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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43388/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto o inammissibilità del ricorso e deposita le conclusioni e le nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata dal Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen. e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], al fine di danneggiare l'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rompendo il vetro del finestrino e riversando all'interno dell'abitacolo una tanica di benzina, aveva appiccato il fuoco al veicolo, condotta cui seguiva un incendio che si propagava anche ad un'altra autovettura in sosta.

L'imputato era stato arrestato e l'arresto era stato convalidato.

Nell'ambito del giudizio direttissimo, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato.

1.2. Secondo il Tribunale, gli indizi a carico dell'imputato erano insufficienti a fondare una sentenza di condanna.

Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso l'autore del delitto, con il volto travisato; il comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Lettere aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] per le sue caratteristiche fisiche.

L'imputato era stato sorpreso dai Carabinieri, alcune ore dopo il fatto, su un appezzamento di terreno con un abbigliamento corrispondente a quello del soggetto ripreso; egli esalava un forte odore di benzina e, a poca distanza, era stata rinvenuta una tanica di benzina, oltre ad un motociclo interamente avvolto da nastro isolante così da impedire la lettura della targa posteriore.

L'imputato aveva sostenuto di avere dormito nel luogo in cui era stato trovato dai carabinieri e di essere stato svegliato da una telefonata della sorella che lo aveva avvertito che i Carabinieri lo cercavano; aveva riferito che, nel luogo, vi erano degli attrezzi agricoli, funzionanti a benzina.

Anche la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l'imputato nella persona travisata ripresa dalle telecamere; aveva riferito di contrasti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e narrato episodi precedenti. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'autovettura parcheggiata accanto a quella dello Zizzari, aveva riferito di avere ricevuto una visita dei genitori dell'imputato che le avevano detto che era stato il figlio ad incendiare l'autovettura e si erano offerti di risarcire il danno. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a questa ultima circostanza, osservava che, verosimilmente, i genitori dell'imputato non avevano conosciuto direttamente dal figlio i fatti, ma avevano ipotizzato che egli fosse responsabile dell'incendio sulla base di quanto riferito loro dallo Zizzari.Secondo il Giudice di primo grado, dalla ripresa delle telecamere di sorveglianza non era possibile riconoscere l'imputato; gli ulteriori indizi non erano precisi, perché [OSCURATO:PERSONA] dormiva in un luogo pieno di attrezzi funzionanti a benzina, circostanza che poteva spiegare l'odore di benzina che emanava e la presenza della tanica.

La presenza del nastro isolante che impediva la lettura della targa posteriore del motoveicolo dell'imputato era considerata irrilevante, essendo ignoto il mezzo con cui l'autore del danneggiamento era giunto sul posto.

L'imputato, comunque, aveva fornito una giustificazione.

Il mancato rinvenimento della maschera che l'autore del delitto indossava aveva un significato equivoco e non costituiva un indizio.

1.3. La Corte territoriale, dopo avere provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, valorizzava una serie di circostanze indizianti: l'esistenza di motivi di astio tra i nuclei familiari dell'imputato e dello Zizzari, che configurava il movente dell'azione delittuosa; il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Zizzari e del [OSCURATO:PERSONA], che prestava servizio a Lettere da venti anni; la circostanza che l'imputato era stato sorpreso all'interno di un capannone con abiti identici a quelli indossati dal soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza; il forte odore di benzina che lo stesso emanava, che non poteva essere attribuito alla presenza di attrezzi agricoli, atteso che l'odore proveniva dalla sua persona e non dall'ambiente; l'occultamento del ciclomotore con nastro isolante; la circostanza che, in piena notte, l'imputato fosse intento a togliere il nastro isolante dal mezzo; infine, l'offerta di risarcimento da parte dei genitori dell'imputato.

Non vi era spazio, quindi, per un ragionevole dubbio: una diversa ricostruzione dei fatti afferiva ad un'area di incidenza del "possibile" del tutto marginale e priva di concreta significatività.

La Corte negava all'imputato le attenuanti generiche.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione.

Per ribaltare la sentenza di assoluzione, la Corte non poteva limitarsi a fornire una lettura alternativa dei fatti; la sentenza avrebbe dovuto dimostrare la incompletezza, la irragionevolezza e l'incoerenza delle argomentazioni di quella appellata, con una motivazione rafforzata.

