CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41628/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partd udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 12582/2019 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui, dopo avere egli rinunciato ai motivi concernenti la responsabilità, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. sulla base di quanto concordato fra la Procura generale presso la Corte di appello e la difesa dell'imputato è inammissibile perché fondato su un motivo, la mancanza di motivazione circa possibili decisioni di proscioglimento e arca il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non rientra fra quelli consentiti essendo intervenuta rinuncia a tutti i motivi di merito e determinazione concordata della pena; ritenuto che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così decis