CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna che rigettava la proposta istanza di riabilitazione dalla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso si compone di un unico motivo con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'illogicità della motivazione censurando tre diversi aspetti del provvedimento impugnato. La prima censura, con la quale sì deduce il difetto dì motivazione in ordine al rigetto dell'istanza, nonostante il puntuale rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni inerenti alla misura, non è scrutinabile in sede di legittimità, in quanto si risolve in mere doglianze attinenti al merito; essa è, comunque, manifestamente infondata. Va infatti ricordato che il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è solo quello che emerga dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza ovvero con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. né tanto meno a quello qui deducibile della violazione di legge; Al contrario, la Corte dì merito ha chiaramente indicato le ragioni poste a fondamento del rigetto, individuandole, tra l'altro, nella mancata prova di una effettiva e costante buona condotta nonché nell'omesso pagamento della cauzione imposta con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Né colgono nel segno le deduzioni difensive volte a sostenere l'irrilevanza del mancato pagamento della cauzione ai fini della riabilitazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in materia di misure di prevenzione, il soggetto la cui pericolosità qualificata sia stata ravvisata in quanto appartenente a una "mafia storica" può ottenere la riabilitazione soltanto ove, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non sussistano ulteriori elementi ostativi alla dimostrazione di una buona condotta effettiva e costante, quali il mancato versamento della cauzione, il perdurante stato di ínoccupazione, l'omessa denuncia di redditi leciti e i rapporti con imprese dedite ad attività criminose (Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, Ferri, Rv. 278220-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M