CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16324/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG O. Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione in carcere, disposta dal Gip presso il Tribunale di Velletri in rela2:ione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen., per il quale era stato successivamente assolto con formula di merito. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione lo Zietek, a mezzo del difensore, lamentando lai violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità e contradditorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale ha attribuito rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; si riferisce, il ricorrente, alle circostanze che avrebbero valore di smentita delle dichiarazioni rese dall'allora indagato (la targhetta del numero di telaio non era nella cabina del furgone ma nel cassone; all'atto dell'intervento degli inquirenti nessuno stava usando il frullino). Più in generale, il giudice della cognizione ha ritenuto che quanto dichiarato dallo Zietek fosse stato confermato dagli altri elementi acquisiti al giudizio. Il ricorrente svolge, in secondo luogo, una critica alle affermazioni contenute nell'ordinanza cautelare, segnalando quelle a suo avviso in contrasto con gli atti del procedimento e censurando la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo Zeitek dal giudice della cautela. Infine, lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia esplicitato come il comportamento dello Zietek abbia inciso sull'adozione della misura cautelare; omissione che deriva dalla descrizione vaga della condotta cdposa che avrebbe avuto efficacia sinergica. Ciò posto, il ricorrente argomenta brevemente in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, co. 1 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce una condizione per il riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, costituita dalla esclusione di una condotta colposa sinergica dell'istante. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sollecitazione rivolta a questa Corte di promuovere un incidente di costituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen. è stata formulata in termini estremamente generici ed apodittici. Non solo non vengono indicati i parametri costituzionali rispetto ai quali emergerebbe il sospetto di illegittimità della previsione di una condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, qual è il dolo o la colpa grave dell'istante (nei termini ben noti); ma neppure si argomenta in merito alle ragioni per le quali il fondamento solidaristico dell'istituto sarebbe incompatibile con tale condizione. Né può valere a colmare simili lacune la mera evocazione dell'art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Peraltro, il tema della relazione corrente tra i due plessi normativi è già stato affrontato da questa Corte, statuendo che la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta (quale ricorre nel caso che qui occupa) - non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929). 2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. Coglie nel segno la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata manifesta un radicale fraintendimento della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e di conseguenza nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l'instaurazione (ed il mantenimento) della limitazione della libertà personale. Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da (anche non esclusivo) presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la propria attenzione sul comportamento dello Zietek (e sull'intero compendio fattuale) come ricostruito da quello stesso giudice, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita a base del giudizio assolutorio. Tanto in ragione di una interpretazione non corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), e non già, come invece scrive la Corte di appello di Roma, ad una "valutazione ex ante (del)le circostanze note al giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva" (cfr. p. 4). Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle Sezioni Unite e parimenti errata, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio affidato al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnovata verifica della legittimità del provvedimento cautelare, questa volta derivante dalla ragionevole apparenza di illiceità penale della condotta serbata dall'allora indagato, apparenza dal medesimo determinata. Basti considerare la seguente affermazione dell'ordinanza in esame, emblematica della sequenza argomentativa da questa esibita: "Il quadro fattuale valutato dal GIP era quindi assolutamente idoneo a rappresentare una probabile responsabilità del predetto in ordine al reato di riciclaggio ascrittogli in concorso, ravvisabile negli elementi istruttori allo stato raccolti". Nonché quella ulteriore che segue all'enfatica sottolineatura di un'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art.530, comma 2 cod. proc. pen.: "la condotta dell'indagato al momento dell'applicazione della misura cautelare ... non aveva lasciato alcun margine al GIP per poter escludere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in capo all'istante". Un siffatto errore di impostazione ha condotto a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Deliberatamente questa Corte non utilizza il termine 'condotta', in modo da esaltare il fatto che al giudice della riparazione non interessa l'elemento costitutivo della fattispecie tipica ma il più generale comportamento dell'istante, ancorchè esso non possa essere diversamente ricostruito da come descritto dal giudice della cognizione (restando un margine di maggiore autonomia per quanto da tale giudice non escluso). Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazione del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero l'aver lo Zietek reso nell'interrogatorio al Gip una "spiegazione dei fatti ... ampiamente contraddittoria e, per ciò, smentita dalle risultanze in atti". Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall'indagato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti dal giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stessi "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comrna 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581] re alla luce della situazione fattuale definita con il giudizio assolutorio (solo nel caso di dichiarazioni successive, tra loro discordi, può ipotizzarsi una loro valorizzazione quale comportamento colposo, a prescindere dai fatti accertati). 3. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio accerterà la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo preliminarmente quale siano i fati:i pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quindi valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo e se sia stato almeno concausa dell'adozione del provvedimento cautelare; opererà, infine, l'accertamento di tale condizione anche in relazione al mantenimento della misura sino al suo cessare. Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giud