CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19648/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 113 DPR 115/02, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Sor- veglianza di Milano gli ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato concessogli in data 27/5/2021 in relazione al procedimento n. 2021/2591 [OSCURATO:PERSONA] Milano e, conseguentemente, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei com- pensi avanzata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano. Ciò alla luce della verifica della situazione reddituale dell' [OSCURATO:PERSONA] di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha messo in evidenza un reddito imponibile del contribuente per l'anno di imposta 2020 pari a C 25.347,00, a fronte di un limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio pari a complessivi euro 13.559,64 (€ euro 11.493,41 aumentati di 1032,91X2 per i conviventi). 2. Il difensore ricorrente lamenta che quanto si legge nel provvedimento im- pugnato non corrisponde al vero in quanto nel corso dell'intero anno 2020 il Tiri- nato non solo è stato continuativamente detenuto (senza avere mai percepito al- cun reddito come dallo stesso dichiarato) ma non risultava più neanche essere parte del nucleo familiare anagrafico di cui sopra. Si evidenzia che lo stato di detenzione, prolungatosi per tutto l'anno 2020, è confermato dal provvedimento di accoglimento del reclamo proposto avverso il rigetto della liberazione anticipata ove si da atto che la condotta evasiva dalla Comunità era stata posta in essere nel 2021, mentre per tutto il 2020 lo stesso aveva tenuto un condotta intramuraria corretta. Dal certificato storico di residenza che il ricorrente produce si evince invece che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato effettivamente residente, dal 4.2.1997, in Solaro (MI) - [OSCURATO:PERSONA] 2 (presso l'abitazione della madre e della sorella), suc- cessivamente al 14.2.2019 risulta essere stato cancellato per irreperibilità. E -prosegue il ricorso- l'art. 76 DPR 115/2002 stabilisce che se l'interessato "convive" con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, com- preso l'istante. Ebbene, er l'intero anno 2020 (ed anche per l'intero anno 2021) il [OSCURATO:PERSONA] non solo non è mai stato convivente con la madre e la sorella (in guanto detenuto continuativamente) ma non è mai neanche stato anagrafica- mente residente con le stesse, pertanto il reddito di costoro non deve essere con- siderato ai fini del calcolo complessivo del reddito "familiare". Solo a partire dal 6.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] è tornato ad essere residente in Solaro (MI) ma in Via della [OSCURATO:PERSONA] 2 pertanto, a ben vedere, anche attualmente -conclude il ricorso- sussistono i presupposti per riconoscere il bene- ficio richiesto che, comunque, con riferimento alla data di deposito della domanda, risulta essere stato illegittimamente revocato per violazione di legge. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il proposto ricorso è inammissibile. Come documenta lo stesso ricorrente egli, in data 16/3/2021, ebbe ad avan- zare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza peraltro indi- care nella stessa alcun domicilio o residenza, che gli fu accolta. Pacifico, dunque, è che l'anno reddituale di riferimento fosse il 2020. Oggi lamenta che illegittimamente il Tribunale meneghino gli abbia revocato il beneficio in primis perché per l'intero anno 2020 (ed anche per l'intero anno 2021) egli è stato detenuto e non ha guadagnato alcunché. E poi, perché, dal 14/2/2019, era stato cancellato dalla sua precedente residenza di via Giotto n. 2 in Solaro (MI) dove aveva vissuto con la mamma e la sorella fino a quella data, in quanto resosi irreperibile. La doglianza è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha rilevato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo ca- ratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Rv. 263153, conf. Sez. 4 n. 49244/2016 n.m.). Già in precedenza era stato, peraltro, condivisibilmente affermato, nello stesso senso, che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rap- porto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, e non può rite- nersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei com- ponenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi. Sez. 4, Ordinanza n. 17374 del 17/01/2006 Conte ed altro, Rv. 233957 Pertanto, del tutto legittimamente, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, nei disporre la revoca del beneficio, ha considerato che il reddito riferibile all'odierno esponente, se pure detenuto, doveva essere computato tenendo conto dei redditi del nucleo familiare; e che, in tal modo operando, risultavano travalicati i limiti stabiliti dalla legge per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Né il ricorrente documenta una residenza diversa, ma solo di essersi reso irreperibile dal domicilio certificato. In una situazione siffatta, in assenza di un nuovo domicilio dichiarato, quello di riferimento non poteva che essere l'ultimo, ovvero quello presso la madre e la sorella. Diversamente opinando, basterebbe rendersi irreperibili per rendersi im- possidenti. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de