Occorrevano, quindi, argomenti dirimenti che dimostrassero l'errore del giudice di primo grado.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adempiuto a questo obbligo: in particolare, la sentenza non spiegava perché fosse impossibile una spiegazione alternativa dell'odore di benzina che emanava l'imputato, perché la scarsa qualità delle immagini rendeva possibile un giudizio di identità tra l'autore della condotta e l'imputato e perché non era plausibile la spiegazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine all'offerta di risarcimento fatta dai genitori di [OSCURATO:PERSONA].

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte territoriale non aveva valutato gli indizi secondo quanto disposto dal codice di procedura penale: in effetti, gli indizi mancavano di gravità e di precisione e la sentenza non chiariva perché fossero, al contrario, attendibili.

In particolare, la motivazione non chiariva perché il riconoscimento sulla base delle riprese delle telecamere era attendibile, sulla base di quali elementi gli abiti indossati da Chiariello erano stati ritenuti identici a quelli dell'autore del delitto, perché non era attendibile la giustificazione dell'odore di benzina data dal giudice di primo grado; inoltre, non era stata valutata la circostanza che l'autore del danneggiamento aveva lasciato la tanica dentro l'autovettura, cosicché quella rinvenuta vicino all'imputato non poteva essere quella utilizzata; inoltre, non si dava atto che la targa del motociclo era perfettamente visibile, né emergeva dagli atti che Chiarello fosse intento a togliere il nastro isolante; infine, i genitori dell'imputato avevano offerto di risarcire il danno soltanto se il figlio fosse risultato l'autore del danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente richiama, a sostegno dei motivi di ricorso, due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità che ritiene violati dalla sentenza di appello.

Secondo il primo principio, la sentenza di appello che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

Più in generale, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).

Non basta, quindi, una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261).

Il secondo principio attiene, invece, alla valutazione degli indizi e, quindi, all'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Questa Corte ha più volte affermato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (da ultimo, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

2. La sentenza di appello contiene effettivamente un elenco di indizi a carico dell'imputato e un parziale confronto con la motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, la Corte territoriale valorizza l'esistenza di motivi di astio tra i nuclei familiari dell'imputato e della persona offesa, ritenendo che gli stessi potrebbero costituire il movente dell'azione criminosa.

Effettivamente, la sentenza di primo grado - che pure aveva riportato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni di astio tra le due famiglie e alla pendenza di giudizi di diverso tipo - ignorava del tutto tale questione nella valutazione degli indizi, senza tenere conto che, sulla base dell'insegnamento di legittimità, la causale può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, se essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889).

Si tratta, in sostanza, di una implicita censura alla motivazione della sentenza di primo grado, che non aveva tenuto conto di questo elemento.

3. Quanto al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del delitto sulla base delle riprese delle telecamere di sorveglianza, alla osservazione del giudice di primo grado (che aveva visionato personalmente le riprese), secondo cui dalle stesse poteva ricavarsi soltanto il sesso maschile dell'autore e la sua giovane età, la Corte contrappone l'assenza di motivi per dubitare dell'attendibilità del riconoscimento da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Su questo aspetto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello aveva permesso alla Corte di ascoltare direttamente il militare, che aveva confermato il riconoscimento (in primo grado era stato escusso un Brigadiere, che aveva riferito de relato del riconoscimento operato dal Comandante della Stazione).

La mancanza di dubbi sull'attendibilità del riconoscimento viene giustificata dalla Corte alla luce della qualifica soggettiva, della funzione svolta, dall'assenza di motivi di astio o di risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento a questo elemento indiziario, si può ritenere che la sentenza di primo grado venga censurata implicitamente per non avere fornito una motivazione adeguata: in effetti, il Giudice monocratico aveva contrapposto la propria personale incapacità di riconoscere l'imputato nella persona travisata al riconoscimento operato dai due testimoni; tale impostazione trasformava il Giudice in un testimone e, pertanto, era assai fragile (non conoscendosi le capacità della persona fisica del giudice dal punto di vista visivo, la sua capacità di riconoscimento ecc.).

