CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1971
Cassazione n. 31366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1971 avverso la sentenza del 22/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze dirette ad ottenere una rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, sul punto della configurabilità del reato sorretto da sufficiente e congrua motivazione (cfr. sentenza impugnata pagg. 2-3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30