CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l'entità della pena base inflitta, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 2, ha ribadito la congruità della pena base irrogata in primo grado in considerazione della pluralità di condotte, del numero di oggetti danneggiati e della personalità dell'imputato, gravato da numerosissimi precedenti per reati violenti e specifici, tenuto altresì conto che proprio il contesto in cui era avvenuto il fatto dimostrava l'insofferenza del prevenuto al qualsiasi regola; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2