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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07711/2023

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guente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 4136 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da avv. [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico e già amministratore unico di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi -CO.FI.SE., che si rappresenta e difende in proprio, elettivamente domiciliatosi in Roma, al viale Carso, n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi, in persona dei curatori, rappresentati e difes i , giusta procura speciale a margine del controricorso, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Revoca dell’ammissione a concordato preventivo e dichiarazione di fallimento- Reclamo.RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA], Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano -intimati- per la cassazione della sentenza della sentenza dellacorte d’appello di Milano, pubblicata il 4 luglio 2019, n. 2963/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi -CO.FI.SE. presentò una proposta di concordato preventivo; il fabbisogno concordatario sarebbe derivato dal realizzo di immobili e dalla riscossione di crediti, anche futuri, scaturenti dalla locazione di un immobile e dalla ricollocazione di altri in leasing.

Il Tribunale di Milano ammise la debitrice alla procedura concordataria, ma successivamente, in esito a una relazione dei commissari giudiziali, che avevano ravvisato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 173 l.fall., revocò l’ammissione e, su istanza di un creditore, nonché del pubblico ministero, con separata sentenza, il testo della quale è trascritto in ricorso, dichiarò il fallimentodella società.

A sostegno della revoca, come si legge nella sentenza della corte d’appello,il tribunale pose l’omessa denuncia di rilevanti oneri di bonifica relativi a un immobile inquinato da cromoesavalente, l’occultamento dell’attivo derivante da crediti di CO.Fi.SE. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stralciati in contabilità per oltre 5,6 milioni di euro, l’omessa denuncia della prelazione ipotecaria su un ingente credito ceduto da Tabellini alla moglie separata, e l’omessa denuncia di fatti di mala gestio individuati nell’omissione della copertura di perdite, benché la società avesse perduto il capitale sociale sin dal 2012, nella distrazione di euro 861.400.000 e nell’aggravamento del passivo per euro 4.069.532,76, derivantida RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore cessioni di credito nei rapporti fra Tabellini, CO.FI.SE. e la partecipata s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (S.I.C.).

A fondamento della dichiarazione di fallimento il tribunale evidenziò:che il creditore procedente vantava un credito d’importo superiore a 100.000,00 euro, portato da un decreto ingiuntivo;che la stessa società, nel proporre il concordato, aveva dato prova dell’inoperatività delle soglie di esenzione, comunque emergente dalla documentazione, specie dai bilanci in atti; che la situazione d’insolvenza risultava dalle dichiarazioni confessorie rese dalla società nel piano e nella proposta concordatari, nonché dall’esistenza del credito azionato dal creditore procedente, seguito da precetto e da pignoramento negativo.

La Corte d’appello di Milano ha respinto il successivo reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].FI.SE.ex art. 18 l.fall.

A fondamento della decisione ha osservato che la revoca dell’ammissione alla procedura concordataria e la sentenza di fallimento scaturiscono sì da una procedura unitaria, ma restano provvedimenti distinti, sorretti da motivazioni concernenti il rispettivo oggetto, di modo che non è richiesto che la sentenza motivi su entrambi.

Ha poi considerato che nessuna specifica critica era stata rivolta alle argomentazioni del tribunale relative alla perdita del capitale sociale sin dal 2012 senza che si procedesse alla copertura, nonché alle contestate distrazioni, scaturenti dai versamenti a titolo di finanziamento soci e dagli accrediti per restituzione dei finanziamentiin un periodo in cui la società aveva già perso il proprio patrimonio; ragioni, queste, poste a fondamento della revoca ex art.173 l.fall. e ciascuna, anche singolarmente,idonea a sostenerla.

La corte d’appello ha anche sottolineato che il valore effettivo dell’immobile indicato nella proposta concordataria non corrispondeva a quello ivi esposto.

Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nelle indicate qualità per ottenerne la cassazione, che affida a sette RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore motivi e illustra con memoria , cui il solo fallimento replica con controricorso, che pure correda di memoria.

Motivi della decisione 1.- Irrilevante è la chiusura del fallimento, intervenuta nelle more e rappresentata con la memoria dal controricorrente, in considerazione dell’ufficiosità del giudizio di legittimità. 2.- Va poi respinta la richiesta di sospensione avanzata in memoria dalla parte ricorrente in attesa della definizio ne delle controversie ivi indicate, non solo perché il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale di questa Corte (Cass., sez. un., n. 29172/20), ma anche perché non è ravvisabile un nesso di pregiudizialità fra i giudizi pendenti e quello odierno, che, come di seguito s’illustra, è inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi nei quali si articola. 3.- Col primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul motivo di reclamo riguardante il radicale difetto di motivazione della sentenza di fallimento.

Specifica che col primo motivo di reclamo aveva lamentato il difetto di motivazione della sentenza in considerazione della mancata esposizione dei fatti, che non consentiva di ricostruire i tratti essenziali della lite.

Il motivo è inammissibile. 3.1.- Q ualora il debitore abbia impugnato la dichiarazione difallimento, censurando anche la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice delreclamo è tenuto a riesaminare -anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art.18, comma 10, l. fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio- tutte le questioni , purché, però, implicate dalla revoca e dal fallimento; di modo che il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dalreclamo (Cass. n. 6306/14; n. 1 2 706/14; n. 31531/21).RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] caso in esame, il giudice d’appello, facendo giustappunto applicazione di questo principio, ha interpretato il contenuto e l’ampiezza del reclamo reputando che con esso da un lato si fosse denunciata la lacunosità della motivazione «…perché effettuata per relationem alla revoca del concordato, e senza tener conto delle difese sollevate da Cofise nel procedimento di revoca»e dall’altro si fosse criticato«… invece il decreto di revoca sostenendo che la sua motivazione sarebbe apparente e contraddittoria con travisamento di fatti e prove».

In definitiva, la corte d’appello ha ritenuto che le lamentate carenze della sentenza di fallimento concernessero non già i presupposti del fallimento, bensì, appunto, le ragioni della revoca, in rapporto alle argomentazioni difensive della fallita.

E coerentemente ha dedicato il proprio esame a questi profili, passando in rassegna le critiche rivolte, concernenti l’omessa denuncia degli oneri di bonifica, lo stralcio dei crediti per euro 13.873.572,04, dei quali euro 5.305.020,39 nei confronti del medesimo Tabellini, l’appostazione come credito postergato di un credito della moglie separata di Tabellini, e ha puntualizzato che «non è dato cogliere alcun motivo di specifica critica alle affermazioni del tribunale in ordine sia alla avvenuta perdita del capitale sociale sin dal 2012 senza che si procedesse alla coperturadelle perdite, sia in ordine alle contestate distrazioni per euro 861.400,00». 3.2.- Giova allora ribadire che l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della motivazione, nei limiti in cui è consentita; e, a tal riguardo,il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Cass., sez. un., n. 27435/17; conf., tra varie, n. 28089/22, punto 14).

Nessuna omissione di pronuncia è quindi prospettabile. 4.-L’accurata motivazione della corte d’appello in ordine a tutti gli aspetti rilevanti, che identificavano, in base alla ricostruzione della materia giustiziabile, «i tratti essenziali della lite», spogliano di ogni rilievo anche il secondo motivodi ricorso, col quale la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di reclamo concernente l’affermato radicale difetto di motivazione della sentenza di fallimento, per la pretesa impossibilità appunto di ricostruire i tratti essenziali della lite, nonché per assoluta mancanza di motivazione in merito al contenuto del reclamoin relazione a questi aspetti.

D’altronde, giustappunto il profilo della censura riguardantela pretermissione dei due memorandum che corredavano il reclamo è di supporto alla ricostruzione della materia da decidere operata dalla corte d’appello, posto che quei documenti concernevano, nella stringata sintesi fornita in ricorso, proprio le circostanze poste dai commissari a fondamento della richiesta di revoca. 4.1.- La motivazione della sentenza impugnata reca quindi argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758/22). 5.- Gli ulteriori motivi, con i quali si denuncia no , rispettivamente, la nullità della sentenza perché il giudice d’appello ha ritenuto non reclamato, e perciò non devoluto, il capo concernente la presunta perdita di capitale sociale (terzo motivo), l’omesso esame della prova documentale concernente i costi di RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore bonifica dell’immobile di proprietà della fallita (quarto motivo), la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata acquisizione di consulenza tecnica sui suddetti costi di bonifica (quinto motivo), la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte d’appello avrebbe presunto, in violazione del divieto di doppia presunzione, l’occultamento di crediti della società nei confronti del socio unico per un ammontare pari a euro 5.671.000 (sesto motivo), e l’omesso esame del fatto decisivo riguardante la separazione di Tabellini dalla moglie (settimo motivo),sono tutti inammissibili.

La parte ricorrente non ha difatti aggredito la statuizione della sentenza impugnata, da sola idonea a sorreggere la decisione, come la stessa corte d’appello ha dichiarato, concernente l’atto di mala gestioconsistito nel fatto che Tabellini « … ha beneficiato di accrediti per restituzione del finanziamento socio (enfasi aggiunta) per euro 1.278.500,00, distraendo così da CO.FI.SE., che come detto aveva già perso il patrimonio sociale fin dal 2012, quanto meno l’importo di euro 861.400,00». 5.1.-Benché nel terzo motivo si faccia riferimento alla somma di euro 861.400,00, che genericamente si collega «ai rapporti di Tabellini con SIC», non v’è difatti alcun cenno alla condotta di distrazione consistita, secondo la corte d’appello, nel fatto che «tra il 2012 e il 2015 il Tabellini ha effettuato versamenti a titolo di finanziamento soci per euro 417.100,00 (al netto delle operazioni di cessione e di compensazione che non hanno avuto efficacia finanziaria, ma solo contabile), e ha beneficiato di accrediti per restituzione del finanziamento socio per euro 1.278.500,00, distraendo così da Cofise, che come detto aveva già perso il patrimonio sociale fin dal 2012, quanto meno l’importo di euro 861.400.000». 6.- Ebbene, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. 6.1.-Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. un., n. 7931/13; conf., tra varie, n. 16314/19). 7.-L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità complessiva del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spese sostenute dal controricorrente , che liquida in euro15.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 4136 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da avv. [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico e già amministratore unico di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi -CO.FI.SE., che si rappresenta e difende in proprio, elettivamente domiciliatosi in Roma, al viale Carso, n. 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi, in persona dei curatori, rappresentati e difes i , giusta procura speciale a margine del controricorso, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 95 -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Revoca dell’ammissione a concordato preventivo e dichiarazione di fallimento- Reclamo.RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA], Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano -intimati- per la cassazione della sentenza della sentenza dellacorte d’appello di Milano, pubblicata il 4 luglio 2019, n. 2963/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi -CO.FI.SE. presentò una proposta di concordato preventivo; il fabbisogno concordatario sarebbe derivato dal realizzo di immobili e dalla riscossione di crediti, anche futuri, scaturenti dalla locazione di un immobile e dalla ricollocazione di altri in leasing. Il Tribunale di Milano ammise la debitrice alla procedura concordataria, ma successivamente, in esito a una relazione dei commissari giudiziali, che avevano ravvisato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 173 l.fall., revocò l’ammissione e, su istanza di un creditore, nonché del pubblico ministero, con separata sentenza, il testo della quale è trascritto in ricorso, dichiarò il fallimentodella società. A sostegno della revoca, come si legge nella sentenza della corte d’appello,il tribunale pose l’omessa denuncia di rilevanti oneri di bonifica relativi a un immobile inquinato da cromoesavalente, l’occultamento dell’attivo derivante da crediti di CO.Fi.SE. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stralciati in contabilità per oltre 5,6 milioni di euro, l’omessa denuncia della prelazione ipotecaria su un ingente credito ceduto da Tabellini alla moglie separata, e l’omessa denuncia di fatti di mala gestio individuati nell’omissione della copertura di perdite, benché la società avesse perduto il capitale sociale sin dal 2012, nella distrazione di euro 861.400.000 e nell’aggravamento del passivo per euro 4.069.532,76, derivantida RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore cessioni di credito nei rapporti fra Tabellini, CO.FI.SE. e la partecipata s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (S.I.C.). A fondamento della dichiarazione di fallimento il tribunale evidenziò:che il creditore procedente vantava un credito d’importo superiore a 100.000,00 euro, portato da un decreto ingiuntivo;che la stessa società, nel proporre il concordato, aveva dato prova dell’inoperatività delle soglie di esenzione, comunque