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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 11690/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7281/2013 R.G. proposto da F. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) presso cui si domicilia. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 Numero sezionale 273/2022 Numero di raccolta generale 11690/2022- intimata Data pubblicazione 11/04/2022– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio sez. staccata di Latina n. 10/39/12 depositata in data 26/01/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRAP ed IRPEF 2001; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Considerato che: - rileva la Corte preliminarmente come dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata, oltre che dalla narrazione svolta in ricorso per cassazione, risulti che il giudizio di entrambi i gradi di merito avverso l’avviso di accertamento impugnato abbiano avuto luogo unicamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., restando estranei a tal giudizio i soci della stessa; - orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni Numero sezionale 273/2022Numero di raccolta generale 11690/2022 personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso Data pubblicazione 11/04/2022 procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - tal litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass.

S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass.

S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015; in ultimo si veda Cass.n. 7268 del 16 marzo 2020); la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi Numero sezionale 273/2022Numero di raccolta generale 11690/2022 introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass.

Data pubblicazione 11/04/2022 n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7281/2013 R.G. proposto da F. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) presso cui si domicilia. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 Numero sezionale 273/2022 Numero di raccolta generale 11690/2022- intimata Data pubblicazione 11/04/2022– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio sez. staccata di Latina n. 10/39/12 depositata in data 26/01/2012, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della pronuncia di prime cure conseguentemente confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRAP ed IRPEF 2001; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica; Considerato che: - rileva la Corte preliminarmente come dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata, oltre che dalla narrazione svolta in ricorso per cassazione, risulti che il giudizio di entrambi i gradi di merito avverso l’avviso di accertamento impugnato abbiano avuto luogo unicamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., restando estranei a tal giudizio i soci della stessa; - orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni Numero sezionale 273/2022Numero di raccolta generale 11690/2022 personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso Data pubblicazione 11/04/2022 procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - tal litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015; in ultimo si veda Cass.n. 7268 del 16 marzo 2020); la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 7281/2013 unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi Numero sezionale 273/2022Numero di raccolta generale 11690/2022 introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. Data pubblicazione 11/04/2022 n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio
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