CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 27473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 23 6W 2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da , 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni, per i ricorrenti, dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 settembre 2022, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Siena, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato entrambi alla pena di quattro mesi di arresto e ,c1;(. 2.000,00 euro di ammenda, concedendo la sospensione condizionale della stessa e la non menzione della condanna. Secondo quanto ricostruito dalla Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di un'associazione gestrice di un maneggio, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria dei locali in cui si svolge l'attività del precisato maneggio, avevano organizzato in modo non corretto lo smaltinnento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dall'attività del maneggio e dai lavori edili realizzati nel locale in cui si svolge l'attività del maneggio, così permettendo colposamente il loro abbandono in un manufatto censito come bene di valore storico-culturale, con condotta protrattasi fino a data antecedente e prossima al 13 aprile 2018. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che la condotta prevista dall'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 è una condotta connmissiva, e che la diligenza richiesta in materia al legale rappresentante di un'impresa non si estende fino alla prevenzione del fatto doloso altrui, nella specie un dispetto da parte di ignoti. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative. Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alle prove dichiarative, pur pronunciando la riforma di una sentenza di assoluzione. Si rappresenta che, proprio sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi a dibattimento, la sentenza di primo grado aveva ritenuto dimostrata la regolarità dell'ordinario ciclo di gestione dei rifiuti prodotti nell'attività del maneggio, ed aveva ritenuto dubbia la persistente presenza dei materiali di risulta dei lavori edili a distanza di due anni dalla fine degli stessi. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con le dichiarazioni del titolare della ditta incaricata dello svolgimento dei lavori edili, il quale ha riferito dell'avvenuto regolare smaltimento dei rifiuti di cantiere. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che [OSCURATO:PERSONA] era solo il committente dei lavori edili da cui sono derivati i rifiuti, e che non è stata dimostrata, o anche solo indicata, alcuna ingerenza del medesimo nell'attività di produzione e gestione degli stessi da parte della ditta appaltatrice, condizione necessaria per l'affermazione di responsabilità del committente i lavori (si cita Sez. 3, n. 35569 del 19/07/2017). 2.5. . Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità degli imputati. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di verificare se gli imputati avessero i mezzi idonei per trasportare i rifiuti rinvenuti e di accertare la provenienza di altro materiale sicuramente non riferibile ai medesimi o alle loro imprese. Si rappresenta che la lacuna è significativa anche alla luce delle osservazioni della sentenza di primo grado, la quale ha evidenziato, tra l'altro, l'irragionevolezza dell'ipotesi dell'accumulo illecito di rifiuti che invece avrebbero potuto essere più comodamente smaltiti nel vicino cassone dell'immondizia. 2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si °deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto dopo aver ammesso che gli imputati avevano correttamente gestito i rifiuti più ingombranti e che scarsa era la quantità dei rifiuti pericolosi, nonché concedendo le circostanze attenuanti generiche e gli altri benefici di legge. 2.7. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la sentenza illegittimamente ha affermato una pluralità di scarichi abusivi di rifiuti, perché ha travisato le dichiarazioni del proprietario del sito di rinvenimento degli stessi, il quale ha parlato di uno scarico ragionevolmente recente, in quanto avvenuto su di un'area ubicata lungo una strada percorsa quotidianamente da molte persone. /r ) [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, per le ragioni di seguito precisate, sono fondati per le censure enunciate nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo. 2. Le censure esposte nel primo motivo, che contestano la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 258, connma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, deducendo che lo stesso si può realizzare solo in forma commissiva e che la diligenza richiesta non comprende l'obbligo di prevenire un fatto doloso altrui, non possono essere esaminate in questa sede. Da un lato, il fatto è stato comunque ricostruito dalla sentenza impugnata in forma commissiva, e precisamente in quanto riconducibile all'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti degli enti facenti capo ai due imputati. Dall'altro, le precisate censure presuppongono un corretto accertamento del fatto, e, però, questo, nella specie, non può ritenersi correttamente accertato in considerazione di quanto si rappresenterà nei successivi §§ 3, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 4, 4.1, 4.2 e 4.3. 3. Fondate, in primo luogo, sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattiptale, nonostante la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado 'proprio dall'esame delle prove testimoniali / avesse ritenuto regolare il ciclo di gestione dei rifiuti degli enti di cui erano legali rappresentanti gli imputati, e dubbia la persistente presenza dei materiali di risulta dei lavori edili presso il maneggio a distanza di due anni dalla fine degli stessi. 3.1. L'obbligo di rinnovazione istruttoria, in caso di riforma della sentenza di assoluzione in sentenza di condanna, è espressamente previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Questa disposizione, nel testo vigente al momento del giudizio di secondo grado, recitava: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto — salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (così, tra le tante: Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425-01, Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987-01). 3.2. La sentenza di primo grado ha pronunciato sentenza di assoluzione dei due imputati, oggi ricorrenti, ritenendo regolare il ciclo di gestione dei rifiuti degli enti di cui i medesimi erano legali rappresentanti e circoscrivendo di molto l'entità dei rifiuti abbandonati ascrivibile a tali enti. In particolare, quanto alla riconducibilità dei rifiuti abbandonati all'interno della "[OSCURATO:PERSONA]", e rinvenuti il 13 aprile 2018, il Tribunale rappresenta che: -) non può ritenersi accertata la riconducibilità di siringhe, confezioni di farmaci, cotone idrofilo ed altro materiale di veterinaria equina, perché, per come affermato dal teste Fanciulli del Casino, vi sono altre strutture sportive analoghe ubicate in luoghi assai più prossimi al sito di rinvenimento delle stesse, mentre quella gestita da [OSCURATO:PERSONA] è posizionata a circa 10 km. di distanza; -) l'attività edilizia eseguita presso i locali della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], e nei quali insiste il maneggio, è stata svolta dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver interrotto i lavori nel giugno 2016, di aver sempre smaltito in proprio i rifiuti prodotti dalla sua ditta e di aver lasciato in quell'immobile solo alcuni secchi di vernice ed altro materiale colà rinvenuto; -) è riferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la ricevuta cartacea relativa all'acquisto di una ricarica telefonica intestata alla di lui sorella, [OSCURATO:PERSONA]; -) vi erano sicuramente scarti provenienti da altre ditte, come una scatola di cartone per il trasporto di vini, su cui era applicato un documento di trasporto relativo a personé, aziende ed epoca, il 5 settembre 2015, ben diverse da quelle rilevanti. Secondo il Tribunale, quindi, sarebbero riconducibili al maneggio, gestito da [OSCURATO:PERSONA], solo i sacchi di mangime per cavalli, nonché di una fattura cartacea, e alla società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] solo due secchi di plastica vuoti, uno originariamente contenente vernice e l'altro originariamente contenente silicone. Quanto, poi, alla regolarità del ciclo di gestione dei rifiuti degli enti di cui gli imputati erano legali rappresentanti, si richiamano le dichiarazioni di: -) [OSCURATO:PERSONA], il quale ha detto che i rifiuti ordinari del maneggio sono smaltiti gettandoli a fine giornata nei cassonetti, ubicati a circa 150 metri dalla sede del maneggio; -) [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato di svolgere l'attività di maniscalco presso il maneggio, di portare via con sé tutti gli strumenti a lui necessari, e di aver constatato la presenza nella sede aziendale di due cassoni, uno per i residui organici, l'altro per il materiale "pulito"; -) [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di svolgere l'attività di veterinario, e di portare via con sé i rifiuti prodotti nel corso del suo lavoro, salvo qualche siringa per praticare terapie più lunghe a qualche cavallo; -) [OSCURATO:PERSONA], istruttrice presso il maneggio, la quale ha confermato quanto indicato dagli altri testi, ribadendo, in particolare, che i rifiuti ordinari venivano buttati nei cassonetti posti a circa 200 metri dalla sede dell'azienda, che di tale attività di occupa di solito [OSCURATO:PERSONA], e che i materiali di risulta per la cura dei cavalli sono portati via dai veterinari; -) [OSCURATO:PERSONA], il quale ha detto di aver smaltito in proprio con la sua ditta e regolarmente i rifiuti derivanti dall'attività edilizia svolta presso i locali della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. La sentenza di appello ha affermato la responsabilità degli imputati, perché. gli stessi avrebbero inadeguatamente organizzato le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle loro ditte, o a queste riferibili, in particolare non controllandone la destinazione. La sentenza impugnata, però, per giungere a questa conclusione, ha osservato che «palesemente tale servizio non era né organizzato attribuendone il compito ad un preciso soggetto e stabilendo la tempistica e le modalità di eliminazione di tali residui, né controllato al fine di assicurarsi che esso venisse eseguito in maniera corretta», e che «appare evidente che non cera un controllo al fine di assicurarsi che i rifiuti pericolosi, come le siringhe usate per medicare i cavalli da parte di veterinari privati o da parte degli stessi proprietari, venissero gettati in appositi recipienti e smaltiti poi come rifiuti pericolosi, come necessario, ma si consentiva che essi venissero confusi con i rifiuti non pericolosi». 3.4. Dal raffronto tra quanto esposto nella sentenza impugnata e quanto esposto nella sentenza di primo grado, emerge che la Corte d'appello ha ricostruito i fatti in modo diverso da quanto indicato nelle dichiarazioni testimoniali sopra riportate e poste a base della decisione del Tribunale. In particolare, la sentenza impugnata dice che, in linea generale, era assente un'organizzazione di smaltimento dei rifiuti e che, di questi, quelli pericolosi erano trattati senza alcun controllo. La sentenza di primo grado, invece, richiamando le dichiarazioni dei testi, afferma che i rifiuti "ordinari" erano smaltiti nei cassonetti posti a breve distanza dai locali nei quali insisteva il maneggio, in genere da [OSCURATO:PERSONA], che i vari collaboratori, come il maniscalco o il veterinario o l'impresa edile, smaltivano in proprio i materiali di risulta della loro attività, e che eventuali, ulteriori residui erano innmessi in un apposito cassone. Le conclusioni delle due sentenze, quindi, sono diverse perché, quanto meno, attribuiscono un diverso significato al contenuto delle prove dichiarative. Di conseguenza, in applicazione del principio indicato in precedenza al § 3.1., deve concludersi che la Corte di appello, prima di enunciare le sue conclusioni, avrebbe dovuto esaminare i testi già escussi in primo grado, e sopra indicati, alle cui dichiarazioni ha attribuito un diverso significato rispetto a quello accolto dal Tribunale. 4. Fondate, poi, sono anche le censure enunciate nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo, da esaminare congiuntamente, perché strettamente connesse, le quali contestano, nel complesso, il difetto della c.d. "motivazione rafforzata", deducendo il mancato confronto della sentenza impugnata con quanto emerso in ordine alla indisponibilità di mezzi per trasportare i rifiuti a grande distanza, alla riconducibilità di un ridotto quantitativo di quelli rinvenuti alle ditte dei due imputati, alla possibilità di smaltimento degli scarti nei vicinissimi cassonetti, e a quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] relativamente allo smaltinnento dei rifiuti edili. 4.1. Innanzitutto, per quanto attiene alla individuazione del contenuto dell'obbligo di "motivazione rafforzata", occorre avere riguardo dell'elaborazione giurisprudenziale in materia. In particolare, secondo le Sezioni Unite, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (così Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01). L'indicazione delle Sezioni Unite appena indicata ha trovato amplissima applicazione nella successiva elaborazione della giurisprudenza (cfr., tra le tantissime, Sez. 5, n. 48355 del 18/11/2022, Nuara, non massimata, e Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01). Il principio indicato appare pienamente coerente con il dettato normativo. In particolare, l'art. 533, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. prevede che «[i]I giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Ora, il superamento di ogni