D'altro canto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

4. La sentenza di appello evidenzia, inoltre, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], quando era stato sorpreso poche ore dopo il danneggiamento, indossava abiti identici a quelli del soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Anche in questo caso, il Giudice di primo grado, che pure aveva dato atto dell'abbigliamento corrispondente a quello del soggetto ripreso dalle telecamere (un piumino con cappuccio e jeans chiari), non aveva considerato tale elemento un indizio a carico dell'imputato, in verità senza fornire motivazione alcuna.

La sentenza di appello, inoltre, censura espressamente quella di primo grado in ordine alla rilevanza del forte odore di benzina che la persona di [OSCURATO:PERSONA] emanava.

In effetti, il Tribunale aveva dato credito incondizionato alla spiegazione fornito dall'imputato, osservando che nel luogo sostavano attrezzi agricoli funzionanti a benzina ed era presente una tanica di benzina: ma la Corte sottolinea che i militari intervenuti avevano avvertito il forte odore sulla persona dell'imputato e non nel locale in cui questo si trovava.

Si tratta di sconfessione del tutto logica: il fatto che in un ambiente si percepisca odore di benzina è ben diverso dall'odore di benzina che emana una persona, evidentemente venuta a contatto (con il corpo o con i suoi vestiti) con il liquido.

La motivazione della sentenza di primo grado appariva senza dubbio fragile e non credibile e travisava il contenuto della testimonianza dei carabinieri intervenuti; non solo: nella parte espositiva dava atto che lo scooter e gli attrezzi agricoli si trovavano in un locale separato da quello dove [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere dormito.

5. La sentenza valorizza anche il dato del nastro adesivo che avvolgeva il motoveicolo dell'imputato coprendone la targa posteriore.

Su questo punto, il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, il nastro adesivo non copriva affatto la targa del mezzo: ma si tratta di deduzione priva di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto irrilevante la presenza del motoveicolo, non essendo noto in che modo l'autore del danneggiamento era intervenuto sul posto.

La Corte territoriale ha superato questo aspetto, sottolineando la non credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato: quindi censurando la logicità della motivazione della sentenza di primo grado che, al contrario, si era limitata ad accreditare la spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA].

Sulla questione, la critica della sentenza di primo grado da parte di quella di appello è senza dubbio incompleta, atteso che la Corte territoriale non affronta la questione del mezzo con cui l'autore del danneggiamento era giunto sul luogo: ma la inattendibilità della giustificazione fornita dall'imputato relativamente alla apposizione del nastro isolante sul motoveicolo aveva reso tale giustificazione un elemento indiziario a carico dello stesso.

6. Infine, è diversa la valutazione della rilevanza dell'offerta di risarcimento fatta nella notte stessa dai genitori dell'imputato alla proprietaria del veicolo danneggiato in quanto parcheggiato accanto a quello dello Zizzari: secondo la Corte territoriale, tale offerta era sintomatica della piena consapevolezza da parte degli stessi della condotta effettivamente tenuta dal figlio, mentre il Tribunale aveva ritenuto plausibile che tale offerta fosse frutto di una congettura sulla responsabilità del figlio e non di una certezza di quanto lo stesso aveva compiuto.

7. Anche volendo escludere tale ultimo elemento indiziario - che, per la verità, non appare particolarmente rilevante - si può ritenere che la sentenza di appello rispetti pienamente il primo dei due principi richiamati nel primo paragrafo: la Corte territoriale ha evidenziato elementi indiziari immotivatamente tralasciati dal Tribunale e ha censurato per la sua illogicità o per la mancata aderenza agli elementi di prova la motivazione della sentenza appellata in punto di valutazione di altri elementi indiziari.

Anche il secondo principio è stato rispettato: gli indizi sono stati valutati dapprima singolarmente, saggiandone la consistenza, per alcuni davvero significativa (si pensi ai vestiti identici a quelli dell'autore del danneggiamento che emanavano odore di benzina), e poi globalmente; d'altro canto, gli indizi non possedevano particolari ambiguità, mentre il movente evidenziato nella sentenza impugnata fungeva da "collante" degli altri indizi.

8. La sentenza richiama il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio: in effetti, il ricorrente non censura l'affermazione finale secondo cui la diversa ricostruzione prospettata dall'imputato risulta priva di concreta significatività.

A ben vedere, la versione di [OSCURATO:PERSONA] era priva di qualsiasi riscontro, anche in ordine ai motivi per cui, a quell'ora della notte, egli si trovava in quel luogo.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 2.160,00, oltre accessori di legge, con distraz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto o inammissibilità del ricorso e deposita le conclusioni e le nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata dal Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen. e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], al fine di danneggiare l'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rompendo il vetro del finestrino e riversando all'interno dell'abitacolo una tanica di benzina, aveva appiccato il fuoco al veicolo, condotta cui seguiva un incendio che si propagava anche ad un'altra autovettura in sosta. L'imputato era stato arrestato e l'arresto era stato convalidato. Nell'ambito del giudizio direttissimo, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato. 1.2. Secondo il Tribunale, gli indizi a carico dell'imputato erano insufficienti a fondare una sentenza di condanna. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso l'autore del delitto, con il volto travisato; il comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Lettere aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] per le sue caratteristiche fisiche. L'imputato era stato sorpreso dai Carabinieri, alcune ore dopo il fatto, su un appezzamento di terreno con un abbigliamento corrispondente a quello del soggetto ripreso; egli esalava un forte odore di benzina e, a poca distanza, era stata rinvenuta una tanica di benzina, oltre ad un motociclo interamente avvolto da nastro isolante così da impedire la lettura della targa posteriore. L'imputato aveva sostenuto di avere dormito nel luogo in cui era stato trovato dai carabinieri e di essere stato svegliato da una telefonata della sorella che lo aveva avvertito che i Carabinieri lo cercavano; aveva riferito che, nel luogo, vi erano degli attrezzi agricoli, funzionanti a benzina. Anche la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l'imputato nella persona travisata ripresa dalle telecamere; aveva riferito di contrasti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e narrato episodi precedenti. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'autovettura parcheggiata accanto a quella dello Zizzari, aveva riferito di avere ricevuto una visita dei genitori dell'imputato che le avevano detto che era stato il figlio ad incendiare l'autovettura e si erano offerti di risarcire il danno. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a questa ultima circostanza, osservava che, verosimilmente, i genitori dell'imputato non avevano conosciuto direttamente dal figlio i fatti, ma avevano ipotizzato che egli fosse responsabile dell'incendio sulla base di quanto riferito loro dallo Zizzari.Secondo il Giudice di primo grado, dalla ripresa delle telecamere di sorveglianza non era possibile riconoscere l'imputato; gli ulteriori indizi non erano precisi, perché [OSCURATO:PERSONA] dormiva in un luogo pieno di attrezzi funzionanti a benzina, circostanza che poteva spiegare l'odore di benzina che emanava e la presenza della tanica. La presenza del nastro isolante che impediva la lettura della targa posteriore del motoveicolo dell'imputato era considerata irrilevante, essendo ignoto il mezzo con cui l'autore del danneggiamento era giunto sul posto. L'imputato, comunque, aveva fornito una giustificazione. Il mancato rinvenimento della maschera che l'autore del delitto indossava aveva un significato equivoco e non costituiva un indizio. 1.3. La Corte territoriale, dopo avere provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, valorizzava una serie di circostanze indizianti: l'esistenza di motivi di astio tra i nuclei familiari dell'imputato e dello Zizzari, che configurava il movente dell'azione delittuosa; il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Zizzari e del [OSCURATO:PERSONA], che prestava servizio a Lettere da venti anni; la circostanza che l'imputato era stato sorpreso all'interno di un capannone con abiti identici a quelli indossati dal soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza; il forte odore di benzina che lo stesso emanava, che non poteva essere attribuito alla presenza di attrezzi agricoli, atteso che l'odore proveniva dalla sua persona e non dall'ambiente; l'occultamento del ciclomotore con nastro isolante; la circostanza che, in piena notte, l'imputato fosse intento a togliere il nastro isolante dal mezzo; infine, l'offerta di risarcimento da parte dei genitori dell'imputato. Non vi era spazio, quindi, per un ragionevole dubbio: una diversa ricostruzione dei fatti afferiva ad un'area di incidenza del "possibile" del tutto marginale e priva di concreta significatività. La Corte negava all'imputato le attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Per ribaltare la sentenza di assoluzione, la Corte non poteva limitarsi a fornire una lettura alternativa dei fatti; la sentenza avrebbe dovuto dimostrare la incompletezza, la irragionevolezza e l'incoerenza delle argomentazioni di quella appellata, con una motivazione rafforzata. Occorrevano, quindi, argomenti dirimenti che dimostrassero l'errore del giudice di primo grado. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adempiuto a questo obbligo: in particolare, la sentenza non spiegava perché fosse impossibile una spiegazione alternativa dell'odore di benzina che emanava l'imputato, perché la scarsa qualità delle immagini rendeva possibile un giudizio di identità tra l'autore della condotta e l'imputato e perché non era plausibile la spiegazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine all'offerta di risarcimento fatta dai genitori di [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva valutato gli indizi secondo quanto disposto dal codice di procedura penale: in effetti, gli indizi mancavano di gravità e di precisione e la sentenza non chiariva perché fossero, al contrario, attendibili. In particolare, la motivazione non chiariva perché il riconoscimento sulla base delle riprese delle telecamere era attendibile, sulla base di quali elementi gli abiti indossati da Chiariello erano stati ritenuti identici a quelli dell'autore del delitto, perché non era attendibile la giustificazione dell'odore di benzina data dal giudice di primo grado; inoltre, non era stata valutata la circostanza che l'autore del danneggiamento aveva lasciato la tanica dentro l'autovettura, cosicché quella rinvenuta vicino all'imputato non poteva essere quella utilizzata; inoltre, non si dava atto che la targa del motociclo era perfettamente visibile, né emergeva dagli atti che Chiarello fosse intento a togliere il nastro isolante; infine, i genitori dell'imputato avevano offerto di risarcire il danno soltanto se il figlio fosse risultato l'autore del danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente richiama, a sostegno dei motivi di ricorso, due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità che ritiene violati dalla sentenza di appello. Secondo il primo principio, la sentenza di appello che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Più in generale, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907). Non basta, quindi, una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261). Il secondo principio attiene, invece, alla valutazione degli indizi e, quindi, all'applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte ha più volte affermato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (da ultimo, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). 2. La sentenza di appello contiene effettivamente un elenco di indizi a carico dell'imputato e un parziale confronto con la motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, la Corte territoriale valorizza l'esistenza di motivi di astio tra i nuclei familiari dell'imputato e della persona offesa, ritenendo che gli stessi potrebbero costituire il movente dell'azione criminosa. Effettivamente, la sentenza di primo grado - che pure aveva riportato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni di astio tra le due famiglie e alla pendenza di giudizi di diverso tipo - ignorava del tutto tale questione nella valutazione degli indizi, senza tenere conto che, sulla base dell'insegnamento di legittimità, la causale può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, se essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889). Si tratta, in sostanza, di una implicita censura alla motivazione della sentenza di primo grado, che non aveva tenuto conto di questo elemento. 3. Quanto al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del delitto sulla base delle riprese delle telecamere di sorveglianza, alla osservazione del giudice di primo grado (che aveva visionato personalmente le riprese), secondo cui dalle stesse poteva ricavarsi soltanto il sesso maschile dell'autore e la sua giovane età, la Corte contrappone l'assenza di motivi per dubitare dell'attendibilità del riconoscimento da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Su questo aspetto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello aveva permesso alla Corte di ascoltare direttamente il militare, che aveva confermato il riconoscimento (in primo grado era stato escusso un Brigadiere, che aveva riferito de relato del riconoscimento operato dal Comandante della Stazione). La mancanza di dubbi sull'attendibilità del riconoscimento viene giustificata dalla Corte alla luce della qualifica soggettiva, della funzione svolta, dall'assenza di motivi di astio o di risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a questo elemento indiziario, si può ritenere che la sentenza di primo grado venga censurata implicitamente per non avere fornito una motivazione adeguata: in effetti, il Giudice monocratico aveva contrapposto la propria personale incapacità di riconoscere l'imputato nella persona travisata al riconoscimento operato dai due testimoni; tale impostazione trasformava il Giudice in un testimone e, pertanto, era assai fragile (non conoscendosi le capacità della persona fisica del giudice dal punto di vista visivo, la sua capacità di riconoscimento ecc.). D'altro canto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013). 4. La sentenza di appello evidenzia, inoltre, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], quando era stato sorpreso poche ore dopo il danneggiamento, indossava abiti identici a quelli del soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Anche in questo caso, il Giudice di primo grado, che pure aveva dato atto dell'abbigliamento corrispondente a quello del soggetto ripreso dalle telecamere (un piumino con cappuccio e jeans chiari), non aveva considerato tale elemento un indizio a carico dell'imputato, in verità senza fornire motivazione alcuna. La sentenza di appello, inoltre, censura espressamente quella di primo grado in ordine alla rilevanza del forte odore di benzina che la persona di [OSCURATO:PERSONA] emanava. In effetti, il Tribunale aveva dato credito incondizionato alla spiegazione fornito dall'imputato, osservando che nel luogo sostavano attrezzi agricoli funzionanti a benzina ed era presente una tanica di benzina: ma la Corte sottolinea che i militari intervenuti avevano avvertito il forte odore sulla persona dell'imputato e non nel locale in cui questo si trovava. Si tratta di sconfessione del tutto logica: il fatto che in un ambiente si percepisca odore di benzina è ben diverso dall'odore di benzina che emana una persona, evidentemente venuta a contatto (con il corpo o con i suoi vestiti) con il liquido. La motivazione della sentenza di primo grado appariva senza dubbio fragile e non credibile e travisava il contenuto della testimonianza dei carabinieri intervenuti; non solo: nella parte espositiva dava atto che lo scooter e gli attrezzi agricoli si trovavano in un locale separato da quello dove [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere dormito. 5. La sentenza valorizza anche il dato del nastro adesivo che avvolgeva il motoveicolo dell'imputato coprendone la targa posteriore. Su questo punto, il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, il nastro adesivo non copriva affatto la targa del mezzo: ma si tratta di deduzione priva di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto irrilevante la presenza del motoveicolo, non essendo noto in che modo l'autore del danneggiamento era intervenuto sul posto. La Corte territoriale ha superato questo aspetto, sottolineando la non credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato: quindi censurando la logicità della motivazione della sentenza di primo grado che, al contrario, si era limitata ad accreditare la spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla questione, la critica della sentenza di primo grado da parte di quella di appello è senza dubbio incompleta, atteso che la Corte territoriale non affronta la questione del mezzo con cui l'autore del danneggiamento era giunto sul luogo: ma la inattendibilità della giustificazione fornita dall'imputato relativamente alla apposizione del nastro isolante sul motoveicolo aveva reso tale giustificazione un elemento indiziario a carico dello stesso. 6. Infine, è diversa la valutazione della rilevanza dell'offerta di risarcimento fatta nella notte stessa dai genitori dell'imputato alla proprietaria del veicolo danneggiato in quanto parcheggiato accanto a quello dello Zizzari: secondo la Corte territoriale, tale offerta era sintomatica della piena consapevolezza da parte degli stessi della condotta effettivamente tenuta dal figlio, mentre il Tribunale aveva ritenuto plausibile che tale offerta fosse frutto di una congettura sulla responsabilità del figlio e non di una certezza di quanto lo stesso aveva compiuto. 7. Anche volendo escludere tale ultimo elemento indiziario - che, per la verità, non appare particolarmente rilevante - si può ritenere che la sentenza di appello rispetti pienamente il primo dei due principi richiamati nel primo paragrafo: la Corte territoriale ha evidenziato elementi indiziari immotivatamente tralasciati dal Tribunale e ha censurato per la sua illogicità o per la mancata aderenza agli elementi di prova la motivazione della sentenza appellata in punto di valutazione di altri elementi indiziari. Anche il secondo principio è stato rispettato: gli indizi sono stati valutati dapprima singolarmente, saggiandone la consistenza, per alcuni davvero significativa (si pensi ai vestiti identici a quelli dell'autore del danneggiamento che emanavano odore di benzina), e poi globalmente; d'altro canto, gli indizi non possedevano particolari ambiguità, mentre il movente evidenziato nella sentenza impugnata fungeva da "collante" degli altri indizi. 8. La sentenza richiama il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio: in effetti, il ricorrente non censura l'affermazione finale secondo cui la diversa ricostruzione prospettata dall'imputato risulta priva di concreta significatività. A ben vedere, la versione di [OSCURATO:PERSONA] era priva di qualsiasi riscontro, anche in ordine ai motivi per cui, a quell'ora della notte, egli si trovava in quel luogo. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 2.160,00, oltre accessori di legge, con distraz
Sentenza Cassazione n. 43388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris