CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 agosto 1985
Cassazione n. 46251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7/8/1985 avverso l'ordinanza del 12/4/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12/4/2022, il Tribunale del riesame ci Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia il 10/11/2022, con riguardo (per quel che qui rileva) alla contestazione di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il Tedeschi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione di norma penale con riguardo all'incompetenza territoriale. Il Tribunale, pronunciandosi sulla relativa eccezione, l'avrebbe rigettata con argomento non corretto: il richiamo al luogo di invio dei modelli F24, infatti, non sarebbe pertinente, in quanto nessun elemento consentirebbe di ritenere che coincida con lo studio della coindagata [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro. Anche la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, avrebbe affermato che la competenza per territorio per il delitto di cui all'art. 10-quater in esame dovrebbe essere individuata sempre in forza dell'art. 18, stesso decreto, stante l'impossibilità di accertare il luogo di invio - telematico - dei citati modelli F24, per il quale sarebbe sufficiente una connessione internet e le credenziali di accesso rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Ne conseguirebbe, dunque, che la competenza dovrebbe esser determinata sulla base del luogo di residenza dell'indagato (Blera), quindi presso il Tribunale di Viterbo, o, in subordine, presso il Tribunale di Roma, in quanto la segnalazione dell'ipotesi di reato sarebbe stata eseguita dalla sede capitolina dell'Agenzia delle Entrate; - violazione di legge di norma processuali in punto di motivazione sul periculum. Il Tribunale avrebbe offerto un'interpretazione sbagliata della giurisprudenza di legittimità (espressa anche dal massimo Consesso), così negando erroneamente la necessità della motivazione del provvedimento, in punto di periculum, anche nel caso di confisca obbligatoria. Sotto diverso profilo, peraltro, si contesta che il Tribunale del riesame potrebbe sì integrare la motivazione del provvedimento genetico, ma solo laddove lacunosa, non del tutto assente come nel caso di specie; il Collegio, infatti, si sarebbe sostituito al Giudice di Civitavecchia, introducendo un contenuto argomentativo radicalmente mancante nell'ordinanza già impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al secondo motivo. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. 4.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto. 4.2 Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale". 5. Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. 5.1. Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 d.lgs. n. 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 5.2. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo II. 6. Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. pròc. pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manziana, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla G.d.F. di Ladispoli, in ciò facendo corretta applicazione del principio I delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, dep. 29/07/2020, Mangieri, Rv. 279755). 7. A fronte di tale motivazione, che è immune da violazioni di legge, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede. 8. Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen. alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato.8.1. Il Tribunale, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Starace, Rv. 260992). 8.2. Ciò significa che il luogo dell'accertamento va individuato nella sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare quando gli atti acquisiti e le informazioni raccolte non abbiano consentito contestualmente di apprezzare i risultati delle violazioni giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 8.4. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha correttamente osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate attività investigative, ha redatto le informative di reato. Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta del tutto infondato. 8. Con riguardo, invece, al secondo, che concerne l'obbligo di motivazione del provvedimento impositivo del sequestro preventivo anche in ordine al periculum, e pur in caso di misura propedeutica a confisca obbligatoria (nel caso di condanna o, eventualmente, di sentenza di applicazione della pena su richiesta), l'ordinanza deve essere annullata con rinvio. 9. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno recentemente affermato (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". In motivazione - e con particolare rilievo nel caso in oggetto - la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del sequestro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art. 240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. 9.1. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, 'può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. 9.2. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. 9.3. In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 10. Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, interpretato le Sezioni Unite Ellade in modo errato, riferendo cioè la sentenza - ed il relativo obbligo di motivazione - alle sole ipotesi di confisca facoltativa, diversa da quella disposta a carico del Tedeschi. Di seguito, però, lo stesso Tribunale ha ammesso una possibile - corretta - interpretazione di segno diverso, ed ha così proceduto ad integrare la motivazione del primo Giudice, ritenuta al riguardo non inesistente, ma soltanto insufficiente. 10.1. Questo punto dell'ordinanza non appare sostenuto da motivazione adeguata. 10.2. Il Tribunale, infatti, non ha adeguatamente specificato se il provvedimento genetico abbia tout court omesso la motivazione quanto al periculum, per colpevole negligenza espositiva, oppure se non abbia trattato il profilo perché erroneamente convinto che l'obbligo di motivazione sul punto dovesse sostenere soltanto il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria. Si tratta, evidentemente, di un passaggio decisivo, in quanto soltanto nel primo caso potrebbe esser ravvisata una radicale assenza dell'impianto motivazionale, come tale non integrabile dal tribunale del riesame; per consolidato indirizzo, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., permane il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 15238 dell'11/1/2022, Talarico, non massimata). L'ordinanza, dunque, deve essere annullata con rinvio, in quanto l'accertamento dell'effettivo percorso motivazionale sotteso al provvedimento genetico ne richiede l'integrale lettura, non consentita a questa Corte dai pochi stralci della stessa ordinanza allegati al ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per