CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 34257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].IEND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 31 marzo 2023, con cui il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la sospensione condizionale della pena, precedentemente revocata, dopo il riconoscimento della continuazione, effettuato ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, che risulta vagliato dal Tribunale di Torino con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali. Ritenuto che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa in sede esecutiva, atteso che l'imputato avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza di merito, pronunciata il 3 giugno 2016 dal Tribunale di Torino, con cui era stata disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso a Kurti, su cui si era formato il giudicato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3