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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16106/2024

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ato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 16532/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi, 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – Correzione errore materiale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 3373 / 201 7 , depositata l’11 aprile 2017; perla correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30770 del 6 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il ricorso in epigrafe è stato definito da questa Corte con ordinanza n. 30770 del 2023 che ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria della Lombardia.

Con successiva istanza, depositata nel medesimo giudizio il 16 gennaio 2024, il contribuente ha rilevato che per errore materiale il giudice del rinvio era stato individuato nella C.t.r. della Lombardia, sebbene la sentenza impugnata fosse stata resa dalla C.t.r. della Campania,ed ha sollecitato la correzione dell’ordinanza.

Considerato che: Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza di questa Corte che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione era stata emessa dalla C.t.r. della Campania.

A pag. 4 dell’ordinanza, penultimo capoverso, l’ordinanza statuiva il «conseguente rinvio al giudice a quo».

Per mero errore materiale, tuttavia, nel dispositivo il giudice del rinvio è stato individuato nella C.t.r. della Lombardia.

Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge il dispositivo dell’ordinanza n. 30770 del 2023 nei seguenti termini: le parole «Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Lombardia»sono sostituite dalle parole « Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania».

Dispone l’annotazione della presente ordinanza di correzione in calce all’ordinanza corretta,a cura dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 16532/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi, 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – Correzione errore materiale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 3373 / 201 7 , depositata l’11 aprile 2017; perla correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30770 del 6 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il ricorso in epigrafe è stato definito da questa Corte con ordinanza n. 30770 del 2023 che ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria della Lombardia. Con successiva istanza, depositata nel medesimo giudizio il 16 gennaio 2024, il contribuente ha rilevato che per errore materiale il giudice del rinvio era stato individuato nella C.t.r. della Lombardia, sebbene la sentenza impugnata fosse stata resa dalla C.t.r. della Campania,ed ha sollecitato la correzione dell’ordinanza. Considerato che: Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza di questa Corte che la sentenza oggetto di ricorso per cassazione era stata emessa dalla C.t.r. della Campania. A pag. 4 dell’ordinanza, penultimo capoverso, l’ordinanza statuiva il «conseguente rinvio al giudice a quo». Per mero errore materiale, tuttavia, nel dispositivo il giudice del rinvio è stato individuato nella C.t.r. della Lombardia. Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge il dispositivo dell’ordinanza n. 30770 del 2023 nei seguenti termini: le parole «Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Lombardia»sono sostituite dalle parole « Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania». Dispone l’annotazione della presente ordinanza di correzione in calce all’ordinanza corretta,a cura dell
Sentenza Cassazione n. 16106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris