CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2020
Cassazione n. 01594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23171-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 205/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata L11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso degli immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in locazione finanziaria alla AS Costruzioni s.r.I.: scioltisi i contratti per inadempimento del conduttore, quest'ultimo non riconsegnava gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso della AS Costruzioni s.r.I.; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 per quegli stessi immobili e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che a nulla rileva la mancata riconsegna alla società di leasing da parte dell'utilizzatore a seguito della risoluzione del contratto di leasing, perché dalla data di risoluzione del contratto soggetto passivo dell'imposta è il proprietario del bene immobile. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. Considerato che: Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza impugnata afferma erroneamente Ric. 2020 n. 23171 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- che con lo scioglimento del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore e nonostante la norma citata stabilisca che l'IMU abbia per presupposto il "possesso" dell'immobile. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente un presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che il pagamento dell'IMU è legato e dipende dalla durata del contratto mentre non dipende dal momento dell'eventuale riconsegna dell'immobile, cosicché con lo scioglimento dei contratti soggetto passivo dell'IMU è la società di leasing e non il Ric. 2020 n. 23171 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- conduttore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al pagamento dell'IMU pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo lo scioglimento di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre' 2021. Il .3