ragionevole dubbio, perché possa dirsi effettivamente realizzato, nel caso di ribaltannento della decisione assolutoria in primo grado, presuppone necessariamente il confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi. 4.2. Va poi rilevato che l'obbligo di "motivazione rafforzata" è concorrente e non alternativo rispetto a quello di procedere a rinnovazione istruttoria, fissato dall'art. 603, comnna 3-bis, cod. proc. pen. Si è già affermato in giurisprudenza che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01). E, in effetti, l'obbligo di "motivazione rafforzata" e quello di procedere a rinnovazione istruttoria sono tra loro distinti e non certo incompatibili. L'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attiene alla individuazione del materiale di prova che il giudice di appello è tenuto a valutare, mentre l'obbligo di motivazione rafforzata concerne i criteri da seguire nella valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, anche in forza di quanto disposto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la ostensione dei canoni di apprezzamento effettivamente seguiti, al fine di consentirne il controllo in sede di impugnazione. Inoltre, l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattinnentale costituisce applicazione del principio di immediatezza, e risponde all'esigenza di garantire un contatto diretto tra le fonti di prova ed il giudice che pronuncia la sentenza di condanna, mentre l'obbligo di motivazione rafforzata è funzionale all'esigenza di assicurare il superamento di ogni ragionevole dubbio, attraverso un esame di tutto il materiale istruttorio acquisito e rilevante ai fini della decisione. Ne discende che la sentenza di appello può correttamente riformare una sentenza di proscioglimento condannando gli imputati solo se adempie sia all'obbligo di procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sia all'obbligo di "motivazione rafforzata", nei termini sopra precisati. 4.3. Nella specie, la sentenza impugnata non si è confrontata compiutamente con i risultati cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Innanzitutto, la Corte d'appello non ha preso posizione su quantità e tipo di materiali rinvenuti abbandonati presso l'[OSCURATO:PERSONA] attribuibili alle ditte facenti capo agli imputati. E però, se, come ritiene il Tribunale, sono riferibili al maneggio gestito da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente dei sacchi di mangime vuoti per cavalli, e sono riferibili alla società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] solo due soli secchi di plastica vuoti destinati a contenere materiali edili, nonché una fattura cartacea, muta la base fattuale di riferimento per la formulazione del i giudizio di adeguata o inadeguata organizzazione nei confronti dei due imputati in ordine allo smaltimento dei rifiuti delle loro ditte. In secondo luogo, poi, la Corte d'appello non spiega perché l'abbandono dei rifiuti presso l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque attribuibile ad una cattiva organizzazione dei due imputati in ordine allo smaltimento dei rifiuti delle loro ditte. Se, infatti, secondo quanto afferma il Tribunale, sono attribuibili alle due ditte solo rifiuti non pericolosi tra quelli rinvenuti il 13 aprile 2018, e per quantitativi modesti, e se la forma ordinaria di smaltimento per i rifiuti non pericolosi era l'immissione nei vicini cassonetti a fine giornata, occorre chiarire quale sarebbe la mancanza di cautele funzionali ad impedire un "dispetto di terzi" colposamente attribuibile ai due imputati, ovviamente nelle loro qualità. 5. In conclusione, i vizi rilevati impongono una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio in ordine ai fatti contestati nell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, fermi restando i suoi poteri istruttori e di apprezzamento delle fonti di prova, dovrà evitare di incorrere nei vizi precedentemente rilevati. Lo stesso, quindi, dovrà innanzitutto procedere alla rinnovazione dell'esame dei testi Fanciulli del Casino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], siccome già sentiti dal Tribunale e valutati ai fini della sentenza di proscioglimento. Dovrà poi spiegare analiticamente, prima di pronunciare una sentenza di condanna, perché i dubbi e le perplessità evidenziati nella sentenza del Tribunale non abbiano carattere di decisività in senso favorevole agli imputati, e, in particolare, dovrà indicare quali siano i rifiuti illegittimamente abbandonati attribuibili alle ditte di questi ultimi, nonché, una volta individuata entità e tipologia di tali rifiuti, perché il loro illecito trasporto e deposito