CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] d Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di ricorso; sentiti i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Campanella, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminandone la pena, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per peculato continuato, perché, nella qualità di segretario e tesoriere della locale IPAB, si era appropriato della somma di € 61.981,85, tramite numerose operazioni - descritte nel capo di imputazione - sul conto corrente dell' ente. Rilevava la Corte territoriale, sulla base delle prove assunte, la disordinata e macroscopicamente arbitraria gestione, da parte dell'imputato, del conto corrente postale intestato all'IPAB su cui operava prelievi privi di giustificazione contabile e di una loro legittima destinazione (eccetto che per la cifra di C 76.994,00 riversata poco dopo, a mezzo vaglia, nel medesimo conto corrente postale, per il quale lo aveva assolto), ritenendo infondata, perché non dimostrata, la tesi difensiva dell'assenza di documentazione contabile dovuta a cause di forza maggiore, costituite dallo smarrimento e dal sequestro operato dalla Guardia di Finanza. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, che hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1 Con il primo denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 192 cod. proc. pen. per mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], già commissario straordinario dell'IPAB, in sede di rinnovazione dibattimentale. Il ricorrente rileva che la Corte di appello di Messina dopo averne disposto l'esame, ritenendolo necessario, in ordine alle attività compiute nel 2010 e alle verifiche svolte sull'attività del tesoriere uscente, odierno imputato, successivamente ne aveva revocato l'assunzione con provvedimento contraddittorio e illogico. Infatti, aveva ritenuto "inutile" il teste, pur acquisendo le relazioni a sua firma allegate alla consulenza tecnica del PM, avendo appreso della sua condizione di indagato, con il Cangemi, nell'ambito di diverso procedimento (poi archiviato). Ad avviso del ricorrente, al contrario, l'esame di Provenzano avrebbe consentito di acclarare che le relazioni ispettive, poi definite dai giudici di merito mero strumento per offrire "una patina di legalità", erano fondate su informazioni fornite anche dal commissario straordinario e dalla segretaria dell'IPAB nel periodo successivo alla gestione dell'imputato. 2.2. Con il secondo e terzo motivo denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 CEDU e 27, comma 2, Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente invertito l'onere probatorio in relazione alla giustificazione delle spese oggetto del ritenuto peculato. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito: a) avevano considerato ingiustificate, perché non documentate, le spese oggetto dell'imputazione, nonostante non fosse previsto per legge detto obbligo, gravando sul tesoriere degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in Sicilia, in forza dell'art. 20 della I. n. 6972 del 1890 e della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, solo quello di redigere un conto da annettere al bilancio preventivo e al conto consuntivo di ogni esercizio finanziario, peraltro sempre regolarmente presentati ed approvati dagli organi di controllo; b) avevano recepito acriticamente gli esiti delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza e della perizia espletata, senza tenere in alcun conto la circostanza dell'assenza della documentazione contabile in quanto sequestrata, così invertendo l'onere probatorio gravante sull'accusa; c) avevano operato un ragionamento indiziario utilizzando elementi privi di univocità e concordanza come i ritenuti comportamenti macroscopicamente arbitrari o l'assenza di giustificativi di spesa, senza tenere conto delle allegazioni difensive. 3.3. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato i fatti accertati in termini di peculato e non di abuso di ufficio, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in base al disordine della gestione contabile e all'assenza o all'incompleta documentazione volta a giustificare i prelievi, rispetto a un conto usato anche per spese istituzionali, cioè funzionali alla realizzazione di interessi pubblici. 3.4. Con l'ultimo motivo deduce l'omessa o apparente motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui, con l'appello, era stata sollecitata la concessione alla luce della condotta processuale dell'imputato e della sua incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello di Messina ha spiegato, con motivazione congrua e priva di qualsiasi vizio di logicità, la scelta di disporre, e poi revocare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste Provenzano, funzionario regionale, nominato ispettore e poi commissario nel corso delle indagini riguardanti la complessiva gestione dell'IPAB di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Infatti la Corte di appello ha compiutamente motivato (pp. 14 e 15 della sentenza) di avere appreso, grazie alla produzione del Procuratore Generale (avvenuta all'udienza del 18 giugno 2021), il contenuto del decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Palermo che dava conto dell'indagine, su Provenzano e Cangemi, per i reati di abuso d'ufficio e falso ideologico, ed in particolare delle intercettazioni da cui risultava la piena sintonia tra i due, tale da rendere evidente come Provenzano non fosse terzo rispetto alla gestione operata dal coindagato. Ne consegue che il giudice di merito ha indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa con una motivazione logica e congruente rispetto alla manifesta superfluità del testimone, alla luce del suo evidente interesse nei fatti di causa, anche alla luce dell'acquisizione delle relazioni da lui redatte su cui avrebbe dovuto deporre. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi e dunque esaminabili congiuntamente, appaiono anch'essi manifestamente infondati. La motivazione della sentenza di secondo grado, da ritenersi integrata da quella conforme del giudizio di primo grado, ha acclarato che la modalità di gestione, caotica e non trasparente, adottata dall'imputato, con un turbinoso utilizzo di denaro contante, aveva reso difficile la corretta imputazione delle spese in quanto il conto dell'IPAB era stato utilizzato sia per il compimento di spese istituzionali sia per prelievi personali. In particolare, grazie agli accertamenti della Guardia di Finanza di Milazzo, alla consulenza tecnica del PM e alla perizia espletata nel corso del dibattimento (che aveva puntualmente tenuto conto dei rilievi e dei prospetti contabili non ufficiali allegati dal consulente tecnico della difesa), era risultato che, aldilà della somma di euro 76.994,00, riversata dall'imputato nel conto corrente postale dell'ente e dei cinque pagamenti postamat, avvenuti tra il 31 ottobre 2008 e il 12 maggio 2009, riferibili a spese dell'IPAB (fatti per i quali Cangenni era stato assolto), per il resto non vi era alcuna giustificazione contabile o di riscontro alle seguenti operazioni di prelievo compiute personalmente dall'imputato a proprio favore: - euro 14.000 utilizzati per presunti acconti dovuti ai dipendenti; - euro 1.000 per "rimborso di parte di un credito per anticipazioni eseguite dal [OSCURATO:PERSONA]; credito risultante dal bilancio dell'esercizio 2007 (per la maggiore somma di euro 18.307,96)", come da voce di postuma produzione di un estratto del libro giornale; - plurimi e sistematici prelievi in contanti di euro 250, da agosto 2008 a luglio 2009, per totali euro 10.810, come "microrimborsi" di un credito complessivo, autogestito dallo stesso tesoriere "per eccezionali anticipazioni eseguite nei confronti dell'ente, indifferibili", anch' esso indicato nei bilanci redatti dall'imputato e che nessun organo di controllo aveva sottoposto a verifica, tanto da essere stato qualificato un formale occultamento a posteriori di prelievi ingiustificati; - euro 1.617,19, cifra che non corrisponde ad alcuna specifica operazione tra quelle indicate dal consulente di parte della difesa come volte a favore dell'ente; - euro 2.500 ed euro 20.036,00, con prelievi avvenuti nel medesimo giorno (21 maggio 2009). Il consulente tecnico della difesa aveva ritenuto dette somme finalizzate al pagamento di due avvocati e di due dipendenti, argomento non accolto dalla Corte di appello in quanto nel medesimo periodo risultava che l'ente avesse incassato, in contanti, la somma di euro 11.299,37 mai versata da Cangemi sul conto corrente postale e, dunque, verosimilmente riferibile alle spese avvenute nello stesso periodo (1 gennaio/30 giugno 2009). In totale assenza di produzione documentale o di seria allegazione difensiva idonea a comprovare che parte del denaro uscito dal conto corrente postale dell'IPAB e acquisito dall'imputato nel biennio (2008/2010) in contestazione, riguardasse spese eseguite nell'interesse dell'ente, deve ritenersi logicamente corretta e congruamente motivata l'affermazione di responsabilità della Corte distrettuale. Detto giudice, infatti, ha ritenuto giudizialmente dimostrato che Cangemi si sia appropriato delle somme indicate nella sentenza (con esclusione dei cinque pagamenti avvenuti a mezzo carta postamat) che, invece di essere utilizzate per i fini istituzionali dell'istituto, erano state impiegate dal prevenuto per scopi privatistici. A conferma di detta conclusione la pronuncia aveva utilizzato non solo argomenti connessi alla caoticità della gestione e all'assenza di documentazione, ma anche valutazioni di carattere logico e deduttivo desunti dalle testimonianze del dottor Russo (commissario straordinario nominato dalla Regione Sicilia il 15 gennaio del 2009) e della dottoressa Caliri (segretaria dell'IPAB dal 15 ottobre 2009, nominata per un breve periodo durante la sospensione temporanea dell'imputato) che avevano ricordato, il primo, l'opposizione cruenta di Cangemi a dare accesso completo alla contabilità dell'ente, e la seconda, che l'imputato, anche dopo la temporanea estromissione dall'incarico di segretario/tesoriere, aveva continuato a mantenere il controllo del conto corrente postale dell'IPAB non consentendo il passaggio di consegne. Sulla base di questi elementi oggettivi vanno ritenuti manifestamente infondati tutti i motivi che ruotano sull'assunto secondo cui la condotta appropriativa sarebbe stata dimostrata in base ad una non consentita inversione dell'onere probatorio. Nella specie, infatti, la prova del reato è stata raggiunta in forza non solo degli elementi oggettivi sopra indicati, ma anche di un ragionamento indiziario in cui sono stati utilizzati criteri inferenziali rispetto all'idoneità rappresentativa del dato conoscitivo acquisito. Appare, infatti, logico affermare, come sostenuto dalla pronuncia impugnata, che la consapevole caotica gestione del conto corrente postale dell'IPAB da parte dell'imputato, l'utilizzo spregiudicato di contante e la inidonea documentazione giustificativa prodotta dalla difesa, definita dai giudici "frutto di una ricostruzione ex post di fonte imprecisata", siano elementi utili a riscontrare che le spese contestate non fossero destinate alla realizzazione del fine istituzionale per il quale erano assegnate. Si tratta di situazioni che la Corte di legittimità definisce "altamente significative" in quanto la genericità dei giustificativi di spesa assume di per sé valenza probatoria mancando in radice la possibilità di collegare l'impiego del denaro alle funzioni istituzionali dell'ente proprio grazie alla sistematica elusione delle regole che disciplinano le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione (Sez. 6, Sentenza n. 11001 del 15/11/2019, Valenti, Rv. 27 8809 che a sua volta richiama la sentenza n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067). Proprio in tema di peculato la Corte di legittimità sostiene che la prova dell'indebito utilizzo del denaro nella disponibilità dell'imputato soltanto per ragioni istituzionali possa desumersi dall' omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatica dell'avvenuta appropriazione (così, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 30637 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279884; Sez. 6, Sentenza n. 12087 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278874). In sostanza la responsabilità dell'imputato nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non è stata affatto fondata soltanto su una aprioristica insufficienza del supporto documentale allegato, tale da avere imposto l'inversione dell'onere della prova, ma anche su altri elementi che, per costante giurisprudenza, assumono in sé una connotazione inequivoca come, appunto, l'utilizzo spregiudicato del contante e la caoticità sistematica nella gestione dei conti, cui, nella specie, si aggiungono la caparbia volontà di Cangemi di mantenere il controllo del conto corrente postale dell'IPAB anche dopo essere stato temporaneamente estromesso dall'incarico di tesoriere con nomina della dottoressa Caliri. La Corte di appello di Messina, quindi, per pervenire alla declaratoria di responsabilità dell'imputato ha correttamente e doverosamente posto in connessione dette condotte, dilatatesi per un lungo tempo, con l'assenza di giustificativi di spesa. E' manifestamente infondato anche l'assunto difensivo in forza del quale la normativa vigente al momento dei fatti non prevedeva in capo al tesoriere degli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza in Sicilia obblighi di precisa documentazione, come correttamente stabilito a pag. 7 della sentenza impugnata ("il tesoriere della gestione di un ente come l'IPAB" è soggetto "alle ferree regole della contabilità pubblica"), ma solo un generico dovere di rendicontazione. Infatti, sono i principi costituzionali in materia di spesa pubblica (artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.) a costituire il fondamento giuridico dell'obbligo di giustificazione della spesa secondo le finalità istituzionali anche quando manchi una specifica previsione normativa che lo stabilisca (Sez. 6, Sentenza n. 3664 del 26/11/2021, Mucilli, Rv. 282879). Ciò vale a maggior ragione nel caso delle IPAB siciliane per le quali, diversamente dalle altre Regioni a cui si applica il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, la disciplina è ancora costituita dalla I. 17 luglio 1890 n. 6972 (Legge "Crispi") e dalla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 ("Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia") nata, peraltro, come disciplina transitoria. In ragione della natura pubblicistica dell'ente, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro diretta attinenza alle funzioni svolte dall'IPAB è di tutta evidenza che in capo al tesoriere, stante la sua qualifica pubblicistica, gravasse non solo un generico obbligo di rendicontazione, per come stabilito dall'anacronistica e minimale legislazione sopra indicata, ma anche quello di precisa documentazione delle spese sostenute, attraverso i giustificativi da allegare, secondo le regole di sistema relative alla spesa pubblica, utili a verificare la corretta rispondenza tra impiego del denaro dell'ente e finalità perseguite. 4. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Esso viene esaminato, anche se non dedotto nell'atto di appello, in quanto la questione della qualificazione giuridica del fatto attiene istituzionalmente alla Corte di Cassazione poiché investe la corretta interpretazione del diritto e, nella specie, il dovuto inquadramento della fattispecie di reato. Ciò premesso, il motivo non è accoglibile in quanto costituisce pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso di ufficio solo quando l'atto di destinazione, pur avvenendo in violazione delle regole contabili, sia comunque funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti, per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente. Al contrario, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente in mancanza di motivazione o documentazione oppure in presenza di mera "copertura formale" (Sez. 6, Sentenza n. 27910 del 23/09/2020, Perricone, Rv 279677; Sez. 6, Sentenza n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv 273783). La Corte di appello, proprio sulla base di questi principi, ha correttamente qualificato il fatto contestato a Cangenni come peculato in quanto, sulla scorta della ricostruzione storico-fattuale compiuta e sopra sinteticamente ripercorsa, ha ritenuto dimostrato che alcuni prelievi di denaro fossero stati distratti a fini esclusivamente personali dell'imputato, senza alcun utile, neanche indiretto per l'ente. Nè può valere, per pervenire a diversa conclusione, la circostanza che alcune somme fossero risultate utilizzate, a posteriori, per le spese istituzionali dell'IPAB in quanto, per queste, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto prima e la Corte di appello di Messina poi, avevano assolto Cangemi per insussistenza del fatto. 5.L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Messina non ha affatto utilizzato argomenti apparenti nell'escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato; al contrario, vi sono diverse e stringenti ragioni che hanno correttamente determinato il giudice di merito in questi termini: l' anomala gestione dei beni dell'IPAB, la privazione di entrate essenziali, la spregiudicata slealtà e assenza di trasparenza nella condotta illecita interrottasi soltanto per effetto delle inchieste giudiziarie. A nulla può valere l'incensuratezza dell'imputato, anche per il disposto letterale di cui all'art. 62-bis cod. pen., e la circostanza che per parte delle condotte contestate ne abbia dimostrato la legittimità, visto che grazie a questo è stato assolto. 6. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quello di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima di fissare nella misura indicata in dispositivo. 7. Deve essere affrontata d'ufficio la questione, non posta con il ricorso, della confisca per equivalente del profitto del reato di peculato. Con la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello di Messina, è stata disposta, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. (il riferimento all'art. 323-ter cod. pen. contenuto nella sentenza costituisce ovviamente un refuso), "la confisca di somme di denaro ovvero, in mancanza, di beni nella disponibilità del Cangemi per un importo pari a quello del profitto del reato" (in questi termini pag. 15 della motivazione della sentenza di primo grado). Se la decisione va ritenuta corretta con riferimento alla confisca diretta del denaro, diversamente deve ritenersi per la confisca di valore o per equivalente. Infatti, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., vigente all'epoca del commesso reato (2009-2010), la confisca era consentita, in caso di condanna, solo per il prodotto del reato e non anche per il "profitto", inserito con la I. n. 190 del 2012. In ragione della pacifica natura sanzionatoria della confisca per equivalente (tra le altre, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), il cui oggetto è costituito dal vantaggio patrimoniale conseguito dall'autore del reato qualora non sia confiscabile il profitto diretto, la stessa non può operare retroattivamente, tanto da rendere inapplicabile il principio generale dell'art. 200 cod. pen. (Corte cost. n. 301, del 23/09/2009, Rv. 0034107) e risolvendosi, in caso contrario, in una sanzione illegale (tra le tante, Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv.277083; Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla confisca per equivalente nel caso in cui la confisca diretta di somme di denaro manchi o non sia sufficiente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente, che esclude. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna il