CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 24 marzo 2023 con la quale era stata rigettata l'istanza di remissione del debito. [OSCURATO:PERSONA] MAIUOLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr