CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 48848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, decidendo a seguito di annullamento disposto, sul solo profilo delle esigenze cautelari, dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 20697 del 20 aprile 2022, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, del medesimo ufficio giudiziario, con la quale è stata applicata all'indagato, [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia in carcere perché gravemente indiziato di una serie di condotte estorsive, in continuazione ed in concorso con altri, commesse quale esponente dell'associazione camorristica clan Licciardi (artt. 81, comma 2, 110, 629, commi 1 e 2, 628, comma 3 nn. 1 e 3, e comma 4, 416-bis.1 cod. pen.) 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando il seguente motivo, sviluppato in diversi punti, enunciato, nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione ed erronea applicazione della legge, penale e processuale, e vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all' art. 274 cod. proc. pen in quanto il Tribunale del riesame aveva fondato la propria decisione su atti di indagini depositati dal pubblico ministero, già prima a sua disposizione, riguardanti altro e diverso procedimento (RG. NR 26550/2020) iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in cui il ricorrente non era indagato. Il ricorso ritiene, peraltro, contraddittorie le argomentazioni dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che le estorsioni di [OSCURATO:PERSONA] erano avvenute su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia perché, in altro provvedimento, il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto della richiesta cautelare del pubblico ministero per assenza di elementi circa il loro ruolo di mandanti; sia perché il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa accordi su pagamenti fatti direttamente a Napoli. Si contesta, inoltre, la sussistenza delle esigenze cautelari in quanto, senza tenere conto dell'incensuratezza del ricorrente, la pericolosità prognostica era stata desunta dalla frequentazione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e dal coinvolgimento di Napoli nell'estorsione di cui al capo D) - come risultante dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della donna - , senza richiamare che in quel procedimento il ricorrente fosse stato assolto dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli con sentenza del 13 ottobre 2015, confermata dalla Corte d'appello. Si censura l'ordinanza impugnata anche per il ritenuto pericolo di fuga sebbene già il Giudice per le indagini preliminari lo avesse attribuito solo ai vertici dell'associazione il cui ruolo è estraneo al Napoli. Il ricorso rileva, infine, la mancanza di attualità delle esigenze cautelari per il decorso di tre anni dai fatti contestati e l'assenza di indici recenti idonei a sostenere il pericolo di reiterazione, tali non potendosi ritenere quelli depositati dal pubblico ministero in udienza.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Dato atto che l'ordinanza oggetto di impugnazione è stata emessa dal Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale in cassazione, con la sentenza n. 20697 del 20 aprile 2022 della Seconda Sezione, limitatamente alle esigenze cautelari, sub specie dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, ne consegue che su tutte le censure avanzate nel ricorso circa i gravi indizi dei reati contestati a Napoli - sia sulle condotte estorsive commesse su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia sulla sua appartenenza al clan camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA] - si è formato il giudicato cautelare che ne preclude la loro nuova valutazione in questa sede (Sez. 6, n. 57572 del 08/11/2018, Medda, Rv. 274813). 3. I motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari sono generici. 3.1. Premessa la piena ritualità del deposito dinnanzi al Tribunale del riesame, da parte del Pubblico ministero, degli atti utili a comprovare l'attualità della pericolosità sociale di Napoli, essendo irrilevante che ne avesse già la disponibilità, il provvedimento impugnato ha esaminato, in modo puntuale, l'attualità delle esigenze cautelari, anche rispetto alle argomentazioni difensive relative alla risalenza dei fatti contestati agli anni 2017-2018. Il motivo di ricorso, per come proposto, non si confronta in alcun modo con gli elementi, descritti e valutati nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato, da cui si evince che dal 2018 all'ottobre del 2021, data dell'arresto di Napoli, questi ha frequentato numerosi soggetti pregiudicati, molti dei quali affiliati al clan Licciardi di cui il ricorrente è il cassiere. Inoltre, il Tribunale del riesame ha correttamente menzionato anche gli esiti delle ulteriori indagini, depositate dal Pubblico ministero, e culminate con il fermo operato il 7 agosto 2021 di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'omonimo sodalizio, mentre era in procinto di partire da Ciannpino per la Spagna al fine di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare emessa nei suoi confronti. A fronte di questi inequivoci elementi, di cui il provvedimento ha dato adeguatamente conto con argomenti completi e logici, collocati nel più ampio contesto criminale del clan di appartenenza del Napoli, proprio ai fini di apprezzare l'attualità delle esigenze cautelari, il ricorso, senza operare alcuna contestazione, si è limitato ad una generica critica. 3.2. A Napoli sono contestati, in via provvisoria, i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., rientranti tra quelli di cui all'art. 51, comma 3 -bis cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che può essere vinta solo se risulti dagli atti o l'indagato provi di avere rescisso il legame con il sodalizio, oppure che quest'ultimo è stato debellato o si è sciolto (tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569). In osservanza di detta norma, l'ordinanza impugnata, dopo avere ricostruito la personalità del Napoli e la sua fattiva presenza quale uomo di fiducia degli esponenti apicali del clan Licciardi, su mandato dei quali ha perpetrato le condotte estorsive oggetto del presente procedimento (pag. 7 dell'ordinanza impugnata), ha dato puntuale conto dei perduranti rapporti tra il ricorrente e gli appartenenti all'organigramma del citato clan camorristico, tuttora attivo, sino alla data del suo arresto avvenuto '11/10/2021, da ciò evincendo l'operatività del ricorrente in seno al contesto mafioso cui appartiene e quindi il pericolo di reiterazione dei reati, così riempiendo la lacuna motivazionale che aveva determinato l'annullamento con rinvio dell'originaria ordinanza. Né, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata superata dall'indagato con elementi oggettivi e concreti, di valore uguale e contrario, capaci di superare quelli valutati dai giudici di merito, dimostrativi della recisione dei rapporti con l'ambiente criminale e dell'insussistenza di pericoli legati al mantenimento del proprio stato di libertà (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, PMT c/Martinone, Rv. 279379). 3.3. Infine, il ricorso ha erroneamente censurato gli argomenti relativi al pericolo di fuga e di inquinamento probatorio visto che questi non sono stati profili oggetto dell'ordinanza impugnata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende equitativamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.