emergente dalla documentazione, specie dai bilanci in atti; che la situazione d’insolvenza risultava dalle dichiarazioni confessorie rese dalla società nel piano e nella proposta concordatari, nonché dall’esistenza del credito azionato dal creditore procedente, seguito da precetto e da pignoramento negativo. La Corte d’appello di Milano ha respinto il successivo reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA].FI.SE.ex art. 18 l.fall. A fondamento della decisione ha osservato che la revoca dell’ammissione alla procedura concordataria e la sentenza di fallimento scaturiscono sì da una procedura unitaria, ma restano provvedimenti distinti, sorretti da motivazioni concernenti il rispettivo oggetto, di modo che non è richiesto che la sentenza motivi su entrambi. Ha poi considerato che nessuna specifica critica era stata rivolta alle argomentazioni del tribunale relative alla perdita del capitale sociale sin dal 2012 senza che si procedesse alla copertura, nonché alle contestate distrazioni, scaturenti dai versamenti a titolo di finanziamento soci e dagli accrediti per restituzione dei finanziamentiin un periodo in cui la società aveva già perso il proprio patrimonio; ragioni, queste, poste a fondamento della revoca ex art.173 l.fall. e ciascuna, anche singolarmente,idonea a sostenerla. La corte d’appello ha anche sottolineato che il valore effettivo dell’immobile indicato nella proposta concordataria non corrispondeva a quello ivi esposto. Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] nelle indicate qualità per ottenerne la cassazione, che affida a sette RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore motivi e illustra con memoria , cui il solo fallimento replica con controricorso, che pure correda di memoria. Motivi della decisione 1.- Irrilevante è la chiusura del fallimento, intervenuta nelle more e rappresentata con la memoria dal controricorrente, in considerazione dell’ufficiosità del giudizio di legittimità. 2.- Va poi respinta la richiesta di sospensione avanzata in memoria dalla parte ricorrente in attesa della definizio ne delle controversie ivi indicate, non solo perché il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale di questa Corte (Cass., sez. un., n. 29172/20), ma anche perché non è ravvisabile un nesso di pregiudizialità fra i giudizi pendenti e quello odierno, che, come di seguito s’illustra, è inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi nei quali si articola. 3.- Col primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul motivo di reclamo riguardante il radicale difetto di motivazione della sentenza di fallimento. Specifica che col primo motivo di reclamo aveva lamentato il difetto di motivazione della sentenza in considerazione della mancata esposizione dei fatti, che non consentiva di ricostruire i tratti essenziali della lite. Il motivo è inammissibile. 3.1.- Q ualora il debitore abbia impugnato la dichiarazione difallimento, censurando anche la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice delreclamo è tenuto a riesaminare -anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art.18, comma 10, l. fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio- tutte le questioni , purché, però, implicate dalla revoca e dal fallimento; di modo che il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dalreclamo (Cass. n. 6306/14; n. 1 2 706/14; n. 31531/21).RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] caso in esame, il giudice d’appello, facendo giustappunto applicazione di questo principio, ha interpretato il contenuto e l’ampiezza del reclamo reputando che con esso da un lato si fosse denunciata la lacunosità della motivazione «…perché effettuata per relationem alla revoca del concordato, e senza tener conto delle difese sollevate da Cofise nel procedimento di revoca»e dall’altro si fosse criticato«… invece il decreto di revoca sostenendo che la sua motivazione sarebbe apparente e contraddittoria con travisamento di fatti e prove». In definitiva, la corte d’appello ha ritenuto che le lamentate carenze della sentenza di fallimento concernessero non già i presupposti del fallimento, bensì, appunto, le ragioni della revoca, in rapporto alle argomentazioni difensive della fallita. E coerentemente ha dedicato il proprio esame a questi profili, passando in rassegna le critiche rivolte, concernenti l’omessa denuncia degli oneri di bonifica, lo stralcio dei crediti per euro 13.873.572,04, dei quali euro 5.305.020,39 nei confronti del medesimo Tabellini, l’appostazione come credito postergato di un credito della moglie separata di Tabellini, e ha puntualizzato che «non è dato cogliere alcun motivo di specifica critica alle affermazioni del tribunale in ordine sia alla avvenuta perdita del capitale sociale sin dal 2012 senza che si procedesse alla coperturadelle perdite, sia in ordine alle contestate distrazioni per euro 861.400,00». 3.2.- Giova allora ribadire che l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della motivazione, nei limiti in cui è consentita; e, a tal riguardo,il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Cass., sez. un., n. 27435/17; conf., tra varie, n. 28089/22, punto 14). Nessuna omissione di pronuncia è quindi prospettabile. 4.-L’accurata motivazione della corte d’appello in ordine a tutti gli aspetti rilevanti, che identificavano, in base alla ricostruzione della materia giustiziabile, «i tratti essenziali della lite», spogliano di ogni rilievo anche il secondo motivodi ricorso, col quale la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di reclamo concernente l’affermato radicale difetto di motivazione della sentenza di fallimento, per la pretesa impossibilità appunto di ricostruire i tratti essenziali della lite, nonché per assoluta mancanza di motivazione in merito al contenuto del reclamoin relazione a questi aspetti. D’altronde, giustappunto il profilo della censura riguardantela pretermissione dei due memorandum che corredavano il reclamo è di supporto alla ricostruzione della materia da decidere operata dalla corte d’appello, posto che quei documenti concernevano, nella stringata sintesi fornita in ricorso, proprio le circostanze poste dai commissari a fondamento della richiesta di revoca. 4.1.- La motivazione della sentenza impugnata reca quindi argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758/22). 5.- Gli ulteriori motivi, con i quali si denuncia no , rispettivamente, la nullità della sentenza perché il giudice d’appello ha ritenuto non reclamato, e perciò non devoluto, il capo concernente la presunta perdita di capitale sociale (terzo motivo), l’omesso esame della prova documentale concernente i costi di RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore bonifica dell’immobile di proprietà della fallita (quarto motivo), la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata acquisizione di consulenza tecnica sui suddetti costi di bonifica (quinto motivo), la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte d’appello avrebbe presunto, in violazione del divieto di doppia presunzione, l’occultamento di crediti della società nei confronti del socio unico per un ammontare pari a euro 5.671.000 (sesto motivo), e l’omesso esame del fatto decisivo riguardante la separazione di Tabellini dalla moglie (settimo motivo),sono tutti inammissibili. La parte ricorrente non ha difatti aggredito la statuizione della sentenza impugnata, da sola idonea a sorreggere la decisione, come la stessa corte d’appello ha dichiarato, concernente l’atto di mala gestioconsistito nel fatto che Tabellini « … ha beneficiato di accrediti per restituzione del finanziamento socio (enfasi aggiunta) per euro 1.278.500,00, distraendo così da CO.FI.SE., che come detto aveva già perso il patrimonio sociale fin dal 2012, quanto meno l’importo di euro 861.400,00». 5.1.-Benché nel terzo motivo si faccia riferimento alla somma di euro 861.400,00, che genericamente si collega «ai rapporti di Tabellini con SIC», non v’è difatti alcun cenno alla condotta di distrazione consistita, secondo la corte d’appello, nel fatto che «tra il 2012 e il 2015 il Tabellini ha effettuato versamenti a titolo di finanziamento soci per euro 417.100,00 (al netto delle operazioni di cessione e di compensazione che non hanno avuto efficacia finanziaria, ma solo contabile), e ha beneficiato di accrediti per restituzione del finanziamento socio per euro 1.278.500,00, distraendo così da Cofise, che come detto aveva già perso il patrimonio sociale fin dal 2012, quanto meno l’importo di euro 861.400.000». 6.- Ebbene, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio RG n. 24136/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. 6.1.-Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. un., n. 7931/13; conf., tra varie, n. 16314/19). 7.-L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità complessiva del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spese sostenute dal controricorrente , che liquida in euro15.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spe
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