, alla luce delle informazioni e degli elementi tecnici risultanti dalle perizie preliminari e complementari redatte in esito a due visite peritali, che il sinistro in questione non fosse coperto dal contratto MRC. 25 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l’articolo I.15.1.1 del contratto MRC non copriva i danni connessi direttamente o indirettamente a un caso di inondazione o di insufficiente evacuazione delle acque attraverso le fognature.

In secondo luogo, il sinistro sarebbe stato prevedibile e risulterebbe da una violazione flagrante delle regole dell’arte, cosicché anche le perdite e i danni da esso derivanti erano esclusi dalla copertura assicurativa, conformemente all’articolo I.12.3.1.1 di tale contratto. 26 Il 21 novembre 2017, a seguito di scambi scritti e di una riunione con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alle convenute in primo grado, basandosi su una stima provvisoria dei danni, alla quale detta società ha risposto il 20 dicembre 2017, reiterando un’eccezione di inammissibilità. 27 Avendo ricevuto la relazione finale dell’esperto tecnico dell’ufficio di controllo Luxcontrol, incaricato di effettuare la verifica del materiale tecnico installato e immagazzinato nei locali interessati dal sinistro, ivi incluso l’elenco delle attrezzature da sostituire, il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 28 novembre 2018, ha rinnovato tale diffida, indicando che i danni subiti e accertabili erano stimati in EUR 800624,33 al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 28 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE, con il quale ha chiesto al Tribunale di: – dichiarare che i danni causati dall’acqua al cantiere di costruzione dell’edificio KAD in occasione delle forti precipitazioni verificatesi il 27 e il 30 maggio 2016 rientrano nell’ambito di applicazione del contratto MRC; – per l’effetto, condannare le convenute in primo grado a pagargli le somme richieste, nella misura di EUR 779902,87, ed in particolare: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 50% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 389951,44; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 20% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155980,57; – condannare [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 20% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155980,57; – condannare la NN a pagare il 10% del suddetto importo, ossia EUR 77990,29; – condannare le convenute in primo grado a versarle gli interessi legali di mora per il ritardo nel pagamento di tali importi, decorrenti dal 22 dicembre 2017, ad un tasso pari alla somma del tasso d’interesse sulla linea principale di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti; – in subordine, nel caso in cui le prime due domande non fossero accolte, condannare in solido le convenute in primo grado al pagamento dei danni causati dall’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo I.13.2 del contratto MRC, ossia EUR 779902,87; – condannare le convenute in primo grado a pagargli le spese di perizia, nella misura di EUR 16636, ed in particolare: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 50% del suddetto importo, ossia EUR 8318; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 20% del suddetto importo, ossia EUR 3327,20; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 20% del suddetto importo, ossia EUR 3327,20; – condannare la NN a pagare il 10% del suddetto importo, ossia EUR 1663,60; – condannare le convenute in primo grado a versargli gli interessi legali di mora per il ritardo nel pagamento di tali importi, decorrenti dal 22 dicembre 2017, ad un tasso pari alla somma del tasso d’interesse sulla linea principale di rifinanziamento applicata dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali, e – condannare la convenuta in primo grado alle spese. 29 Informata dell’assorbimento della [OSCURATO:PERSONA] da parte della NN, la cancelleria del Tribunale, con lettera del 13 gennaio 2020, ha notificato a quest’ultima l’atto di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fissandole un termine per la presentazione della propria comparsa di risposta.

La NN non ha presentato una comparsa di risposta entro il termine impartito. 30 Il 26 giugno 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di constatare che alla NN era stata regolarmente data la possibilità di difendersi e di accogliere le sue conclusioni dirette contro tale società, sulla base dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

La cancelleria ha notificato tale domanda alla NN, precisando che, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, essa non sarebbe intervenuta nel giudizio in contumacia e che le sarebbe stata notificata solo la decisione che avrebbe definito il giudizio. 31 Il Tribunale ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e, ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato la NN in contumacia a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 79653,89 e i relativi interessi legali di mora, a decorrere dal 22 dicembre 2017, nonché a sopportare le spese relative al procedimento in contumacia che la riguardava. 32 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2021, la NN ha proposto opposizione contro i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

Con decisione del 10 gennaio 2022, il Tribunale ha sospeso tale procedimento di opposizione fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce il giudizio nella presente impugnazione. 33 Per quanto riguarda, invece, i capi delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] diretti avverso la Axa e a., il Tribunale ha dichiarato, al punto 94 della sentenza impugnata, che, alla luce dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, letto alla luce delle altre disposizioni di tale contratto e del contesto in cui esso è stato concluso, non occorreva interpretare in senso restrittivo il termine «inondazione».

Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 111 della sentenza impugnata, che la Axa e a. avevano potuto a giusto titolo opporre al [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione di garanzie per i danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione, di cui a detto articolo I.15.1.1. 34 Di conseguenza, ai punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso riguardava la Axa e a. e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla Axa e a.

Conclusioni delle parti nell’impugnazione principale e nell’impugnazione incidentale 35 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – rinviare la causa al Tribunale; – riservare le spese, ad eccezione di quelle oggetto del punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata; – in via subordinata: – annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché – accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Axa e a. 36 Le convenute chiedono che la Corte voglia: – in via principale: – respingere la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – respingere, di conseguenza, la sua domanda diretta a riservare le spese di cui al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] annullando i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, nonché – in ulteriore subordine, respingere le domande del [OSCURATO:PERSONA] contro la Axa e a. sulla base degli argomenti presentati da queste ultime in primo grado e statuire conformemente alle conclusioni del controricorso e della controreplica da esse presentate in primo grado. 37 Con la sua impugnazione incidentale, la NN chiede che la Corte voglia: – dichiarare ricevibile e fondata l’impugnazione incidentale e, di conseguenza, annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 38 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale; – in subordine, dichiarare infondata l’impugnazione incidentale, e – condannare la NN alle spese dell’impugnazione incidentale.

Riapertura della fase orale del procedimento 39 L’avvocato generale è stato sentito nelle sue prime conclusioni il 18 gennaio 2024.

Lo stesso giorno, la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ).

Al punto 31 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, poiché la presentazione di un’opposizione comporta la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale, non si può considerare che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta opposizione, abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Essa ne ha quindi dedotto, al punto 32 di quest’ultima, che l’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata in contumacia e oggetto d’opposizione è irricevibile. 40 Con ordinanza del 20 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑766/21 P , EU:C:2024:321 ), la Corte ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento e lo svolgimento di un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, affinché le parti potessero esprimere il loro punto di vista in merito alle eventuali ripercussioni della sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), sulla ricevibilità dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 41 In seguito a tale udienza di discussione, tenutasi il 17 aprile 2024, e alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale all’udienza del 6 giugno 2024, la fase orale del procedimento è stata chiusa.

Sull’impugnazione principale Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 42 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), non incide sulla ricevibilità dell’impugnazione con cui esso chiede l’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata.

Infatti, mentre nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte era investita di una domanda di annullamento della sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022, SC/[OSCURATO:PERSONA] (

T‑242/17 RENV

, EU:T:2022:637 ), in cui quest’ultimo si era pronunciato in contumacia nei confronti di un’unica parte convenuta, la sentenza impugnata è stata pronunciata in contumacia nei confronti di una sola delle quattro parti convenute, precisamente la NN.

Ne deriverebbe che tale impugnazione, la quale è diretta avverso tali punti del dispositivo pronunciati a seguito di una discussione in contraddittorio, i quali non possono essere oggetto di opposizione, è ricevibile. 43 Dai punti 31, 33 e 35 della sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), risulterebbe che solo i punti del dispositivo di una sentenza che sono stati oggetto di opposizione implicano l’irricevibilità dell’impugnazione diretta al loro annullamento, poiché, a causa di detta opposizione, tale impugnazione non riguarderebbe una «decisione che conclude il procedimento» ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’articolo 163 del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede la possibilità, per il presidente del Tribunale, nel caso in cui un’impugnazione dinanzi alla Corte e un’opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia riguardino la stessa decisione del Tribunale, di sospendere il procedimento di opposizione fino alla pronuncia della Corte sull’impugnazione. 44 Le convenute, dal canto loro, sostengono che l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, alla luce dei principi derivanti dalla sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), dai quali risulterebbe che una sentenza del Tribunale che è oggetto di opposizione, e che pertanto non è definitiva, può essere oggetto di impugnazione solo dopo la chiusura del procedimento di opposizione. 45 Tali principi, che consentirebbero di mantenere l’unità della controversia evitando procedimenti paralleli e il rischio di decisioni contraddittorie, si imporrebbero nella presente causa, in cui esiste un unico procedimento e in cui la controversia deriva da un unico contratto.

Giudizio della Corte 46 In primo luogo, dall’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte solo contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L’impugnazione dev’essere proposta entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. 47 Da tale disposizione risulta che l’impugnazione è ricevibile solo se è diretta contro una decisione definitiva, nei confronti della quale non rimanga aperta nessun’altra via di ricorso (sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punto 29 ). 48 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astenga dal depositare conclusioni scritte, la sentenza è «pronunziata in sua contumacia» e può essere oggetto di un’opposizione di tale parte. 49 Da tale articolo risulta che una sentenza è pronunciata in contumacia solo nei confronti della parte o delle parti che si siano astenute dal depositare conclusioni scritte nelle forme e nei termini prescritti.

Il diritto di proporre opposizione avverso tale sentenza è quindi consentito solo a tale o a tali parti contumaci, al fine di consentire loro di essere sentite conformemente al principio del contraddittorio. 50 Pertanto, nel caso di una controversia che coinvolga una sola parte convenuta, la Corte ha dichiarato che il procedimento di opposizione avviato contro tale sentenza non consente di considerare che tale sentenza abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che, di conseguenza, l’impugnazione proposta avverso detta sentenza è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punti 31 e 32 ). 51 Per contro, quando la sentenza del Tribunale è pronunciata a seguito di una discussione in contraddittorio tra talune parti e in contumacia nei confronti di un’altra parte convenuta, l’opposizione è esperibile solo da quest’ultima, avverso i soli punti del dispositivo di tale sentenza che la riguardano.

Gli altri punti del dispositivo di detta sentenza che riguardano le parti convenute diverse da tale parte convenuta contumace costituiscono una decisione che«conclud[e] il procedimento» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non possono essere oggetto di opposizione.

Tuttavia, essi possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. 52 Nel caso di specie, è pacifico che i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata riguardano esclusivamente la Axa e a., i quali hanno depositato conclusioni scritte dinanzi al Tribunale.

Ne consegue che tali punti non possono essere oggetto di alcuna opposizione e che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui è diretta contro tali punti, è ricevibile.

Sulla ricevibilità del controricorso della NN Argomenti delle parti 53 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della comparsa di risposta all’impugnazione principale, nella parte in cui proviene dalla NN, parte contumace in primo grado.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la NN non avrebbe «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte.

L’accoglimento dell’impugnazione principale, che riguarda solo i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, procurerebbe un beneficio solo alla Axa e a., e non alla NN, che sarebbe interessata solo dai punti 1 e 3 di tale dispositivo. 54 La NN sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare dell’analisi effettuata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la Axa e a. avevano giustamente opposto al [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione prevista dall’articolo I.15.1.1 del contratto MRC.

Essa dovrebbe, di conseguenza, al pari di Axa e a., poter contestare l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso contesta tale valutazione del Tribunale.

Giudizio della Corte 55 Ai sensi dell’articolo 172, prima frase, del regolamento di procedura della Corte, «[l]e parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione». 56 Da tale formulazione risulta che la presentazione di una comparsa di risposta all’impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale deve rispettare, oltre al termine di due mesi previsto da tale disposizione, due condizioni cumulative.

Da un lato, la comparsa di risposta deve essere presentata da una «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» e, dall’altro, tale parte deve avere un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 57 Inoltre, sebbene la nozione di «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» non sia definita dal regolamento di procedura della Corte, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che i termini «parte» e «parti» designano ciascuna delle parti in causa, inclusi gli intervenienti. 58 Nel caso di specie, occorre in primo luogo sottolineare che la circostanza che la NN sia stata condannata in contumacia non può incidere sulla sua qualità di «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale», dato che essa era una «parte» nel procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

La presente impugnazione è stata così notificata alla NN, al pari delle altre parti in causa dinanzi al Tribunale, con una decisione del presidente della Corte del 26 gennaio 2022, in applicazione dell’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 59 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui la NN deve avere un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione», è pacifico che l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] riguardi unicamente i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, i quali non riguardano la NN. 60 Tuttavia, nell’ambito dell’esame di tale impugnazione, la Corte è chiamata a valutare l’eventuale esistenza di errori di diritto commessi dal Tribunale per giungere alla conclusione che l’accumulo di acque piovane abbondanti ai livelli - 4 e - 5 del sottosuolo dell’edificio KAD rientrava nella nozione di «inondazione» ai sensi dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC e che, pertanto, la Axa e a. potevano legittimamente opporre alla domanda di risarcimento del sinistro formulata dal [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione di garanzie prevista da tale articolo. 61 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 56 a 58 delle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, la Corte potrebbe quindi essere indotta a compiere valutazioni che possano incidere sull’esito dell’opposizione proposta dalla NN dinanzi al Tribunale al fine di contestare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, e il cui procedimento è attualmente sospeso in attesa della pronuncia della presente sentenza. 62 Ne consegue che la NN ha un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte e che, pertanto, la sua comparsa di risposta all’impugnazione principale è ricevibile.

Nel merito 63 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo deduce tre motivi d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione verte, in via principale, su una violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda il termine «inondazione» e, in subordine, su uno snaturamento della clausola del contratto MRC che esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, in particolare, i danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un «caso di inondazione».

Il secondo motivo verte su un errore di diritto relativo alla motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo verte su un travisamento dei fatti e degli elementi di prova.

Sul primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 64 Con il suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma, in via principale, che il Tribunale, basandosi sul significato corrente del termine «inondazione» che appare all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, senza tener conto del contesto in cui tale termine si inserisce, né degli obiettivi di tale contratto, ha violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione e, più specificamente, il principio secondo cui i termini contenuti in una disposizione derogatoria devono essere interpretati restrittivamente nonché il principio di interpretazione sistematica.

In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha snaturato la clausola di esclusione di garanzie prevista da tale articolo I.15.1.1, in quanto l’ha interpretata in modo eccessivamente estensivo. 65 Le convenute fanno valere che, con il pretesto di un asserito errore di diritto, il primo motivo mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione fattuale di tale clausola, svolta dal Tribunale.

Poiché la Corte non sarebbe competente a procedere a un siffatto controllo nell’ambito di un’impugnazione, tale motivo sarebbe irricevibile. – Giudizio della Corte 66 In via preliminare, occorre ricordare che solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi.

L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di un loro travisamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte (sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 67 Occorre altresì ricordare che l’esame, da parte del Tribunale, di una clausola contrattuale non può essere qualificato come interpretazione del diritto e non può, pertanto, essere oggetto di un controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione senza con ciò invadere la competenza del Tribunale ad accertare i fatti.

Un’asserita violazione del diritto dell’Unione applicabile a un contratto è, per contro, soggetta a tale controllo (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P , EU:C:2021:23 , punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata). 68 Pertanto, indipendentemente dalla questione se il Tribunale fosse tenuto ad applicare metodi di interpretazione propri del diritto dell’Unione nell’ambito di una controversia vertente non già sull’interpretazione di tale diritto, bensì sull’applicazione di una clausola contrattuale, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione di tali metodi basandosi sul rinvio fatto al diritto dell’Unione all’articolo I.18.1 del contratto MRC.

Il primo motivo da esso dedotto a sostegno della sua impugnazione è, di conseguenza, ricevibile. 69 Nel caso di specie, in applicazione di tali metodi interpretativi, il Tribunale si è correttamente interrogato sul significato e sulla portata che le parti del contratto hanno voluto dare al termine «inondazione», facendo riferimento al contesto e alle disposizioni del contratto MRC.

Esso ha quindi proceduto, ai punti da 77 a 111 della sentenza impugnata, ad un esame dettagliato dell’applicabilità, nelle circostanze della presente controversia, della clausola di esclusione delle garanzie del contratto MRC di cui all’articolo I.15.1.1 di tale contratto ai danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un caso di inondazione. 70 Ai punti da 78 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato una definizione del termine «inondazione» secondo il suo significato corrente, non trovando una definizione di tale termine nel contratto MRC che indicasse che le parti di quest’ultimo avessero inteso conferire a detto termine un significato più restrittivo rispetto al suo senso comune.

Esso ha sottolineato, anzitutto, al punto 78 di tale sentenza, che il contratto MRC non conteneva alcuna definizione del termine «inondazione» e che occorreva, pertanto, riferirsi al senso comune di tale termine esaminando il contesto nel quale si inserisce tale clausola, per determinare la volontà comune delle parti di tale contratto.

Il Tribunale ha poi aggiunto, al punto 81 di detta sentenza, che, se l’intenzione delle parti di tale contratto fosse stata quella di restringere la portata e il significato del termine «inondazione», sarebbe stata inserita nel contratto una definizione chiara di tale termine.

Infine, al punto 82 della medesima sentenza, il Tribunale ha accolto una definizione del termine «inondazione» facendo riferimento a definizioni di tale termine contenute in due dizionari diversi. 71 Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

In effetti, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], la portata della copertura dei rischi del contratto MRC non risulta da un principio prestabilito.

Essa è determinata dalla volontà concordante delle parti di tale contratto, le quali hanno convenuto, nel caso di specie, di definire l’ambito di applicazione delle garanzie offerte da tale contratto mediante clausole di esclusione.

Tali clausole non possono essere qualificate come «deroghe» che, in quanto tali, si presume debbano essere soggette a un principio di interpretazione restrittiva, poiché nessun principio di copertura integrale dei rischi è stato elaborato né dal contratto MRC, nonostante la sua denominazione, né da una disposizione del diritto dell’Unione che il [OSCURATO:PERSONA] non ha, del resto, invocato. 72 A buon diritto il Tribunale ha ricercato, ai punti da 83 a 93 della sentenza impugnata, il significato che le parti del contratto MRC avevano inteso dare al termine «inondazione» ivi contenuto, esaminando tutte le clausole pertinenti nonché il contesto di tale contratto.

Il Tribunale ha rilevato, in particolare, da un lato, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, nell’ambito del suo bando di gara, di inserire una clausola di esclusione nel contratto da stipulare in relazione ai danni direttamente o indirettamente connessi ad un caso di inondazione, dopo aver confermato che l’area in cui si trovava il cantiere dell’edificio KAD era «non inondabile».

Dall’altro, esso ha constatato, al punto 90 della sentenza impugnata, che il fatto che il termine «inondazione» figuri anche all’articolo II.1 del contratto MRC, il quale definisce i casi di calamità naturali, non significava tuttavia che i due termini fossero sinonimi e che la nozione di inondazione coprisse essa stessa unicamente casi del genere. 73 È dunque senza disattendere i metodi di interpretazione del diritto dell’Unione invocati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del primo motivo della sua impugnazione che il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 di tale sentenza, che un fenomeno di abbondanti precipitazioni comportante un accumulo di acque piovane come quello che ha sommerso i livelli - 4 e - 5 dell’edificio KAD, è coperto dal termine «inondazione» utilizzato all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. 74 Di conseguenza, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] dedotto in via principale nell’ambito del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. 75 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento dedotto in via subordinata dal [OSCURATO:PERSONA], vertente su uno snaturamento dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, occorre ricordare che un siffatto snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 86 ). 76 Orbene, è sufficiente constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non deduce elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un siffatto snaturamento, ma si limita a rimettere in discussione l’interpretazione, che esso qualifica come «eccessivamente estensiva» adottata dal Tribunale.

Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza costante richiamata ai punti 66 e 67 della presente sentenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile. 77 Dalla motivazione che precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

Sul secondo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 78 Con il suo secondo motivo d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da una contraddizione nella sua motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe considerato, ai punti da 78 a 89 di tale sentenza, che l’origine di un’inondazione non è un criterio valido per definire il termine «inondazione» nel contesto del contratto MRC.

Il Tribunale avrebbe erroneamente aderito, ai punti da 91 a 96 di detta sentenza, alla posizione della Axa e a. secondo cui un’inondazione trae origine da un evento naturale esterno al bene assicurato, contrariamente ai danni da acqua che sarebbero generalmente coperti dalle polizze assicurative. 79 Le convenute contestano la fondatezza di tale argomentazione. – Giudizio della Corte 80 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenza del 1o dicembre 2016, Klement/EUIPO, C‑642/15 P , EU:C:2016:918 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 marzo 2020, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/18 P , EU:C:2020:156 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 81 Come è stato indicato al punto 70 della presente sentenza, il Tribunale ha individuato, ai punti da 78 a 82 della sentenza impugnata, una definizione del termine «inondazione» nel senso corrente di tale termine, non trovando nel contratto MRC una definizione che dimostrasse che le parti di tale contratto avessero inteso conferire a detto termine un significato più stretto del suo senso comune. 82 Ai punti da 83 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il contesto in cui è inserito il termine «inondazione» all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC.

In tale contesto, esso ha precisato, al punto 85 di tale sentenza, che un’«inondazione può avere molteplici cause» e, al punto 86 di quest’ultima, che un’«inondazione può avere cause diverse, quali lo straripamento di un corso d’acqua, forti precipitazioni, lo straripamento di una riserva idrica superficiale o sotterranea a seguito dell’innalzamento delle falde freatiche, o il cedimento di un’opera di ingegneria civile come una diga o uno sbarramento».

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 87 di detta sentenza, che non vi era «alcuna valida ragione per ritenere che [l’articolo] I.15.1.1 del contratto MRC riguardasse solo alcune delle diverse cause che possono essere all’origine di un’inondazione, senza precisare quali».

Secondo il Tribunale, in assenza di qualsiasi definizione della nozione di «inondazione» in tale contratto, si doveva ritenere che tale nozione non fosse stata oggetto di alcuna restrizione. 83 Ai punti da 91 a 96 della medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’interpretazione della nozione di «inondazione» da esso adottata consente di distinguere tra un’«inondazione» e i «danni da acqua», dato che un’«inondazione» trae origine da un evento naturale esterno al bene assicurato, indipendentemente dal fatto che tale evento sia qualificato come catastrofe naturale o meno, mentre, per quanto riguarda i «danni da acqua», come una rottura di tubature, ad esempio, tale elemento esterno manca. 84 Contrariamente alle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA], tale motivazione non può essere considerata contraddittoria.

Infatti, mentre ai punti da 78 a 89 della sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a ricordare che un’inondazione può trovare origine in cause diverse, senza limitarle a quelle addotte dal [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 91 a 96 di tale sentenza esso ha distinto la nozione di «inondazione» da quella di «danni da acqua» basandosi sul criterio relativo al carattere esterno al bene assicurato dell’evento all’origine del danno e non all’origine «naturale» o meno di tale evento. 85 Ne consegue che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto basato su una lettura erronea di tale sentenza. 86 Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 87 Con il suo terzo motivo d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver travisato fatti ed elementi di prova importanti, contenuti nella relazione peritale, nel ragionamento sotteso alla sua constatazione secondo cui i danni causati all’edificio KAD erano dovuti a un’inondazione e non a un rischio inerente al cantiere. 88 In primo luogo, ai punti 86, 89 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione del termine «inondazione».

Tale istituzione afferma che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, essa non ha in alcun modo sostenuto che tale termine riguardasse solo le inondazioni risultanti dalla tracimazione di un corso d’acqua e, pertanto, escludesse le inondazioni causate da piogge intense. 89 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe travisato i fatti affermando, al punto 95 della sentenza impugnata, che, secondo le constatazioni della perizia, l’accumulo delle acque piovane al sottosuolo dell’edificio in costruzione era «associato ad un’impossibilità per il sistema sotterraneo di tubature di evacuare questa importante portata d’acqua». [OSCURATO:PERSONA] afferma, al riguardo, che la relazione peritale ha accertato che le acque sono state trattenute in un locale del cantiere e non hanno neppure potuto essere dirette verso il sistema sotterraneo di tubature a causa dei problemi tecnici inerenti al cantiere, in particolare un difetto di programmazione delle pompe di sollevamento. 90 In terzo luogo, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato la constatazione della relazione peritale secondo cui il sinistro si è verificato quando «la grande opera si trovava in uno stato qualificabile come quasi completo (struttura portante tetto)», e, ciò, per respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’edificio KAD avrebbe subito danni a causa di un rischio inerente al cantiere, dato che si trattava di un edificio in costruzione, che non era completamente chiuso e protetto contro la pioggia.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la relazione peritale cui il Tribunale si è richiamato non afferma affatto che la costruzione dell’edificio fosse talmente avanzata che quest’ultimo non era più soggetto ai rischi di cantiere, quali i danni da acqua a seguito di forti piogge. 91 Le convenute contestano la fondatezza di tale argomentazione. – Giudizio della Corte 92 Analogamente a quanto ricordato al punto 75 della presente sentenza, un travisamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 93 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito travisamento della posizione del [OSCURATO:PERSONA] relativa alla portata del termine «inondazione», è sufficiente rilevare che, anche supponendo che tale travisamento sia dimostrato, esso non potrebbe rimettere in discussione l’interpretazione di tale termine fatta propria dal Tribunale ai punti 86, 89 e 94 della sentenza impugnata.

Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante. 94 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito travisamento che inficerebbe il punto 95 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che il fatto che la perizia non menzioni l’impossibilità per il sistema sotterraneo di tubature di evacuare le acque piovane, anche supponendolo accertato, non è sufficiente per rimettere in discussione la constatazione cui è giunto il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, secondo cui un fenomeno come un accumulo di abbondanti precipitazioni costituisce un caso di «inondazione» ai sensi dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. 95 Infatti, dai punti da 85 a 87 di tale sentenza risulta, in particolare, che le ragioni per le quali le acque accumulate non hanno potuto essere evacuate non hanno alcuna incidenza sull’interpretazione del termine «inondazione» accolta dal Tribunale. 96 Pertanto, anche l’argomento basato su un travisamento delle conclusioni della perizia deve essere respinto in quanto inoperante. 97 In terzo luogo, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha travisato, al punto 109 della sentenza impugnata, le constatazioni della relazione peritale, secondo le quali il sinistro si era verificato quando «la grande opera si [trovava] in uno stato qualificabile come quasi completo (struttura portante tetto)», è sufficiente rilevare che tale istituzione si limita a rimettere in discussione le conclusioni e le valutazioni di fatto che il Tribunale ha compiuto sulla base di tali constatazioni.

Tale parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. 98 Da quanto precede risulta che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, inoperante e, in parte, irricevibile. 99 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione principale deve essere integralmente respinta.

Sull’impugnazione incidentale Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 100 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione incidentale in quanto la NN non soddisfa la condizione prevista all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui un’impugnazione può essere proposta «da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni». 101 Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce del sistema di mezzi di ricorso istituito dai Trattati, la proposizione di un’impugnazione incidentale dinanzi alla Corte non è compatibile con la proposizione parallela di un’opposizione dinanzi al Tribunale. 102 Ad abundantiam , il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, poiché la NN non ha la qualità di parte autorizzata a depositare una comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, essa non avrebbe neppure la legittimazione a proporre un’impugnazione incidentale, riservata, ai sensi dell’articolo 176 di tale regolamento, alle «parti menzionate dall’articolo 172 [di detto] regolamento». 103 La NN, dal canto suo, contesta l’applicabilità all’impugnazione incidentale dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto tale mezzo di ricorso sarebbe previsto solo dal regolamento di procedura della Corte.

Orbene, l’articolo 176 di tale regolamento attribuirebbe il diritto di presentare un’impugnazione incidentale alle «parti menzionate dall’articolo 172 [di detto] regolamento», vale a dire qualsiasi «part[e] nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbi[a] interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 104 Nel caso di specie, la NN avrebbe un interesse a vedersi svincolata dalla condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale.

Il fatto che la sua impugnazione incidentale riguardi i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, mentre l’impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] riguarda i punti 2 e 4 di tale dispositivo, non inciderebbe sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale, dal momento che quest’ultima può vertere su una decisione del Tribunale distinta da quella impugnata con l’impugnazione principale. 105 La NN precisa, inoltre, che i motivi della sua opposizione avverso la sentenza impugnata e quelli della sua impugnazione incidentale sono diversi, in quanto i primi coincidono con quelli presentati dalla Axa e a. nell’ambito del procedimento di primo grado e i secondi vertono su una violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Giudizio della Corte 106 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 172 e dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la presentazione di un’impugnazione incidentale è subordinata alla duplice condizione che il suo autore sia stato «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» e che egli abbia «un interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 107 Conformemente all’articolo 176, paragrafo 2, e all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento, l’impugnazione incidentale deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, le cui conclusioni tendono all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale basandosi su motivi e argomenti di diritto distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/21 P , EU:C:2023:666 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 108 Nel caso di specie, si deve constatare che le condizioni ricordate ai punti 106 e 107 della presente sentenza sono soddisfatte.

Da un lato, come risulta dai punti 58 e 59 di tale sentenza, la NN è una parte autorizzata a depositare una comparsa di risposta, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte.

Dall’altro lato, la NN ha proposto la sua impugnazione incidentale con un atto distinto e nel rispetto dei termini fissati dall’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento.

Tale impugnazione incidentale, diretta all’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, è fondata, conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, di detto regolamento, su motivi e argomenti distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta della NN all’impugnazione principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], che verte sui punti 2 e 4 di tale dispositivo. 109 Ciò premesso, è pacifico che la NN ha proposto parallelamente un’opposizione dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta altresì all’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, pronunciata in contumacia nei suoi confronti. 110 Orbene, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che la proposizione di un’opposizione esperita dalla parte contumace dinanzi al Tribunale, comportando l’effetto di riaprire il procedimento dinanzi a quest’ultimo, implica che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta opposizione, non può essere considerata come conclusiva del procedimento, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che, di conseguenza, l’impugnazione proposta avverso tale sentenza è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punti 31 e 32 ). 111 Per gli stessi motivi, tale giurisprudenza deve estendersi all’ipotesi di una pluralità di parti convenute dinanzi al Tribunale, tra cui quella che si sia astenuta dal depositare conclusioni scritte e abbia proposto un’opposizione avverso la sentenza pronunciata.

In tale ipotesi, la procedura di opposizione ha l’effetto di riaprire il procedimento sui punti del dispositivo della decisione del Tribunale oggetto di tale procedimento e, pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, non si può ritenere che tale decisione abbia concluso il procedimento su tali punti, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 112 Di conseguenza, l’impugnazione incidentale proposta dalla NN deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulle spese 113 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 114 Poiché NN è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale e il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della medesima alle spese, occorre condannarla alle spese afferenti all’impugnazione incidentale.

Per contro, poiché la Axa e a. nonché la NN non hanno chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nella sua impugnazione principale, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA nonché la [OSCURATO:PERSONA]--[OSCURATO:PERSONA] NV si fanno carico delle loro spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] NV è condannata alle spese afferenti all’impugnazione incidentale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0766 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Pluralità di parti convenute nel procedimento di primo grado – Sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di una di tali parti e oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione proposta contro tale sentenza – Presupposti – Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità della comparsa di risposta ad un’impugnazione proposta dalla parte condannata in contumacia in primo grado – Articolo 172 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione incidentale proposta dalla parte condannata in contumacia la quale ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale – Articolo 176, paragrafo 1, e articolo 178 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità – Clausola compromissoria – Articolo 272 TFUE – Contratto di assicurazione concluso dal [OSCURATO:PERSONA] europeo – Clausola di esclusione dei danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione – Portata» Nella causa C‑766/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato inizialmente da E. Paladini e B. Schäfer, successivamente da A. Caiola ed E. Paladini, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Bertrange (Lussemburgo), [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Leudelange (Lussemburgo), [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] NV , con sede in ’s-Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da C. Collarini e S. Denu, avvocati, convenute in primo grado LA CORTE (Terza Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2024, vista l’ordinanza di riapertura della fase orale del procedimento in data 20 marzo 2024 e a seguito dell’udienza del 17 aprile 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede l’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( T‑384/19 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:630 ), con i quali quest’ultimo ha respinto il suo ricorso, fondato sull’articolo 272 TFUE, contro la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: «la Axa e a.»), diretto a condannarle a pagare al [OSCURATO:PERSONA] le spese relative a danni causati all’edificio [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«edificio KAD»), sito a Lussemburgo, da acque piovane del cantiere di costruzione di tale edificio, in base al contratto di assicurazione «Multirischi cantiere» (in prosieguo: il «contratto MRC»), concluso il 3 aprile 2012 tra, da un lato, la Axa e a. nonché la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «NN»), e, dall’altro, l’Unione europea, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2 Con la sua impugnazione incidentale, la NN chiede l’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale l’ha condannata, in contumacia, a pagare al [OSCURATO:PERSONA], a titolo del contratto MRC, la somma di EUR 79653,89 oltre agli interessi legali di mora. Contesto normativo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea 3 L’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue: «Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. (...)». 4 Ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto: «Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (...) (...)». Regolamento di procedura della Corte 5 L’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, rubricato «Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta», così dispone: «Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 176 di tale regolamento, rubricato «Impugnazione incidentale»: «1.   Le parti menzionate dall’articolo 172 del presente regolamento possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta. 2.   L’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta». 7 L’articolo 178 di detto regolamento, rubricato «Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione incidentale», è così formulato: «1.   Le conclusioni dell’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale. (...) 3.   I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Essi devono essere distinti dai motivi e argomenti dedotti nella comparsa di risposta». Regolamento di procedura del Tribunale 8 L’articolo 1 del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Definizioni», al paragrafo 1 così dispone: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: (...) c) i termini “parte” e “parti”, utilizzati senza nessun’altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti; (...)». 9 L’articolo 123 di tale regolamento, rubricato «Sentenze in contumacia», così dispone: «1.   Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall’articolo 81, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 45, secondo comma, dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni. 2.   Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio. 3.   Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto. 4.   La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l’esecuzione fino a che abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 166 o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze. Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest’ultima». 10 Ai sensi dell’articolo 163 di detto regolamento, rubricato «Sospensione del procedimento»: «Quando un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e una delle domande disciplinate dal presente capo, fatta eccezione per le domande previste dagli articoli 164 e 165, riguardano la stessa decisione del Tribunale, il presidente, sentite le parti, può decidere di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia sull’impugnazione». 11 L’articolo 166 di tale regolamento di procedura, rubricato «Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia», prevede quanto segue: «1.   Conformemente all’articolo 41 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione. 2.   L’opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. (...) 3.   Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte. (...) 5.   Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. (...)». Il contratto MRC 12 In forza dell’articolo I.12.3.1.1 del contratto MRC, sono in particolare escluse dalle garanzie previste da tale contratto le perdite e i danni dovuti al mancato rispetto delle regole dell’arte, nella misura in cui tali violazioni sono state tollerate o non potevano essere ignorate da qualsiasi assicurato o da qualsiasi persona avente potere di direzione per i lavori assicurati, in particolare i responsabili tecnici del cantiere. 13 Ai sensi degli articoli I.13.2 e I.13.2.1 di tale contratto, l’analisi delle origini, responsabilità ed entità del sinistro nonché la valutazione dell’importo dei danni sono effettuate da un perito nominato e pagato dall’assicuratore. In caso di disaccordo sulle conclusioni della perizia, l’assicurato ha la possibilità di far effettuare una controperizia. 14 Conformemente all’articolo I.15.1.1 del medesimo contratto, quest’ultimo non garantisce, in particolare, i danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un caso di inondazione, di esondazione di corsi d’acqua superficiali o di acque sotterranee, di insufficiente scarico di acqua attraverso le fognature e di qualsiasi calamità naturale, salvo diverso accordo. 15 Ai sensi dell’articolo I.18.1 del contratto MRC, «[a]l presente contratto si applica il diritto dell’Unione europea integrato dalla legge lussemburghese». 16 L’articolo I.19 di tale contratto, rubricato «Clausola attributiva di competenza», così dispone: «Qualsiasi controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il contraente relativa al presente contratto che non abbia potuto essere oggetto di composizione amichevole è sottoposta al Tribunale, organo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, [TFUE]». 17 Ai sensi dell’articolo II.1 di tale contratto, la nozione di «calamità naturali» riguarda «esondazioni, inondazioni, maree, frane e, salvo accordo contrario, terremoti». Fatti 18 I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 23 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere riassunti come segue. 19 Nell’ambito dei lavori intrapresi ai fini dell’ampliamento e dell’adeguamento dell’edificio KAD, nel 2011 il [OSCURATO:PERSONA] ha indetto una gara d’appalto diretta alla stipulazione di una polizza assicurativa «Multirischi cantiere» e un’assicurazione a copertura delle responsabilità civili. 20 All’esito di tale procedura, è stata accolta l’offerta redatta sulla base di quella proposta dalla Axa e a. nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, la quale è stata successivamente assorbita dalla NN (in prosieguo, congiuntamente: le «convenute in primo grado»). 21 Il 3 aprile 2012 l’Unione, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], ha stipulato il contratto MRC con le convenute in primo grado. Tale contratto designa la [OSCURATO:PERSONA] quale coassicuratore delegatario. 22 A seguito delle forti precipitazioni avvenute il 27 e 30 maggio 2016, le acque piovane del cantiere di costruzione dell’edificio KAD si sono parzialmente infiltrate nel piano interrato dell’edificio in costruzione, causando un accumulo di acqua e creando un’atmosfera umida in locali nei quali erano già installate attrezzature tecniche, che hanno quindi subito danni. 23 Il 30 maggio 2016, l’impresa incaricata delle grandi opere in tale cantiere ha presentato una dichiarazione di sinistro presso l’intermediario assicurativo, riguardo ai fatti descritti al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coassicuratore delegatario, ha nominato un esperto e lo ha incaricato delle indagini d’uso. 24 Con lettera del 15 luglio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di ritenere, alla luce delle informazioni e degli elementi tecnici risultanti dalle perizie preliminari e complementari redatte in esito a due visite peritali, che il sinistro in questione non fosse coperto dal contratto MRC. 25 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l’articolo I.15.1.1 del contratto MRC non copriva i danni connessi direttamente o indirettamente a un caso di inondazione o di insufficiente evacuazione delle acque attraverso le fognature. In secondo luogo, il sinistro sarebbe stato prevedibile e risulterebbe da una violazione flagrante delle regole dell’arte, cosicché anche le perdite e i danni da esso derivanti erano esclusi dalla copertura assicurativa, conformemente all’articolo I.12.3.1.1 di tale contratto. 26 Il 21 novembre 2017, a seguito di scambi scritti e di una riunione con i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alle convenute in primo grado, basandosi su una stima provvisoria dei danni, alla quale detta società ha risposto il 20 dicembre 2017, reiterando un’eccezione di inammissibilità. 27 Avendo ricevuto la relazione finale dell’esperto tecnico dell’ufficio di controllo Luxcontrol, incaricato di effettuare la verifica del materiale tecnico installato e immagazzinato nei locali interessati dal sinistro, ivi incluso l’elenco delle attrezzature da sostituire, il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 28 novembre 2018, ha rinnovato tale diffida, indicando che i danni subiti e accertabili erano stimati in EUR 800624,33 al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 28 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2019, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE, con il quale ha chiesto al Tribunale di: – dichiarare che i danni causati dall’acqua al cantiere di costruzione dell’edificio KAD in occasione delle forti precipitazioni verificatesi il 27 e il 30 maggio 2016 rientrano nell’ambito di applicazione del contratto MRC; – per l’effetto, condannare le convenute in primo grado a pagargli le somme richieste, nella misura di EUR 779902,87, ed in particolare: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 50% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 389951,44; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 20% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155980,57; – condannare [OSCURATO:PERSONA] SA a rimborsare il 20% dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155980,57; – condannare la NN a pagare il 10% del suddetto importo, ossia EUR 77990,29; – condannare le convenute in primo grado a versarle gli interessi legali di mora per il ritardo nel pagamento di tali importi, decorrenti dal 22 dicembre 2017, ad un tasso pari alla somma del tasso d’interesse sulla linea principale di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti; – in subordine, nel caso in cui le prime due domande non fossero accolte, condannare in solido le convenute in primo grado al pagamento dei danni causati dall’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo I.13.2 del contratto MRC, ossia EUR 779902,87; – condannare le convenute in primo grado a pagargli le spese di perizia, nella misura di EUR 16636, ed in particolare: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 50% del suddetto importo, ossia EUR 8318; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 20% del suddetto importo, ossia EUR 3327,20; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il 20% del suddetto importo, ossia EUR 3327,20; – condannare la NN a pagare il 10% del suddetto importo, ossia EUR 1663,60; – condannare le convenute in primo grado a versargli gli interessi legali di mora per il ritardo nel pagamento di tali importi, decorrenti dal 22 dicembre 2017, ad un tasso pari alla somma del tasso d’interesse sulla linea principale di rifinanziamento applicata dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali, e – condannare la convenuta in primo grado alle spese. 29 Informata dell’assorbimento della [OSCURATO:PERSONA] da parte della NN, la cancelleria del Tribunale, con lettera del 13 gennaio 2020, ha notificato a quest’ultima l’atto di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fissandole un termine per la presentazione della propria comparsa di risposta. La NN non ha presentato una comparsa di risposta entro il termine impartito. 30 Il 26 giugno 2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di constatare che alla NN era stata regolarmente data la possibilità di difendersi e di accogliere le sue conclusioni dirette contro tale società, sulla base dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La cancelleria ha notificato tale domanda alla NN, precisando che, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, essa non sarebbe intervenuta nel giudizio in contumacia e che le sarebbe stata notificata solo la decisione che avrebbe definito il giudizio. 31 Il Tribunale ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e, ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato la NN in contumacia a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 79653,89 e i relativi interessi legali di mora, a decorrere dal 22 dicembre 2017, nonché a sopportare le spese relative al procedimento in contumacia che la riguardava. 32 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2021, la NN ha proposto opposizione contro i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata. Con decisione del 10 gennaio 2022, il Tribunale ha sospeso tale procedimento di opposizione fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce il giudizio nella presente impugnazione. 33 Per quanto riguarda, invece, i capi delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] diretti avverso la Axa e a., il Tribunale ha dichiarato, al punto 94 della sentenza impugnata, che, alla luce dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, letto alla luce delle altre disposizioni di tale contratto e del contesto in cui esso è stato concluso, non occorreva interpretare in senso restrittivo il termine «inondazione». Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 111 della sentenza impugnata, che la Axa e a. avevano potuto a giusto titolo opporre al [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione di garanzie per i danni direttamente o indirettamente connessi a un caso di inondazione, di cui a detto articolo I.15.1.1. 34 Di conseguenza, ai punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso riguardava la Axa e a. e ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla Axa e a. Conclusioni delle parti nell’impugnazione principale e nell’impugnazione incidentale 35 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – rinviare la causa al Tribunale; – riservare le spese, ad eccezione di quelle oggetto del punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata; – in via subordinata: – annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché – accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Axa e a. 36 Le convenute chiedono che la Corte voglia: – in via principale: – respingere la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – respingere, di conseguenza, la sua domanda diretta a riservare le spese di cui al punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata; – in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] annullando i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, nonché – in ulteriore subordine, respingere le domande del [OSCURATO:PERSONA] contro la Axa e a. sulla base degli argomenti presentati da queste ultime in primo grado e statuire conformemente alle conclusioni del controricorso e della controreplica da esse presentate in primo grado. 37 Con la sua impugnazione incidentale, la NN chiede che la Corte voglia: – dichiarare ricevibile e fondata l’impugnazione incidentale e, di conseguenza, annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 38 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale; – in subordine, dichiarare infondata l’impugnazione incidentale, e – condannare la NN alle spese dell’impugnazione incidentale. Riapertura della fase orale del procedimento 39 L’avvocato generale è stato sentito nelle sue prime conclusioni il 18 gennaio 2024. Lo stesso giorno, la Corte ha pronunciato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ). Al punto 31 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, poiché la presentazione di un’opposizione comporta la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale, non si può considerare che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta opposizione, abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa ne ha quindi dedotto, al punto 32 di quest’ultima, che l’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata in contumacia e oggetto d’opposizione è irricevibile. 40 Con ordinanza del 20 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑766/21 P , EU:C:2024:321 ), la Corte ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento e lo svolgimento di un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, affinché le parti potessero esprimere il loro punto di vista in merito alle eventuali ripercussioni della sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), sulla ricevibilità dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 41 In seguito a tale udienza di discussione, tenutasi il 17 aprile 2024, e alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale all’udienza del 6 giugno 2024, la fase orale del procedimento è stata chiusa. Sull’impugnazione principale Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 42 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), non incide sulla ricevibilità dell’impugnazione con cui esso chiede l’annullamento dei punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, mentre nella causa che ha dato luogo a tale sentenza la Corte era investita di una domanda di annullamento della sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022, SC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑242/17 RENV , EU:T:2022:637 ), in cui quest’ultimo si era pronunciato in contumacia nei confronti di un’unica parte convenuta, la sentenza impugnata è stata pronunciata in contumacia nei confronti di una sola delle quattro parti convenute, precisamente la NN. Ne deriverebbe che tale impugnazione, la quale è diretta avverso tali punti del dispositivo pronunciati a seguito di una discussione in contraddittorio, i quali non possono essere oggetto di opposizione, è ricevibile. 43 Dai punti 31, 33 e 35 della sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), risulterebbe che solo i punti del dispositivo di una sentenza che sono stati oggetto di opposizione implicano l’irricevibilità dell’impugnazione diretta al loro annullamento, poiché, a causa di detta opposizione, tale impugnazione non riguarderebbe una «decisione che conclude il procedimento» ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’articolo 163 del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede la possibilità, per il presidente del Tribunale, nel caso in cui un’impugnazione dinanzi alla Corte e un’opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia riguardino la stessa decisione del Tribunale, di sospendere il procedimento di opposizione fino alla pronuncia della Corte sull’impugnazione. 44 Le convenute, dal canto loro, sostengono che l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, alla luce dei principi derivanti dalla sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC ( C‑785/22 P , EU:C:2024:52 ), dai quali risulterebbe che una sentenza del Tribunale che è oggetto di opposizione, e che pertanto non è definitiva, può essere oggetto di impugnazione solo dopo la chiusura del procedimento di opposizione. 45 Tali principi, che consentirebbero di mantenere l’unità della controversia evitando procedimenti paralleli e il rischio di decisioni contraddittorie, si imporrebbero nella presente causa, in cui esiste un unico procedimento e in cui la controversia deriva da un unico contratto. Giudizio della Corte 46 In primo luogo, dall’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte solo contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. L’impugnazione dev’essere proposta entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata. 47 Da tale disposizione risulta che l’impugnazione è ricevibile solo se è diretta contro una decisione definitiva, nei confronti della quale non rimanga aperta nessun’altra via di ricorso (sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punto 29 ). 48 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astenga dal depositare conclusioni scritte, la sentenza è «pronunziata in sua contumacia» e può essere oggetto di un’opposizione di tale parte. 49 Da tale articolo risulta che una sentenza è pronunciata in contumacia solo nei confronti della parte o delle parti che si siano astenute dal depositare conclusioni scritte nelle forme e nei termini prescritti. Il diritto di proporre opposizione avverso tale sentenza è quindi consentito solo a tale o a tali parti contumaci, al fine di consentire loro di essere sentite conformemente al principio del contraddittorio. 50 Pertanto, nel caso di una controversia che coinvolga una sola parte convenuta, la Corte ha dichiarato che il procedimento di opposizione avviato contro tale sentenza non consente di considerare che tale sentenza abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che, di conseguenza, l’impugnazione proposta avverso detta sentenza è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punti 31 e 32 ). 51 Per contro, quando la sentenza del Tribunale è pronunciata a seguito di una discussione in contraddittorio tra talune parti e in contumacia nei confronti di un’altra parte convenuta, l’opposizione è esperibile solo da quest’ultima, avverso i soli punti del dispositivo di tale sentenza che la riguardano. Gli altri punti del dispositivo di detta sentenza che riguardano le parti convenute diverse da tale parte convenuta contumace costituiscono una decisione che«conclud[e] il procedimento» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non possono essere oggetto di opposizione. Tuttavia, essi possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. 52 Nel caso di specie, è pacifico che i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata riguardano esclusivamente la Axa e a., i quali hanno depositato conclusioni scritte dinanzi al Tribunale. Ne consegue che tali punti non possono essere oggetto di alcuna opposizione e che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui è diretta contro tali punti, è ricevibile. Sulla ricevibilità del controricorso della NN Argomenti delle parti 53 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della comparsa di risposta all’impugnazione principale, nella parte in cui proviene dalla NN, parte contumace in primo grado. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la NN non avrebbe «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte. L’accoglimento dell’impugnazione principale, che riguarda solo i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, procurerebbe un beneficio solo alla Axa e a., e non alla NN, che sarebbe interessata solo dai punti 1 e 3 di tale dispositivo. 54 La NN sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare dell’analisi effettuata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la Axa e a. avevano giustamente opposto al [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione prevista dall’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. Essa dovrebbe, di conseguenza, al pari di Axa e a., poter contestare l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui esso contesta tale valutazione del Tribunale. Giudizio della Corte 55 Ai sensi dell’articolo 172, prima frase, del regolamento di procedura della Corte, «[l]e parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione». 56 Da tale formulazione risulta che la presentazione di una comparsa di risposta all’impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale deve rispettare, oltre al termine di due mesi previsto da tale disposizione, due condizioni cumulative. Da un lato, la comparsa di risposta deve essere presentata da una «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» e, dall’altro, tale parte deve avere un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 57 Inoltre, sebbene la nozione di «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» non sia definita dal regolamento di procedura della Corte, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che i termini «parte» e «parti» designano ciascuna delle parti in causa, inclusi gli intervenienti. 58 Nel caso di specie, occorre in primo luogo sottolineare che la circostanza che la NN sia stata condannata in contumacia non può incidere sulla sua qualità di «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale», dato che essa era una «parte» nel procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale. La presente impugnazione è stata così notificata alla NN, al pari delle altre parti in causa dinanzi al Tribunale, con una decisione del presidente della Corte del 26 gennaio 2022, in applicazione dell’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 59 In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui la NN deve avere un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione», è pacifico che l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] riguardi unicamente i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, i quali non riguardano la NN. 60 Tuttavia, nell’ambito dell’esame di tale impugnazione, la Corte è chiamata a valutare l’eventuale esistenza di errori di diritto commessi dal Tribunale per giungere alla conclusione che l’accumulo di acque piovane abbondanti ai livelli - 4 e - 5 del sottosuolo dell’edificio KAD rientrava nella nozione di «inondazione» ai sensi dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC e che, pertanto, la Axa e a. potevano legittimamente opporre alla domanda di risarcimento del sinistro formulata dal [OSCURATO:PERSONA] la clausola di esclusione di garanzie prevista da tale articolo. 61 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 56 a 58 delle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, la Corte potrebbe quindi essere indotta a compiere valutazioni che possano incidere sull’esito dell’opposizione proposta dalla NN dinanzi al Tribunale al fine di contestare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, e il cui procedimento è attualmente sospeso in attesa della pronuncia della presente sentenza. 62 Ne consegue che la NN ha un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte e che, pertanto, la sua comparsa di risposta all’impugnazione principale è ricevibile. Nel merito 63 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo deduce tre motivi d’impugnazione. Il primo motivo d’impugnazione verte, in via principale, su una violazione dei principi di interpretazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda il termine «inondazione» e, in subordine, su uno snaturamento della clausola del contratto MRC che esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, in particolare, i danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un «caso di inondazione». Il secondo motivo verte su un errore di diritto relativo alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo verte su un travisamento dei fatti e degli elementi di prova. Sul primo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 64 Con il suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma, in via principale, che il Tribunale, basandosi sul significato corrente del termine «inondazione» che appare all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, senza tener conto del contesto in cui tale termine si inserisce, né degli obiettivi di tale contratto, ha violato i principi di interpretazione del diritto dell’Unione e, più specificamente, il principio secondo cui i termini contenuti in una disposizione derogatoria devono essere interpretati restrittivamente nonché il principio di interpretazione sistematica. In subordine, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha snaturato la clausola di esclusione di garanzie prevista da tale articolo I.15.1.1, in quanto l’ha interpretata in modo eccessivamente estensivo. 65 Le convenute fanno valere che, con il pretesto di un asserito errore di diritto, il primo motivo mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione fattuale di tale clausola, svolta dal Tribunale. Poiché la Corte non sarebbe competente a procedere a un siffatto controllo nell’ambito di un’impugnazione, tale motivo sarebbe irricevibile. – Giudizio della Corte 66 In via preliminare, occorre ricordare che solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti sottopostigli, nonché a valutare gli elementi di prova ammessi. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi, salvo il caso di un loro travisamento, non costituiscono quindi una questione di diritto, soggetta come tale al sindacato della Corte (sentenza del 29 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/ANKO, C‑78/14 P , EU:C:2015:732 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 67 Occorre altresì ricordare che l’esame, da parte del Tribunale, di una clausola contrattuale non può essere qualificato come interpretazione del diritto e non può, pertanto, essere oggetto di un controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione senza con ciò invadere la competenza del Tribunale ad accertare i fatti. Un’asserita violazione del diritto dell’Unione applicabile a un contratto è, per contro, soggetta a tale controllo (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, ERCEA/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/19 P , EU:C:2021:23 , punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata). 68 Pertanto, indipendentemente dalla questione se il Tribunale fosse tenuto ad applicare metodi di interpretazione propri del diritto dell’Unione nell’ambito di una controversia vertente non già sull’interpretazione di tale diritto, bensì sull’applicazione di una clausola contrattuale, occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione di tali metodi basandosi sul rinvio fatto al diritto dell’Unione all’articolo I.18.1 del contratto MRC. Il primo motivo da esso dedotto a sostegno della sua impugnazione è, di conseguenza, ricevibile. 69 Nel caso di specie, in applicazione di tali metodi interpretativi, il Tribunale si è correttamente interrogato sul significato e sulla portata che le parti del contratto hanno voluto dare al termine «inondazione», facendo riferimento al contesto e alle disposizioni del contratto MRC. Esso ha quindi proceduto, ai punti da 77 a 111 della sentenza impugnata, ad un esame dettagliato dell’applicabilità, nelle circostanze della presente controversia, della clausola di esclusione delle garanzie del contratto MRC di cui all’articolo I.15.1.1 di tale contratto ai danni che si ricollegano direttamente o indirettamente a un caso di inondazione. 70 Ai punti da 78 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato una definizione del termine «inondazione» secondo il suo significato corrente, non trovando una definizione di tale termine nel contratto MRC che indicasse che le parti di quest’ultimo avessero inteso conferire a detto termine un significato più restrittivo rispetto al suo senso comune. Esso ha sottolineato, anzitutto, al punto 78 di tale sentenza, che il contratto MRC non conteneva alcuna definizione del termine «inondazione» e che occorreva, pertanto, riferirsi al senso comune di tale termine esaminando il contesto nel quale si inserisce tale clausola, per determinare la volontà comune delle parti di tale contratto. Il Tribunale ha poi aggiunto, al punto 81 di detta sentenza, che, se l’intenzione delle parti di tale contratto fosse stata quella di restringere la portata e il significato del termine «inondazione», sarebbe stata inserita nel contratto una definizione chiara di tale termine. Infine, al punto 82 della medesima sentenza, il Tribunale ha accolto una definizione del termine «inondazione» facendo riferimento a definizioni di tale termine contenute in due dizionari diversi. 71 Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. In effetti, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA], la portata della copertura dei rischi del contratto MRC non risulta da un principio prestabilito. Essa è determinata dalla volontà concordante delle parti di tale contratto, le quali hanno convenuto, nel caso di specie, di definire l’ambito di applicazione delle garanzie offerte da tale contratto mediante clausole di esclusione. Tali clausole non possono essere qualificate come «deroghe» che, in quanto tali, si presume debbano essere soggette a un principio di interpretazione restrittiva, poiché nessun principio di copertura integrale dei rischi è stato elaborato né dal contratto MRC, nonostante la sua denominazione, né da una disposizione del diritto dell’Unione che il [OSCURATO:PERSONA] non ha, del resto, invocato. 72 A buon diritto il Tribunale ha ricercato, ai punti da 83 a 93 della sentenza impugnata, il significato che le parti del contratto MRC avevano inteso dare al termine «inondazione» ivi contenuto, esaminando tutte le clausole pertinenti nonché il contesto di tale contratto. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, da un lato, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, nell’ambito del suo bando di gara, di inserire una clausola di esclusione nel contratto da stipulare in relazione ai danni direttamente o indirettamente connessi ad un caso di inondazione, dopo aver confermato che l’area in cui si trovava il cantiere dell’edificio KAD era «non inondabile». Dall’altro, esso ha constatato, al punto 90 della sentenza impugnata, che il fatto che il termine «inondazione» figuri anche all’articolo II.1 del contratto MRC, il quale definisce i casi di calamità naturali, non significava tuttavia che i due termini fossero sinonimi e che la nozione di inondazione coprisse essa stessa unicamente casi del genere. 73 È dunque senza disattendere i metodi di interpretazione del diritto dell’Unione invocati dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del primo motivo della sua impugnazione che il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 di tale sentenza, che un fenomeno di abbondanti precipitazioni comportante un accumulo di acque piovane come quello che ha sommerso i livelli - 4 e - 5 dell’edificio KAD, è coperto dal termine «inondazione» utilizzato all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. 74 Di conseguenza, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] dedotto in via principale nell’ambito del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. 75 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento dedotto in via subordinata dal [OSCURATO:PERSONA], vertente su uno snaturamento dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC, occorre ricordare che un siffatto snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 86 ). 76 Orbene, è sufficiente constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non deduce elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un siffatto snaturamento, ma si limita a rimettere in discussione l’interpretazione, che esso qualifica come «eccessivamente estensiva» adottata dal Tribunale. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza costante richiamata ai punti 66 e 67 della presente sentenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile. 77 Dalla motivazione che precede risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile. Sul secondo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 78 Con il suo secondo motivo d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da una contraddizione nella sua motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe considerato, ai punti da 78 a 89 di tale sentenza, che l’origine di un’inondazione non è un criterio valido per definire il termine «inondazione» nel contesto del contratto MRC. Il Tribunale avrebbe erroneamente aderito, ai punti da 91 a 96 di detta sentenza, alla posizione della Axa e a. secondo cui un’inondazione trae origine da un evento naturale esterno al bene assicurato, contrariamente ai danni da acqua che sarebbero generalmente coperti dalle polizze assicurative. 79 Le convenute contestano la fondatezza di tale argomentazione. – Giudizio della Corte 80 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenza del 1o dicembre 2016, Klement/EUIPO, C‑642/15 P , EU:C:2016:918 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 marzo 2020, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/18 P , EU:C:2020:156 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 81 Come è stato indicato al punto 70 della presente sentenza, il Tribunale ha individuato, ai punti da 78 a 82 della sentenza impugnata, una definizione del termine «inondazione» nel senso corrente di tale termine, non trovando nel contratto MRC una definizione che dimostrasse che le parti di tale contratto avessero inteso conferire a detto termine un significato più stretto del suo senso comune. 82 Ai punti da 83 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il contesto in cui è inserito il termine «inondazione» all’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. In tale contesto, esso ha precisato, al punto 85 di tale sentenza, che un’«inondazione può avere molteplici cause» e, al punto 86 di quest’ultima, che un’«inondazione può avere cause diverse, quali lo straripamento di un corso d’acqua, forti precipitazioni, lo straripamento di una riserva idrica superficiale o sotterranea a seguito dell’innalzamento delle falde freatiche, o il cedimento di un’opera di ingegneria civile come una diga o uno sbarramento». Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 87 di detta sentenza, che non vi era «alcuna valida ragione per ritenere che [l’articolo] I.15.1.1 del contratto MRC riguardasse solo alcune delle diverse cause che possono essere all’origine di un’inondazione, senza precisare quali». Secondo il Tribunale, in assenza di qualsiasi definizione della nozione di «inondazione» in tale contratto, si doveva ritenere che tale nozione non fosse stata oggetto di alcuna restrizione. 83 Ai punti da 91 a 96 della medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’interpretazione della nozione di «inondazione» da esso adottata consente di distinguere tra un’«inondazione» e i «danni da acqua», dato che un’«inondazione» trae origine da un evento naturale esterno al bene assicurato, indipendentemente dal fatto che tale evento sia qualificato come catastrofe naturale o meno, mentre, per quanto riguarda i «danni da acqua», come una rottura di tubature, ad esempio, tale elemento esterno manca. 84 Contrariamente alle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA], tale motivazione non può essere considerata contraddittoria. Infatti, mentre ai punti da 78 a 89 della sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a ricordare che un’inondazione può trovare origine in cause diverse, senza limitarle a quelle addotte dal [OSCURATO:PERSONA], ai punti da 91 a 96 di tale sentenza esso ha distinto la nozione di «inondazione» da quella di «danni da acqua» basandosi sul criterio relativo al carattere esterno al bene assicurato dell’evento all’origine del danno e non all’origine «naturale» o meno di tale evento. 85 Ne consegue che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto basato su una lettura erronea di tale sentenza. 86 Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo d’impugnazione – Argomenti delle parti 87 Con il suo terzo motivo d’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver travisato fatti ed elementi di prova importanti, contenuti nella relazione peritale, nel ragionamento sotteso alla sua constatazione secondo cui i danni causati all’edificio KAD erano dovuti a un’inondazione e non a un rischio inerente al cantiere. 88 In primo luogo, ai punti 86, 89 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione del termine «inondazione». Tale istituzione afferma che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, essa non ha in alcun modo sostenuto che tale termine riguardasse solo le inondazioni risultanti dalla tracimazione di un corso d’acqua e, pertanto, escludesse le inondazioni causate da piogge intense. 89 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe travisato i fatti affermando, al punto 95 della sentenza impugnata, che, secondo le constatazioni della perizia, l’accumulo delle acque piovane al sottosuolo dell’edificio in costruzione era «associato ad un’impossibilità per il sistema sotterraneo di tubature di evacuare questa importante portata d’acqua». [OSCURATO:PERSONA] afferma, al riguardo, che la relazione peritale ha accertato che le acque sono state trattenute in un locale del cantiere e non hanno neppure potuto essere dirette verso il sistema sotterraneo di tubature a causa dei problemi tecnici inerenti al cantiere, in particolare un difetto di programmazione delle pompe di sollevamento. 90 In terzo luogo, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato la constatazione della relazione peritale secondo cui il sinistro si è verificato quando «la grande opera si trovava in uno stato qualificabile come quasi completo (struttura portante tetto)», e, ciò, per respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’edificio KAD avrebbe subito danni a causa di un rischio inerente al cantiere, dato che si trattava di un edificio in costruzione, che non era completamente chiuso e protetto contro la pioggia. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la relazione peritale cui il Tribunale si è richiamato non afferma affatto che la costruzione dell’edificio fosse talmente avanzata che quest’ultimo non era più soggetto ai rischi di cantiere, quali i danni da acqua a seguito di forti piogge. 91 Le convenute contestano la fondatezza di tale argomentazione. – Giudizio della Corte 92 Analogamente a quanto ricordato al punto 75 della presente sentenza, un travisamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 93 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito travisamento della posizione del [OSCURATO:PERSONA] relativa alla portata del termine «inondazione», è sufficiente rilevare che, anche supponendo che tale travisamento sia dimostrato, esso non potrebbe rimettere in discussione l’interpretazione di tale termine fatta propria dal Tribunale ai punti 86, 89 e 94 della sentenza impugnata. Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante. 94 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito travisamento che inficerebbe il punto 95 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che il fatto che la perizia non menzioni l’impossibilità per il sistema sotterraneo di tubature di evacuare le acque piovane, anche supponendolo accertato, non è sufficiente per rimettere in discussione la constatazione cui è giunto il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, secondo cui un fenomeno come un accumulo di abbondanti precipitazioni costituisce un caso di «inondazione» ai sensi dell’articolo I.15.1.1 del contratto MRC. 95 Infatti, dai punti da 85 a 87 di tale sentenza risulta, in particolare, che le ragioni per le quali le acque accumulate non hanno potuto essere evacuate non hanno alcuna incidenza sull’interpretazione del termine «inondazione» accolta dal Tribunale. 96 Pertanto, anche l’argomento basato su un travisamento delle conclusioni della perizia deve essere respinto in quanto inoperante. 97 In terzo luogo, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha travisato, al punto 109 della sentenza impugnata, le constatazioni della relazione peritale, secondo le quali il sinistro si era verificato quando «la grande opera si [trovava] in uno stato qualificabile come quasi completo (struttura portante tetto)», è sufficiente rilevare che tale istituzione si limita a rimettere in discussione le conclusioni e le valutazioni di fatto che il Tribunale ha compiuto sulla base di tali constatazioni. Tale parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. 98 Da quanto precede risulta che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, inoperante e, in parte, irricevibile. 99 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione principale deve essere integralmente respinta. Sull’impugnazione incidentale Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 100 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione incidentale in quanto la NN non soddisfa la condizione prevista all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui un’impugnazione può essere proposta «da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni». 101 Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce del sistema di mezzi di ricorso istituito dai Trattati, la proposizione di un’impugnazione incidentale dinanzi alla Corte non è compatibile con la proposizione parallela di un’opposizione dinanzi al Tribunale. 102 Ad abundantiam , il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, poiché la NN non ha la qualità di parte autorizzata a depositare una comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, essa non avrebbe neppure la legittimazione a proporre un’impugnazione incidentale, riservata, ai sensi dell’articolo 176 di tale regolamento, alle «parti menzionate dall’articolo 172 [di detto] regolamento». 103 La NN, dal canto suo, contesta l’applicabilità all’impugnazione incidentale dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto tale mezzo di ricorso sarebbe previsto solo dal regolamento di procedura della Corte. Orbene, l’articolo 176 di tale regolamento attribuirebbe il diritto di presentare un’impugnazione incidentale alle «parti menzionate dall’articolo 172 [di detto] regolamento», vale a dire qualsiasi «part[e] nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbi[a] interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 104 Nel caso di specie, la NN avrebbe un interesse a vedersi svincolata dalla condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale. Il fatto che la sua impugnazione incidentale riguardi i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, mentre l’impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] riguarda i punti 2 e 4 di tale dispositivo, non inciderebbe sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale, dal momento che quest’ultima può vertere su una decisione del Tribunale distinta da quella impugnata con l’impugnazione principale. 105 La NN precisa, inoltre, che i motivi della sua opposizione avverso la sentenza impugnata e quelli della sua impugnazione incidentale sono diversi, in quanto i primi coincidono con quelli presentati dalla Axa e a. nell’ambito del procedimento di primo grado e i secondi vertono su una violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Giudizio della Corte 106 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 172 e dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la presentazione di un’impugnazione incidentale è subordinata alla duplice condizione che il suo autore sia stato «parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale» e che egli abbia «un interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 107 Conformemente all’articolo 176, paragrafo 2, e all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento, l’impugnazione incidentale deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, le cui conclusioni tendono all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale basandosi su motivi e argomenti di diritto distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/21 P , EU:C:2023:666 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 108 Nel caso di specie, si deve constatare che le condizioni ricordate ai punti 106 e 107 della presente sentenza sono soddisfatte. Da un lato, come risulta dai punti 58 e 59 di tale sentenza, la NN è una parte autorizzata a depositare una comparsa di risposta, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte. Dall’altro lato, la NN ha proposto la sua impugnazione incidentale con un atto distinto e nel rispetto dei termini fissati dall’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale impugnazione incidentale, diretta all’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, è fondata, conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, di detto regolamento, su motivi e argomenti distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta della NN all’impugnazione principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA], che verte sui punti 2 e 4 di tale dispositivo. 109 Ciò premesso, è pacifico che la NN ha proposto parallelamente un’opposizione dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta altresì all’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, pronunciata in contumacia nei suoi confronti. 110 Orbene, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che la proposizione di un’opposizione esperita dalla parte contumace dinanzi al Tribunale, comportando l’effetto di riaprire il procedimento dinanzi a quest’ultimo, implica che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta opposizione, non può essere considerata come conclusiva del procedimento, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che, di conseguenza, l’impugnazione proposta avverso tale sentenza è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SC, C‑785/22 P , EU:C:2024:52 , punti 31 e 32 ). 111 Per gli stessi motivi, tale giurisprudenza deve estendersi all’ipotesi di una pluralità di parti convenute dinanzi al Tribunale, tra cui quella che si sia astenuta dal depositare conclusioni scritte e abbia proposto un’opposizione avverso la sentenza pronunciata. In tale ipotesi, la procedura di opposizione ha l’effetto di riaprire il procedimento sui punti del dispositivo della decisione del Tribunale oggetto di tale procedimento e, pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni del 18 gennaio 2024, non si può ritenere che tale decisione abbia concluso il procedimento su tali punti, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 112 Di conseguenza, l’impugnazione incidentale proposta dalla NN deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulle spese 113 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 114 Poiché NN è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale e il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della medesima alle spese, occorre condannarla alle spese afferenti all’impugnazione incidentale. Per contro, poiché la Axa e a. nonché la NN non hanno chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente nella sua impugnazione principale, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA nonché la [OSCURATO:PERSONA]--[OSCURATO:PERSONA] NV si fanno carico delle loro spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] NV è condannata alle spese afferenti all’impugnazione incidentale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris