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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41903/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'acco glimento dei motivi di ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 26/10/2020 del GUP del Tribunale in sede, a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a trenta anni di reclusione le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato da premeditazione nonché ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e per le connesse violazioni in materia di armi, con la medesima aggravante di mafia, fatti accertati in Napoli e Casavatore il giorno 4/8/2011.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio, concordato con altri esponenti di vertice delle ''[OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano", mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parteci- pato alla fase esecutiva (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), attirando Forino in un tranello a Casavatore, luogo in cui la vittima veniva attinta con almeno dieci proiettili esplosi da una pistola Glock cal. 9 mm. e da un revolver cal. 38 special.

1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono stati ricostruiti dalla Corte di appello di Napoli nei termini di seguito indicati, alla stregua delle propa- lazioni di alcuni collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per diretta conoscenza dei fatti, altri de relato per intraneità al sodalizio - costituenti le fonti probatorie principali del presente processo.

Lo sfondo della vicenda era la modificazione degli equilibri nell'ambito delle famiglie di camorra di Scampia, di Secondigliano e di Casavatore, quando nel 2011 si rompeva l'alleanza con il clan degli Amato-Pagano e il gruppo dei Ferone di Casavatore intendeva assumere in via autonoma la gestione diretta delle piazze di spaccio: in tale prospettiva [OSCURATO:PERSONA], forte dell'amicizia con [OSCURATO:PERSONA], si riposizionava nell'alleanza delle cosiddette [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, operando l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Cesare junior.

In questo frangente, [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza vicino ai Pagano, dai quali aveva subìto dei torti - decideva di unirsi al gruppo dei Ferone.

Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], che perseguiva il disegno di assumere una posizione di spicco nel traffico di cocaina, prima gestito in regime monopolistico dagli Amato-Pagano, aderiva alla richiesta di costoro di ottenere "soddisfazione" nei confronti del Forino, a causa di torti che il giovane aveva fatto agli [OSCURATO:PERSONA], partecipando alle mortificanti modalità dell'allontanamento dei Pagano da Casavatore, con la pubblica aggressione di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], e alla sottrazione di una cospicua somma di denaro in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la decisione di eliminare Forino era condivisa dagli altri esponenti delle [OSCURATO:PERSONA], per reagire alle condotte irrispettose di costui, il quale era spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA] delle cosiddette [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] intendeva addossare al Forino la responsabilità per le offese alla famiglia Pagano, vi era poi l'interesse degli stessi [OSCURATO:PERSONA] a non subire l'estromissione dal tavolo delle [OSCURATO:PERSONA], che a breve avrebbero deciso le spartizioni di un nuovo carico di cocaina, nonché l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere in futuro un canale privilegiato con gli Amato-Pagano per l'approvvigionamento di droga.

In tali ragioni i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato la causale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], de relato.

È stata poi valorizzata, a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, la conversazione ambientale avvenuta due ore dopo l'omicidio,, il 5 agosto 2011, nella sala d'aspetto della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, in cui [OSCURATO:PERSONA], parente del Forino, aveva elencato le "tarantelle" ossia le bravate - del congiunto, affermando "i paccheri a quello, i soldi, le parole"; a sua volta [OSCURATO:PERSONA] aveva citato l'aggressione a Masaniello (genero del Pagano), affermando che costoro erano ancora al potere perché "non si erano buttati pentiti".

1.2. La fase esecutiva - descritta dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che vi aveva preso parte - era consistita in un agguato operato su due ciclomotori: uno SH300 bianco guidato da [OSCURATO:PERSONA], dotato di una pistola cal. 38, e con passeggero il [OSCURATO:PERSONA], armato di una Glock semiautomatica; un TMax guidato da [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva procurato le citate armi - e sul sedile posteriore prendeva posto la vittima [OSCURATO:PERSONA].

Il gruppo si era recato a Casavatore in un vicolo, dove [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato addosso al Forino tutti i proiettili, da una distanza di circa due metri, successivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso contro la vittima altri tre o quattro colpi; quindi gli assassini si erano dileguati.

Dall'impianto di videosorveglianza ivi esistente, in via [OSCURATO:PERSONA], alle ore 21.58 si notano dapprima dei fari acc:esi nel vicolo, in fondo, in un punto compatibile con il rinvenimento del cadavere, quindi detti fari si erano spenti. [OSCURATO:PERSONA] che le armi utilizzate nell'omicidio furono fornite da [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo l'azione, le depositò in un'abitazione vicina al cimitero di Secondigliano, nei pressi di una concessionaria di automobili dove nel 2005 era stato ucciso il fratello del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava dell'abitazione di famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], come è emerso dagli accertamenti della Polizia giudiziaria che nel luogo indicato, ove vi era la concessionaria "[OSCURATO:PERSONA]", aveva rinvenuto una lastra di marmo con l'iscrizione "[OSCURATO:PERSONA]", a fianco di un cancello carraio grigio.

1.3. Alla stregua di tale compendio probatorio, nella sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in qualità di mandante dell'omicidio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori, tutti alla pena dell'ergastolo, con ricono- scimento dell'aggravante della premeditazione e di quella ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Nell'impugnata sentenza, per gli odierni ricorrenti l'ergastolo è mutato nella pena temporanea di trent'anni di reclusione mediante la riduzione della pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione per i delitti di detenzione e porto delle armi.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione, censurandosi che il generalizzato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado sia indicativo di una motivazione solo apparente che ha pretermesso l'esame delle doglianze difensive sui punti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della valenza della sentenza - acquisita su richiesta della difesa - a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalle medesime imputazioni, nonché in tema di premeditazione.

2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per i fatti contestati al capo A (omicidio del Forino).

Impregiudicata la generica volontà del ricorrente di eliminare Forino, coltivata in alcune riunioni di vertice con le altre famiglie, circostanza ammessa dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede processuale, il perno della doglianza risiede nella contesta- zione della tesi seguita nell'impugnata sentenza, alla cui stregua l'esecuzione dell'omicidio era avvenuta in adesione al mandato in tal senso espresso dall'[OSCURATO:PERSONA]: invece, si valorizza il dato che nell'ultimo incontro costui aveva deciso di soprassedere all'eliminazione del ragazzo, mentre [OSCURATO:PERSONA] - dopo un incontro risolutivo con [OSCURATO:PERSONA], in assenza dell'[OSCURATO:PERSONA] - aveva istigato [OSCURATO:PERSONA] a procedere a tale omicidio, ritenuto una condizione essenziale affinché la famiglia di costui potesse continuare a sedere al tavolo delle cinque famiglie ove si decidevano le questioni rilevanti per l'attività criminale del cartello. [OSCURATO:PERSONA], la rivisitazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermate dall'apporto informativo di [OSCURATO:PERSONA] (pretermesso dalla Corte territoriale), impongono di reimpostare la vicenda nei seguenti capisaldi: manifestazione di una generica volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA]; assenza di un mandato esplicito in tal senso; recesso di [OSCURATO:PERSONA] da quel proposito e nuova determinazione e fase esecutiva di [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre famiglie confederate.

Da tali rilievi consegue la necessaria esclusione della premeditazione dell'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto vi è stata interruzione del processo causale che il vertice delle famiglie stava perseguendo con reiterate riunioni, e l'iniziativa del delitto è stata assunta ex novo dal [OSCURATO:PERSONA], che convinceva all'azione i [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte, senza avvisare [OSCURATO:PERSONA] e le altre famiglie, tant'è vero che costui aveva rimarcato, incredulo: "chi vi ha detto di uccidere?".

Si era trattato di una decisione-lampo, comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto ad [OSCURATO:PERSONA], e che aveva avuto repentina esecuzione quella stessa sera.

Si conclude che non sussistono elementi per estendere l'altrui premeditazione ai sensi dell'art. 118 cod. per.

2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle ulteriori aggravanti contestate e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si contesta la ricorrenza dell'aggravante di mafia, sia in ordine alla finalità agevolatrice del cartello criminale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'omicidio del Forino aveva una ragione del tutto interna, ascrivibile alla necessità di eliminare un soggetto che per la condotta irregolare ed irrispettosa agiva come una mina vagante; sia in ordine al metodo camorristico„ del quale manca il dolo specifico.

Parimenti per l'imputazione in materia di armi, l'aggravante è da esclu- dere per l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva affatto partecipato alla fase organizzativa.

Infine, si duole il ricorrente che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della dissociazione attuosa, dovendosi sanzionare in tali termini la dissociazione e le ammissioni fatte nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteggiamento già assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] in altre vicende processuali e perciò non tacciabile di opportunismo.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA])

2.2.1. Nel primo atto di ricorso è state aggredito per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento della premeditazione, censurandosi che essa sia stata estesa al [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare alcune prove ed ha aderito all'impostazione per cui la volontà del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe ricollegata alla spinta propulsiva iniziale originata da [OSCURATO:PERSONA], peraltro formatasi in alcune riunioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, come ha riferito [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda, invece, va reimpostata in termini diversi, in considerazione dei molteplici moventi che avevano determinato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di impossibile convergenza - come invece ha affermato l'impugnata sentenza - trattandosi di moventi autonomi e talora contrapposti.

Invero, inizialmente [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA], si era adoperato per evitarne l'eliminazione, ponendosi a sua volta a rischio di vita; in seguito, aveva appreso che era in gestazione l'idea di escludere la sua famiglia dalla cerchia direzionale, come si era discusso in una riunione alla quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, e - su suggestione del [OSCURATO:PERSONA] - aveva deciso di uccidere l'amico Forino per evitare la definitiva estromissione dal tavolo delle [OSCURATO:PERSONA].

Tale decisione era stata assunta repentinamente, appena appreso dal [OSCURATO:PERSONA] il proposito di escludere la sua famiglia dal vertice associativo, anche su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]), il quale non poteva permettersi di uscire dall'alleanza con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri. [OSCURATO:PERSONA], si trattò di una decisione assunta autonomamente e posta in esecuzione in poche decine di minuti, necessari a dotarsi delle armi e a compiere l'agguato, e non di un'adesione tardiva all'iniziale proposito criminoso del vertice associativo, così da escludere l'estensione al [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Nessun ordine omicidiario era pervenuto da parte dei capi delle altre famiglie, infatti [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato: "Come vi siete permessi di uccidere questo ragazzo? Chi vi ha dato l'ordine?".

Ne consegue che risulta contraddittorio e contrastante con i dati processuali ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto proprio - seppure in fase finale - il medesimo e ponderato proposito criminoso di soggetti che, per altri fini, avevano deliberato la morte del Forino.

2.2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione all'art. 238 bis cod. proc. pen. con susse- guente violazione dell'art. 577 n. 3 cod. pen.

In stretta connessione con le precedenti considerazioni, il motivo lamenta che nel presente processo non sia stata operata alcuna valutazione dell'accerta- mento della sentenza della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 che ha assolto dalle stesse imputazioni [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, detta sentenza è stata acquisita al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto è ormai irrevocabile nei confronti dell'Esposito, sicché deve essere valutata ai fini della prova del fatto in essa accertato, a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.

In tale sentenza, in sede di giudizio ordinario, si è dunque accertato che gli esecutori dell'omicidio - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - avevano agito in forma autonoma e non in esecuzione del mandato iniziale, che eira da considerarsi sospeso.

Si delinea pertanto un corto circuito logico: o si afferma che l'esecuzione' del delitto si pone in coerente sviluppo del progetto deliberato dall'[OSCURATO:PERSONA] e dagli altri mandanti, con applicazione per tutti dell'aggravante della premeditazione;oppure il delitto non rappresenta l'effettiva esecuzione dell'iniziale proposito criminoso - come stabilito nella sentenza citata da ultimo - così conducendo all'assoluzione degli imputati che avevano partecipato alla sola fase deliberativa, e all'impossibilità di trasferire sugli esecutori materiali dell'omicidio del Forino la premeditazione coltivata dai primi.

L'indifferenza dimostrata dalla Corte territoriale verso tale sentenza, pur parte del compendio probatorio essendo stata acquisita agli atti nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituisce una omissione motivazionale che concretizza il denunciato vizio di legittimità: invero, tale accertamento avrebbe dovuto essere necessaria- mente valutato, quanto meno per esplicitare Ile ragioni dell'eventuale dissenso.

2.2.3. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dato correttamente conto dei criteri ex art. 133 cod. pen., in quanto la motivazione del diniego di dette attenuanti non ha considerato il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso confessione fornendo un apporto di rilievo all'accertamento della vicenda, e al contempo ha preso le distanze dal contesto criminale ed associativo di riferimento, proseguendo un percorso di resipiscenza già intrapreso in carcere.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Tale impugnazione, comune ad entrambi i ricorrenti, si articola in cinque motivi.

2.3.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per travisamento dei dati processuali, con riferimento all'aggravante della premeditazione.

Il denunciato travisamento è riferito alla sentenza della Corte di Assise di Napoli, che l'impugnata sentenza valuta nei seguenti stringati termini: «Quanto esposto nella sentenza del 22/11/2021 emessa dalla Corte di Assise di Napoli all'esito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta».

Ebbene, rilevano i ricorrenti che tale motivazione è illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio trascurato e travisato.

Anche in tal caso, si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al processo decisionale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso di varie e ravvici- nate riunioni del direttivo delle [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, per sottolineare l'assenza dal tavolo direttivo dei rappresentati della famiglia [OSCURATO:PERSONA]: dunque, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non parteciparono Mali a tali riunioni né ebbero alcun potere decisionale nella genesi della vicenda.Inoltre, si sottolinea che alle ore 22.00 del giorno del delitto, 4/8/2011, non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alle sorti di [OSCURATO:PERSONA], stante la contraria volontà alla sua eliminazione espressa proprio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che nei loro confronti non si può parlare di premeditazione, in quanto la decisione omicidiaria e la sua esecuzione con la predisposizione dei mezzi, sono intervenute in un brevissimo arco temporale, verso le ore 10 di sera, come hanno riferito i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale profilo cronologico, asseverato anche dalle videoriprese del luogo dell'omicidio - recanti l'indicazione delle ore 21.58.31 come orario del passaggio dei due ciclomotori con gli imputati e la vittima - risulta dunque assorbente per escludere la compatibilità della premeditazione, dovendosi al più parlare di preordinazione dell'azione criminosa.

2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessa valutazione della prova, costituita dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.

Detta sentenza - essendo divenuta irrevocabile nei confronti dell'Esposito prima dell'acquisizione in sede processuale avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con valore di piena prova del fatto in essa accertato, con particolare riferimento alla non esistenza dell'aggravante della premeditazione a carico dei due ricorrenti.

2.3.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione relativamente alle non esposte ragioni in fatto e in diritto per le quali nell'impugnata sentenza si è affermato che la ricostruzione del fatto storico contenuta alle pagine 61/64 della sentenza acquisita della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 non era da ritenersi corretta, con specifico riferimento alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla configurabilità in capo ai medesimi della premeditazione.

2.3.4. Nel quarto motivo si deduce vizio argomentativo, ritenendosi contraddittoria e illogica la motivazione delle ragioni poste a fondamento della premeditazione, a causa del travisamento delle prove costituite dalle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia e dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, acquisita e dichiarata utilizzabile ex art. 238 bis cod. proc. pen. poiché passata in cosa giudicata.

2.3.5. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 1.Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo risulta inammissibile per genericità.

La doglianza - che appare una sorta di anticipazione delle tematiche successivamente trattate - si limita a rilevare che tramite il ricorso alla motiva- zione per relationem il giudice di appello sarebbe venuto meno al dovere di motivare la sua decisione; si deduce altresì che la motivazione della gravata sentenza sarebbe palesemente illogica e contraddittoria, traendo conclusioni in palese contrasto con le regole di valutazione della prova.

Non essendo stati specificamente illustrati i temi della dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non resta che ribadire la necessità che le critiche argomentative siano puntuali e mirate, così da non delegare alla Corte di legittimità la ricerca dei passaggi viziati: invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contrad- dittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrap- porsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc.

Rugiano, Rv. 264535).

1.2. Il secondo motivo di ricorso aggredisce l'affermazione di responsa- bilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], accreditando una ricostruzione diretta ad escludere il mandato di morte da parte di detto imputato.

Si è postulato che lo sviluppo della vicenda fosse articolato in tali termini: manifestazione di una generica volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], ma assenza di un mandato esplicito in tal senso; recesso di [OSCURATO:PERSONA] da quel proposito originario, con nuova determinazione e fase esecutiva orchestrata dal [OSCURATO:PERSONA] ed eseguita dai [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre famiglie confederate.

Tale nuova impostazione sarebbe conseguente alla lettura della medesima vicenda operata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo le informazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza che si assume non valutata, nonostante sia stata acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. 1.2.1.

Orbene, si osserva che - contrariamente all'assunto difensivo - detta pronuncia è stata considerata e non contraddetta dalla ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, in tal senso deponendo la valutazione per cui (vds. pag. 22) quanto esposto nella sentenza della Corte di Assise di Napoli «non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta».

Invero, le ricostruzioni operate nelle due sentenze risultano armoniche e conseguenti, confermando di poggiare sullo stesso materiale probatorio e su una valutazione omogenea del medesimo.

Anche nella sentenza del 22/9/2021 si riporta che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato una summa di motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato l'intenzione di uccidere Forino: il pestaggio del genero di Pagano, la mancanza di rispetto verso Ferone per essersi Forino legato ai [OSCURATO:PERSONA], l'indegnità criminale di costoro, che non sapevano gestire i propri affiliati, la necessità di allontanare i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo delle cinque famiglie.

Alle pagine 26 e seguenti, poi, la sentenza acquisita riportava una ricostruzione della serata dell'omicidio sostanzialmente coincidente con quella accolta nell'impugnata sentenza, illustrando che [OSCURATO:PERSONA] si era portato alle [OSCURATO:PERSONA] e vi aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva riferito che i [OSCURATO:PERSONA] erano stati estromessi dal tavolo decisionale.

Costui allora aveva chiesto consiglio al [OSCURATO:PERSONA] per porre rimedio a tale estromissione, ed insieme i due si erano recati presso lo [OSCURATO:PERSONA] di Scampia per parlarne con [OSCURATO:PERSONA].

Lo avevano invece trovato a casa di [OSCURATO:PERSONA], e lo avevano interpellato sulla possibilità di evitare la morte del Forino. [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito che il ragazzo doveva morire "perché aveva fatto mac:elli", e che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto soltanto gestire la piazza della droga, perché non contavano niente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - deciso a restare al tavolo delle cinque famiglie - avanzava al [OSCURATO:PERSONA] la proposta di uccidere il Forino, anche se "a malincuore", allo scopo di mantenere tale posizione. [OSCURATO:PERSONA] si rendeva ambasciatore di tale proposta presso [OSCURATO:PERSONA], il quale nel frattempo era andato via dalla casa di [OSCURATO:PERSONA]; perciò la proposta fu riferita soltanto al [OSCURATO:PERSONA], il quale diede la sua approvazione.

Dunque, tornato alle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] assistette all'organizzazione dell'omicidio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla partenza dei due ciclomotori, su uno dei quali viaggiava come passeggero [OSCURATO:PERSONA].Secondo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la decisione di uccidere Forino era stata assunta nel corso di varie riunioni, con l'accordo di [OSCURATO:PERSONA], anche se in quel momento vi era una stasi del processo decisionale su tale punto, risultando invece primario decidere l'estromissione dei [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo delle cinque famiglie.

A cose fatte, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato con il [OSCURATO:PERSONA], in presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e O' brigante, "Perché lo hanno ammazzato loro? Hanno fatto tutto di testa loro", confermandosi nella volontà di cacciare i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo decisionale. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che fu [OSCURATO:PERSONA] a chiedere loro di uccidere questo ragazzo che incominciava a dare fastidio a Casavatore, addirittura aveva picchiato il genero di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Cesare.

Però, dopo l'omicidio, quando i [OSCURATO:PERSONA] si erano rec:ati allo [OSCURATO:PERSONA] (sede di [OSCURATO:PERSONA]) per ritirare la loro quota di un carico di droga, [OSCURATO:PERSONA] li aveva cacciati via dicendo che loro non erano più parte dell'alleanza, e contestando loro, tra le altre cose, di avere preso l'iniziativa di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la decisione di eliminare il Forino, decisione infine condivisa da tutti i capi delle famiglie confe- derate, compreso [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente sembrava contrario.

In una seconda riunione sul tema, era anzi eimerso un contrasto tra la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Forino, e quella di [OSCURATO:PERSONA], che invece era contrario: tale empasse determinò la sospensione della decisione definitiva; ci fu quindi una ulteriore riunione, in cui [OSCURATO:PERSONA] convinse [OSCURATO:PERSONA] di tale necessità e anche gli altri si accodarono, compreso lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la sentenza della Corte di Assise del 2021, le dichiarazioni dei collaboratori convergevano sul nucleo essenziale per cui la decisione di eliminare Forino fu presa da [OSCURATO:PERSONA], il quale sbandierava la necessità di ucciderlo per giustificare l'assunto che i [OSCURATO:PERSONA] non fossero in grado di gestire i loro uomini, per insufficiente caratura criminale: si trattava di due punti strettamente connessi.

Ne derivò che i [OSCURATO:PERSONA], per smentire l'assunto, si determinarono ad uccidere il l'oro uomo per riaccreditarsi al tavolo direttivo, sortendo, a detta di tale sentenza, una tipica eterogenesi dei fini: poiché l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato dalle cinque famiglie, i [OSCURATO:PERSONA] erano stati estro- messi dal tavolo dell'alleanza.

Nonostante la 'posizione dei [OSCURATO:PERSONA], inizialmente di convinta tutela del Forino, la riflessione insieme al [OSCURATO:PERSONA] sui modi in cui evitare la loro cacciata aveva poi condotto ad individuare l'unica soluzione di rendersi parte diligente e di eseguire l'omicidio voluto dall'[OSCURATO:PERSONA].

A tale scopo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato la preventiva autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], senza però riuscire a trovarlo, ed avevano acquisito soltanto un avallo da parte del [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo i giudici di quella sentenza, aveva bevuto, sicché si dubitava della sua piena consapevolezza).

È in tale momento che «la decisione presa da [OSCURATO:PERSONA] e poi sospesa per l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], si trasforma in un ordine di esecuzione.

È questo il momento in cui la volontà di uccidere Forino diventa concreta ed attuale e si designa anche chi dovrà provvedere all'esecuzione».

La sentenza prosegue affermando che in quel momento gli imputati - cioè [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito - non erano presenti fisicamente, né in altro modo ave- vano influenzato la decisione, da ciò derivando la loro assoluzione per non avere commesso il fatto.

Ma la loro volontà in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stata definita da quei giudici "solo sussidiaria a quella principale di [OSCURATO:PERSONA]", il quale aveva perseguito la morte di Forino perché con essa realizzava molteplici egoistici obiettivi: rendere omaggio a [OSCURATO:PERSONA], accontentare Ferone, che aveva chiesto di punire Forino, e soprattutto avere la giustificazione per escludere i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo decisionale (vds. pag. 64 sentenza del 2021).

In conclusione, da tale excursus nella motivazione della sentenza che si assume pretermessa e/o contraddetta da quella qui in esame, emerge come le ricostruzioni siano sostanzialmente coincidenti e le valutazioni siano conseguenti, come in termini sintetici si è osservato alla pagina 22.

1.2.2. La sentenza impugnata ha sottolineato che la volontà omicidiaria in danno del Forino fu concepita e perseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso di vari incontri, necessari a raggiungere la maggioranza dei consensi degli altri capi dell'alleanza, rimarcando che la determinazione di [OSCURATO:PERSONA] non venne mai meno per tutto il tempo della maturazione collettiva della decisione.

Anche l'espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] allorché ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], mantenendo una certa freddezza gli aveva detto che Forino non sarebbe morto quella sera, non era indice di arretramento dal proposito criminoso, bensì necessità che la decisione fosse condivisa.

La reazione irata dell'[OSCURATO:PERSONA] alla notizia che i [OSCURATO:PERSONA] avevano agito senza un preventivo ordine è stata parimenti intesa non come recesso dall'intenzione di uccidere Forino, bensì come disappunto per la fuga in avanti degli esecutori.

I giudici di appello hanno poi confutato convincentemente la tesi difensiva - qui riproposta - per cui rileverebbe soltanto la fase finale della deliberazione omicida da parte di tutti i membri dell'organizzazione criminale, rilevando che invece per [OSCURATO:PERSONA] è qualificante il dato che costui mantenne fermo il suo propo- sito durante tutti gli incontri con gli altri membri dell'alleanza, alcuni dei quali contrari o titubanti, mentre egli era saldo nella decisione, così da ottenere il consenso dei vari rappresentanti delle cinque famiglie.

Ne è derivata la corretta e concorde osservazione dei giudici di merito che la decisione di uccidere Forino fu assunta dall'imputato ben prima della sua materiale esecuzione.

Peraltro, si è ulteriormente osservato che nell'ammissione di responsa- bilità in sede processuale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto negato di avere assunto tale decisione e non aveva nemmeno offerto una diversa o contraria versione dei fatti rispetto a quanto avevano riferito i collaboratori di giustizia.

1.2.3. Va qui aggiunto che non si può teorizzare l'esistenza di una cesura, con effetti pratici sostanzialmente scriminanti per il ricorrente, tra la sua originaria decisione - salda e permanente - di uccidere Forino, e la successiva esecuzione estemporanea dell'omicidio autonomamente intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rientrare nelle grazie di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale impostazione, la premeditazione originaria di [OSCURATO:PERSONA] resterebbe monca del suo esito omicidiario, mentre non vi sarebbe spazio per una premeditazione autonoma degli esecutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dati i ristretti tempi di apprestamento di mezzi e persone per l'omicidio del Forino.

Sul punto, convincentemente, l'impugnata sentenza ha rimarcato che gli esecutori materiali erano stati preventivamente informati da [OSCURATO:PERSONA] della decisione di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Forino, sicché avevano colto al volo l'occa- sione di soddisfare tale volontà ed eseguire il delitto con le loro mani, come costoro avevano dichiarato nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui avevano ammesso gli addebiti.

Dunque, «quando essi si decisero ad agire, lo fecero nella piena consapevolezza della preesistente e ferma volontà omicida manifestata da [OSCURATO:PERSONA], condivisa dagli altri capi dell'alleanza», e nel solco di tale volontà avevano agito, pensando di accreditarsi come validi malavitosi agli occhi di chi voleva spode- starli, ed invece sortendo l'effetto opposto. bla tale inaspettato esito non elide il dato, qui rilevante, che l'omicidio sia stato premeditato dall'[OSCURATO:PERSONA], con piena adesione psicologica degli esecutori a tale premeditazione, senza che possa ipotizzarsi alcuna "novazione" del proposito omicida inteso come scaturito dalla autonoma volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, fino a poco prima, quest'ultimo declamava che intendeva difendere il suo amico Forino), i quali all'opposto agivano proprio in adesione alla volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui erano pienamente consapevoli.

Sotto il profilo giuridico, la premeditazione di [OSCURATO:PERSONA] costituisce il prius, la circostanza base sulla quale si innesta e si alimenta la premeditazione degli esecutori materiali.

Tale circostanza aggravante risulta perfetta in ogni sua componente, ideologica e cronologica, come emerge dalle considerazioni che precedono, mutuate dalla concorde ricostruzione operata nelle sentenze di merito, senza illogicità e contraddizioni di sorta.

Il relativo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.

1.3. Nell'ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis.1 cod. pen. nelle sue due modalità, e si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della dissociazione attuosa.Su entrambi i punti, la Corte territoriale ha dato risposte corrette e logiche, che hanno affrontato gli snodi qui riproposti, peraltro in termini che ne denunciano la natura rívalutativa e fattuale.

Il contesto mafioso del delitto in esame, originato da varie causali stretta- mente legate all'operatività dell'associazione delle cinque famiglie, alla ricerca di una gestione condivisa del traffico internazionale di cocaina, e le stesse modalità con le quali si giungeva alla decisione omicidiaria danno conto della piena sussistenza di detta aggravante.

La consumazione dell'omicidio mediante una organizzata azione di fuoco ha poi manifestato la pervasiva forza criminale di coloro che avevano deliberato ed attuato il delitto.

A nulla rileva che [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alla fase esecutiva, poiché il riconosciuto concorso nell'omicidio in qualità di mandante lo coinvolge nella intera responsabilità del fatto, sia nella fase prettamente deliberativa - per le ragioni per cui decideva la eliminazione del Forino - sia nella fase esecutiva, attuata da esecutori intranei con armi già nella loro disponibilità.

Quanto alle denegate attenuanti generiche ed all'attenuante speciale della dissociazione attuosa, le critiche rivolte nel ricorso contestano le valutazioni negative dei giudici di merito, solidamente fondate su elementi di fatto, così intendendo contrastare in sede di legittimità margini di apprezzamento discrezionale che risultano intangibili per essere sorretti da una motivazione congrua e logica, ispirata ai parametri legali che governano l'esercizio della funzione di commisurazione della dosimetria della pena da parte del giudice.

Tale motivo è dunque inammissibile.

2. Ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione sarà unitaria, avendo tali imputati avanzato motivi comuni e sovrapponibili in ordine alla contestata ricorrenza della premeditazione ed alla mancata considerazione della sentenza assolutoria del 2021 nei confronti di altri imputati.

Tali critiche sono state per la gran parte già affrontate nel precedente paragrafo

1.2. dedicato alla trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale dunque si opera rinvio per i profili comuni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. In questa sede deve però evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero partecipato ad alcuna delle riunioni in cui prendeva corpo la decisione collettiva di uccidere [OSCURATO:PERSONA], in quanto la struttura della premeditazione di detti ricorrenti non va riferita ad una loro autonoma decisione ed iniziativa delittuosa, ma consiste della mera e provata conoscenza della deliberata volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] in tal senso e della decisione di darvi esecuzione per fare cosa a lui gradita.

Il fatto che, dopo il delitto, costui aveva invece stigmatizzato che l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato non vale certo a declassare l'azione in termini di dolo ordinario o addirittura d'impeto: le ragioni della disconosciuta riferibilità ad una preventiva decisione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] sono state logicamente intese dai giudici di merito come funzionali allo scopo principale cui mirava il capo, cioè delegittimare i [OSCURATO:PERSONA] per allontanarli dal vertice associativo, e ciò è coerente con la comples- siva situazione dinamica che in quel periodo agitava le famiglie di camorra di Scampia, Secondigliano e Casavatore a seguito della rottura dell'alleanza con il clan degli Amato-Pagano, e con le faide che si susseguirono.

Né tale aggravante può essere esclusa dalla rilevata molteplicità dei moventi che avevano condotto il direttivo, su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], a decretare la morte del Forino: trattasi di un dato assodato e scontato anche nella ricostruzione dei giudici di merito, ma privo di riflessi negativi sulla premeditazione, anzi passibile di essere considerato come rafforzativo di tale circostanza.

In definitiva, per la posizione dei ricorrenti in esamee la premeditazione deve intendersi mutuata da quella di [OSCURATO:PERSONA], secondo la nota elabo- razione giurisprudenziale che afferma l'estensione della premeditazione al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866), nonché la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro e altri, Rv. 245581; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952).

Strutturazione della premedita- zione da ritenersi perfettamente aderente alla situazione specifica e all'approccio psicologico che ha ispirato l'azione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Anche le ripetute censure di mancata considerazione per la sentenza assolutoria della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 sono prive di fondamento, e di questo tema ci si è già occupati specificamente nel paragrafo 1.2.1., al quale si opera rinvio.

Va qui ribadito che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, ivi giudicata, risponde a ragioni riguardanti la loro tentennante volontà di aderire alla proposta delittuosa dell'[OSCURATO:PERSONA], ma non sono affatto ragioni estensibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- niello, come invece propugnano i difensori, né tale sentenza è passata inosser- vata nella pronuncia qui in esame, come si è già avuto modo di commentare.

2.3. L'ultimo motivo comune è quello che si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.• Anche per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va constatata l'esistenza di una motivazione logica e corretta a sostegno di tale determinazione, imperniata sulla valorizzazione delle modalità assolutamente gravi delle condotte di reato, caratterizzate da una callida strategia criminale, dall'intensità del dolo che, a prescindere dalla premeditazione, è stato segnato dall'assenza di ogni remora morale, dalla negativa personalità degli imputati, dimostrata dalla loro recidiva e dalla capacità a delinquere.

Al cospetto di tali indici pregnanti, non si sono considerate incisive le condotte processuali degli imputati, che hanno tardiva- mente ammesso le rispettive responsabilità a meri fini utilitaristici in un contesto probatorio già autosufficiente.

Le doglianze risultano dunque generiche per non avere considerato la puntuale e logi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'acco glimento dei motivi di ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 26/10/2020 del GUP del Tribunale in sede, a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a trenta anni di reclusione le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato da premeditazione nonché ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e per le connesse violazioni in materia di armi, con la medesima aggravante di mafia, fatti accertati in Napoli e Casavatore il giorno 4/8/2011. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio, concordato con altri esponenti di vertice delle ''[OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano", mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parteci- pato alla fase esecutiva (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), attirando Forino in un tranello a Casavatore, luogo in cui la vittima veniva attinta con almeno dieci proiettili esplosi da una pistola Glock cal. 9 mm. e da un revolver cal. 38 special. 1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono stati ricostruiti dalla Corte di appello di Napoli nei termini di seguito indicati, alla stregua delle propa- lazioni di alcuni collaboratori di giustizia - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per diretta conoscenza dei fatti, altri de relato per intraneità al sodalizio - costituenti le fonti probatorie principali del presente processo. Lo sfondo della vicenda era la modificazione degli equilibri nell'ambito delle famiglie di camorra di Scampia, di Secondigliano e di Casavatore, quando nel 2011 si rompeva l'alleanza con il clan degli Amato-Pagano e il gruppo dei Ferone di Casavatore intendeva assumere in via autonoma la gestione diretta delle piazze di spaccio: in tale prospettiva [OSCURATO:PERSONA], forte dell'amicizia con [OSCURATO:PERSONA], si riposizionava nell'alleanza delle cosiddette [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, operando l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Cesare junior. In questo frangente, [OSCURATO:PERSONA] - in precedenza vicino ai Pagano, dai quali aveva subìto dei torti - decideva di unirsi al gruppo dei Ferone. Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], che perseguiva il disegno di assumere una posizione di spicco nel traffico di cocaina, prima gestito in regime monopolistico dagli Amato-Pagano, aderiva alla richiesta di costoro di ottenere "soddisfazione" nei confronti del Forino, a causa di torti che il giovane aveva fatto agli [OSCURATO:PERSONA], partecipando alle mortificanti modalità dell'allontanamento dei Pagano da Casavatore, con la pubblica aggressione di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], e alla sottrazione di una cospicua somma di denaro in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la decisione di eliminare Forino era condivisa dagli altri esponenti delle [OSCURATO:PERSONA], per reagire alle condotte irrispettose di costui, il quale era spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA] delle cosiddette [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] intendeva addossare al Forino la responsabilità per le offese alla famiglia Pagano, vi era poi l'interesse degli stessi [OSCURATO:PERSONA] a non subire l'estromissione dal tavolo delle [OSCURATO:PERSONA], che a breve avrebbero deciso le spartizioni di un nuovo carico di cocaina, nonché l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere in futuro un canale privilegiato con gli Amato-Pagano per l'approvvigionamento di droga. In tali ragioni i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato la causale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], de relato. È stata poi valorizzata, a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, la conversazione ambientale avvenuta due ore dopo l'omicidio,, il 5 agosto 2011, nella sala d'aspetto della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, in cui [OSCURATO:PERSONA], parente del Forino, aveva elencato le "tarantelle" ossia le bravate - del congiunto, affermando "i paccheri a quello, i soldi, le parole"; a sua volta [OSCURATO:PERSONA] aveva citato l'aggressione a Masaniello (genero del Pagano), affermando che costoro erano ancora al potere perché "non si erano buttati pentiti". 1.2. La fase esecutiva - descritta dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che vi aveva preso parte - era consistita in un agguato operato su due ciclomotori: uno SH300 bianco guidato da [OSCURATO:PERSONA], dotato di una pistola cal. 38, e con passeggero il [OSCURATO:PERSONA], armato di una Glock semiautomatica; un TMax guidato da [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva procurato le citate armi - e sul sedile posteriore prendeva posto la vittima [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo si era recato a Casavatore in un vicolo, dove [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato addosso al Forino tutti i proiettili, da una distanza di circa due metri, successivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso contro la vittima altri tre o quattro colpi; quindi gli assassini si erano dileguati. Dall'impianto di videosorveglianza ivi esistente, in via [OSCURATO:PERSONA], alle ore 21.58 si notano dapprima dei fari acc:esi nel vicolo, in fondo, in un punto compatibile con il rinvenimento del cadavere, quindi detti fari si erano spenti. [OSCURATO:PERSONA] che le armi utilizzate nell'omicidio furono fornite da [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo l'azione, le depositò in un'abitazione vicina al cimitero di Secondigliano, nei pressi di una concessionaria di automobili dove nel 2005 era stato ucciso il fratello del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava dell'abitazione di famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], come è emerso dagli accertamenti della Polizia giudiziaria che nel luogo indicato, ove vi era la concessionaria "[OSCURATO:PERSONA]", aveva rinvenuto una lastra di marmo con l'iscrizione "[OSCURATO:PERSONA]", a fianco di un cancello carraio grigio. 1.3. Alla stregua di tale compendio probatorio, nella sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in qualità di mandante dell'omicidio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori, tutti alla pena dell'ergastolo, con ricono- scimento dell'aggravante della premeditazione e di quella ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'impugnata sentenza, per gli odierni ricorrenti l'ergastolo è mutato nella pena temporanea di trent'anni di reclusione mediante la riduzione della pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione per i delitti di detenzione e porto delle armi. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione, censurandosi che il generalizzato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado sia indicativo di una motivazione solo apparente che ha pretermesso l'esame delle doglianze difensive sui punti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della valenza della sentenza - acquisita su richiesta della difesa - a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalle medesime imputazioni, nonché in tema di premeditazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per i fatti contestati al capo A (omicidio del Forino). Impregiudicata la generica volontà del ricorrente di eliminare Forino, coltivata in alcune riunioni di vertice con le altre famiglie, circostanza ammessa dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede processuale, il perno della doglianza risiede nella contesta- zione della tesi seguita nell'impugnata sentenza, alla cui stregua l'esecuzione dell'omicidio era avvenuta in adesione al mandato in tal senso espresso dall'[OSCURATO:PERSONA]: invece, si valorizza il dato che nell'ultimo incontro costui aveva deciso di soprassedere all'eliminazione del ragazzo, mentre [OSCURATO:PERSONA] - dopo un incontro risolutivo con [OSCURATO:PERSONA], in assenza dell'[OSCURATO:PERSONA] - aveva istigato [OSCURATO:PERSONA] a procedere a tale omicidio, ritenuto una condizione essenziale affinché la famiglia di costui potesse continuare a sedere al tavolo delle cinque famiglie ove si decidevano le questioni rilevanti per l'attività criminale del cartello. [OSCURATO:PERSONA], la rivisitazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermate dall'apporto informativo di [OSCURATO:PERSONA] (pretermesso dalla Corte territoriale), impongono di reimpostare la vicenda nei seguenti capisaldi: manifestazione di una generica volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA]; assenza di un mandato esplicito in tal senso; recesso di [OSCURATO:PERSONA] da quel proposito e nuova determinazione e fase esecutiva di [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre famiglie confederate. Da tali rilievi consegue la necessaria esclusione della premeditazione dell'omicidio da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto vi è stata interruzione del processo causale che il vertice delle famiglie stava perseguendo con reiterate riunioni, e l'iniziativa del delitto è stata assunta ex novo dal [OSCURATO:PERSONA], che convinceva all'azione i [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte, senza avvisare [OSCURATO:PERSONA] e le altre famiglie, tant'è vero che costui aveva rimarcato, incredulo: "chi vi ha detto di uccidere?". Si era trattato di una decisione-lampo, comunicata dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto ad [OSCURATO:PERSONA], e che aveva avuto repentina esecuzione quella stessa sera. Si conclude che non sussistono elementi per estendere l'altrui premeditazione ai sensi dell'art. 118 cod. per. 2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle ulteriori aggravanti contestate e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta la ricorrenza dell'aggravante di mafia, sia in ordine alla finalità agevolatrice del cartello criminale delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'omicidio del Forino aveva una ragione del tutto interna, ascrivibile alla necessità di eliminare un soggetto che per la condotta irregolare ed irrispettosa agiva come una mina vagante; sia in ordine al metodo camorristico„ del quale manca il dolo specifico. Parimenti per l'imputazione in materia di armi, l'aggravante è da esclu- dere per l'[OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva affatto partecipato alla fase organizzativa. Infine, si duole il ricorrente che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della dissociazione attuosa, dovendosi sanzionare in tali termini la dissociazione e le ammissioni fatte nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteggiamento già assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] in altre vicende processuali e perciò non tacciabile di opportunismo. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.2.1. Nel primo atto di ricorso è state aggredito per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento della premeditazione, censurandosi che essa sia stata estesa al [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare alcune prove ed ha aderito all'impostazione per cui la volontà del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe ricollegata alla spinta propulsiva iniziale originata da [OSCURATO:PERSONA], peraltro formatasi in alcune riunioni alle quali [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, come ha riferito [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda, invece, va reimpostata in termini diversi, in considerazione dei molteplici moventi che avevano determinato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di impossibile convergenza - come invece ha affermato l'impugnata sentenza - trattandosi di moventi autonomi e talora contrapposti. Invero, inizialmente [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA], si era adoperato per evitarne l'eliminazione, ponendosi a sua volta a rischio di vita; in seguito, aveva appreso che era in gestazione l'idea di escludere la sua famiglia dalla cerchia direzionale, come si era discusso in una riunione alla quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato, e - su suggestione del [OSCURATO:PERSONA] - aveva deciso di uccidere l'amico Forino per evitare la definitiva estromissione dal tavolo delle [OSCURATO:PERSONA]. Tale decisione era stata assunta repentinamente, appena appreso dal [OSCURATO:PERSONA] il proposito di escludere la sua famiglia dal vertice associativo, anche su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]), il quale non poteva permettersi di uscire dall'alleanza con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri. [OSCURATO:PERSONA], si trattò di una decisione assunta autonomamente e posta in esecuzione in poche decine di minuti, necessari a dotarsi delle armi e a compiere l'agguato, e non di un'adesione tardiva all'iniziale proposito criminoso del vertice associativo, così da escludere l'estensione al [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nessun ordine omicidiario era pervenuto da parte dei capi delle altre famiglie, infatti [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato: "Come vi siete permessi di uccidere questo ragazzo? Chi vi ha dato l'ordine?". Ne consegue che risulta contraddittorio e contrastante con i dati processuali ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto proprio - seppure in fase finale - il medesimo e ponderato proposito criminoso di soggetti che, per altri fini, avevano deliberato la morte del Forino. 2.2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione all'art. 238 bis cod. proc. pen. con susse- guente violazione dell'art. 577 n. 3 cod. pen. In stretta connessione con le precedenti considerazioni, il motivo lamenta che nel presente processo non sia stata operata alcuna valutazione dell'accerta- mento della sentenza della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 che ha assolto dalle stesse imputazioni [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, detta sentenza è stata acquisita al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto è ormai irrevocabile nei confronti dell'Esposito, sicché deve essere valutata ai fini della prova del fatto in essa accertato, a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. In tale sentenza, in sede di giudizio ordinario, si è dunque accertato che gli esecutori dell'omicidio - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - avevano agito in forma autonoma e non in esecuzione del mandato iniziale, che eira da considerarsi sospeso. Si delinea pertanto un corto circuito logico: o si afferma che l'esecuzione' del delitto si pone in coerente sviluppo del progetto deliberato dall'[OSCURATO:PERSONA] e dagli altri mandanti, con applicazione per tutti dell'aggravante della premeditazione;oppure il delitto non rappresenta l'effettiva esecuzione dell'iniziale proposito criminoso - come stabilito nella sentenza citata da ultimo - così conducendo all'assoluzione degli imputati che avevano partecipato alla sola fase deliberativa, e all'impossibilità di trasferire sugli esecutori materiali dell'omicidio del Forino la premeditazione coltivata dai primi. L'indifferenza dimostrata dalla Corte territoriale verso tale sentenza, pur parte del compendio probatorio essendo stata acquisita agli atti nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituisce una omissione motivazionale che concretizza il denunciato vizio di legittimità: invero, tale accertamento avrebbe dovuto essere necessaria- mente valutato, quanto meno per esplicitare Ile ragioni dell'eventuale dissenso. 2.2.3. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dato correttamente conto dei criteri ex art. 133 cod. pen., in quanto la motivazione del diniego di dette attenuanti non ha considerato il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso confessione fornendo un apporto di rilievo all'accertamento della vicenda, e al contempo ha preso le distanze dal contesto criminale ed associativo di riferimento, proseguendo un percorso di resipiscenza già intrapreso in carcere. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Tale impugnazione, comune ad entrambi i ricorrenti, si articola in cinque motivi. 2.3.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per travisamento dei dati processuali, con riferimento all'aggravante della premeditazione. Il denunciato travisamento è riferito alla sentenza della Corte di Assise di Napoli, che l'impugnata sentenza valuta nei seguenti stringati termini: «Quanto esposto nella sentenza del 22/11/2021 emessa dalla Corte di Assise di Napoli all'esito del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Ebbene, rilevano i ricorrenti che tale motivazione è illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio trascurato e travisato. Anche in tal caso, si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al processo decisionale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso di varie e ravvici- nate riunioni del direttivo delle [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, per sottolineare l'assenza dal tavolo direttivo dei rappresentati della famiglia [OSCURATO:PERSONA]: dunque, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non parteciparono Mali a tali riunioni né ebbero alcun potere decisionale nella genesi della vicenda.Inoltre, si sottolinea che alle ore 22.00 del giorno del delitto, 4/8/2011, non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alle sorti di [OSCURATO:PERSONA], stante la contraria volontà alla sua eliminazione espressa proprio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che nei loro confronti non si può parlare di premeditazione, in quanto la decisione omicidiaria e la sua esecuzione con la predisposizione dei mezzi, sono intervenute in un brevissimo arco temporale, verso le ore 10 di sera, come hanno riferito i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale profilo cronologico, asseverato anche dalle videoriprese del luogo dell'omicidio - recanti l'indicazione delle ore 21.58.31 come orario del passaggio dei due ciclomotori con gli imputati e la vittima - risulta dunque assorbente per escludere la compatibilità della premeditazione, dovendosi al più parlare di preordinazione dell'azione criminosa. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessa valutazione della prova, costituita dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Detta sentenza - essendo divenuta irrevocabile nei confronti dell'Esposito prima dell'acquisizione in sede processuale avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con valore di piena prova del fatto in essa accertato, con particolare riferimento alla non esistenza dell'aggravante della premeditazione a carico dei due ricorrenti. 2.3.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione relativamente alle non esposte ragioni in fatto e in diritto per le quali nell'impugnata sentenza si è affermato che la ricostruzione del fatto storico contenuta alle pagine 61/64 della sentenza acquisita della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 non era da ritenersi corretta, con specifico riferimento alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla configurabilità in capo ai medesimi della premeditazione. 2.3.4. Nel quarto motivo si deduce vizio argomentativo, ritenendosi contraddittoria e illogica la motivazione delle ragioni poste a fondamento della premeditazione, a causa del travisamento delle prove costituite dalle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia e dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, acquisita e dichiarata utilizzabile ex art. 238 bis cod. proc. pen. poiché passata in cosa giudicata. 2.3.5. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 1.Ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo risulta inammissibile per genericità. La doglianza - che appare una sorta di anticipazione delle tematiche successivamente trattate - si limita a rilevare che tramite il ricorso alla motiva- zione per relationem il giudice di appello sarebbe venuto meno al dovere di motivare la sua decisione; si deduce altresì che la motivazione della gravata sentenza sarebbe palesemente illogica e contraddittoria, traendo conclusioni in palese contrasto con le regole di valutazione della prova. Non essendo stati specificamente illustrati i temi della dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non resta che ribadire la necessità che le critiche argomentative siano puntuali e mirate, così da non delegare alla Corte di legittimità la ricerca dei passaggi viziati: invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contrad- dittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrap- porsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535). 1.2. Il secondo motivo di ricorso aggredisce l'affermazione di responsa- bilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], accreditando una ricostruzione diretta ad escludere il mandato di morte da parte di detto imputato. Si è postulato che lo sviluppo della vicenda fosse articolato in tali termini: manifestazione di una generica volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di uccidere [OSCURATO:PERSONA], ma assenza di un mandato esplicito in tal senso; recesso di [OSCURATO:PERSONA] da quel proposito originario, con nuova determinazione e fase esecutiva orchestrata dal [OSCURATO:PERSONA] ed eseguita dai [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre famiglie confederate. Tale nuova impostazione sarebbe conseguente alla lettura della medesima vicenda operata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo le informazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza che si assume non valutata, nonostante sia stata acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. 1.2.1. Orbene, si osserva che - contrariamente all'assunto difensivo - detta pronuncia è stata considerata e non contraddetta dalla ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, in tal senso deponendo la valutazione per cui (vds. pag. 22) quanto esposto nella sentenza della Corte di Assise di Napoli «non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Invero, le ricostruzioni operate nelle due sentenze risultano armoniche e conseguenti, confermando di poggiare sullo stesso materiale probatorio e su una valutazione omogenea del medesimo. Anche nella sentenza del 22/9/2021 si riporta che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato una summa di motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato l'intenzione di uccidere Forino: il pestaggio del genero di Pagano, la mancanza di rispetto verso Ferone per essersi Forino legato ai [OSCURATO:PERSONA], l'indegnità criminale di costoro, che non sapevano gestire i propri affiliati, la necessità di allontanare i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo delle cinque famiglie. Alle pagine 26 e seguenti, poi, la sentenza acquisita riportava una ricostruzione della serata dell'omicidio sostanzialmente coincidente con quella accolta nell'impugnata sentenza, illustrando che [OSCURATO:PERSONA] si era portato alle [OSCURATO:PERSONA] e vi aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva riferito che i [OSCURATO:PERSONA] erano stati estromessi dal tavolo decisionale. Costui allora aveva chiesto consiglio al [OSCURATO:PERSONA] per porre rimedio a tale estromissione, ed insieme i due si erano recati presso lo [OSCURATO:PERSONA] di Scampia per parlarne con [OSCURATO:PERSONA]. Lo avevano invece trovato a casa di [OSCURATO:PERSONA], e lo avevano interpellato sulla possibilità di evitare la morte del Forino. [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito che il ragazzo doveva morire "perché aveva fatto mac:elli", e che i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto soltanto gestire la piazza della droga, perché non contavano niente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - deciso a restare al tavolo delle cinque famiglie - avanzava al [OSCURATO:PERSONA] la proposta di uccidere il Forino, anche se "a malincuore", allo scopo di mantenere tale posizione. [OSCURATO:PERSONA] si rendeva ambasciatore di tale proposta presso [OSCURATO:PERSONA], il quale nel frattempo era andato via dalla casa di [OSCURATO:PERSONA]; perciò la proposta fu riferita soltanto al [OSCURATO:PERSONA], il quale diede la sua approvazione. Dunque, tornato alle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] assistette all'organizzazione dell'omicidio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla partenza dei due ciclomotori, su uno dei quali viaggiava come passeggero [OSCURATO:PERSONA].Secondo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la decisione di uccidere Forino era stata assunta nel corso di varie riunioni, con l'accordo di [OSCURATO:PERSONA], anche se in quel momento vi era una stasi del processo decisionale su tale punto, risultando invece primario decidere l'estromissione dei [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo delle cinque famiglie. A cose fatte, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato con il [OSCURATO:PERSONA], in presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e O' brigante, "Perché lo hanno ammazzato loro? Hanno fatto tutto di testa loro", confermandosi nella volontà di cacciare i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo decisionale. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che fu [OSCURATO:PERSONA] a chiedere loro di uccidere questo ragazzo che incominciava a dare fastidio a Casavatore, addirittura aveva picchiato il genero di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Cesare. Però, dopo l'omicidio, quando i [OSCURATO:PERSONA] si erano rec:ati allo [OSCURATO:PERSONA] (sede di [OSCURATO:PERSONA]) per ritirare la loro quota di un carico di droga, [OSCURATO:PERSONA] li aveva cacciati via dicendo che loro non erano più parte dell'alleanza, e contestando loro, tra le altre cose, di avere preso l'iniziativa di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, aveva attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la decisione di eliminare il Forino, decisione infine condivisa da tutti i capi delle famiglie confe- derate, compreso [OSCURATO:PERSONA], il quale inizialmente sembrava contrario. In una seconda riunione sul tema, era anzi eimerso un contrasto tra la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Forino, e quella di [OSCURATO:PERSONA], che invece era contrario: tale empasse determinò la sospensione della decisione definitiva; ci fu quindi una ulteriore riunione, in cui [OSCURATO:PERSONA] convinse [OSCURATO:PERSONA] di tale necessità e anche gli altri si accodarono, compreso lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la sentenza della Corte di Assise del 2021, le dichiarazioni dei collaboratori convergevano sul nucleo essenziale per cui la decisione di eliminare Forino fu presa da [OSCURATO:PERSONA], il quale sbandierava la necessità di ucciderlo per giustificare l'assunto che i [OSCURATO:PERSONA] non fossero in grado di gestire i loro uomini, per insufficiente caratura criminale: si trattava di due punti strettamente connessi. Ne derivò che i [OSCURATO:PERSONA], per smentire l'assunto, si determinarono ad uccidere il l'oro uomo per riaccreditarsi al tavolo direttivo, sortendo, a detta di tale sentenza, una tipica eterogenesi dei fini: poiché l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato dalle cinque famiglie, i [OSCURATO:PERSONA] erano stati estro- messi dal tavolo dell'alleanza. Nonostante la 'posizione dei [OSCURATO:PERSONA], inizialmente di convinta tutela del Forino, la riflessione insieme al [OSCURATO:PERSONA] sui modi in cui evitare la loro cacciata aveva poi condotto ad individuare l'unica soluzione di rendersi parte diligente e di eseguire l'omicidio voluto dall'[OSCURATO:PERSONA]. A tale scopo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato la preventiva autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA], senza però riuscire a trovarlo, ed avevano acquisito soltanto un avallo da parte del [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo i giudici di quella sentenza, aveva bevuto, sicché si dubitava della sua piena consapevolezza). È in tale momento che «la decisione presa da [OSCURATO:PERSONA] e poi sospesa per l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], si trasforma in un ordine di esecuzione. È questo il momento in cui la volontà di uccidere Forino diventa concreta ed attuale e si designa anche chi dovrà provvedere all'esecuzione». La sentenza prosegue affermando che in quel momento gli imputati - cioè [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito - non erano presenti fisicamente, né in altro modo ave- vano influenzato la decisione, da ciò derivando la loro assoluzione per non avere commesso il fatto. Ma la loro volontà in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stata definita da quei giudici "solo sussidiaria a quella principale di [OSCURATO:PERSONA]", il quale aveva perseguito la morte di Forino perché con essa realizzava molteplici egoistici obiettivi: rendere omaggio a [OSCURATO:PERSONA], accontentare Ferone, che aveva chiesto di punire Forino, e soprattutto avere la giustificazione per escludere i [OSCURATO:PERSONA] dal tavolo decisionale (vds. pag. 64 sentenza del 2021). In conclusione, da tale excursus nella motivazione della sentenza che si assume pretermessa e/o contraddetta da quella qui in esame, emerge come le ricostruzioni siano sostanzialmente coincidenti e le valutazioni siano conseguenti, come in termini sintetici si è osservato alla pagina 22. 1.2.2. La sentenza impugnata ha sottolineato che la volontà omicidiaria in danno del Forino fu concepita e perseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso di vari incontri, necessari a raggiungere la maggioranza dei consensi degli altri capi dell'alleanza, rimarcando che la determinazione di [OSCURATO:PERSONA] non venne mai meno per tutto il tempo della maturazione collettiva della decisione. Anche l'espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] allorché ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], mantenendo una certa freddezza gli aveva detto che Forino non sarebbe morto quella sera, non era indice di arretramento dal proposito criminoso, bensì necessità che la decisione fosse condivisa. La reazione irata dell'[OSCURATO:PERSONA] alla notizia che i [OSCURATO:PERSONA] avevano agito senza un preventivo ordine è stata parimenti intesa non come recesso dall'intenzione di uccidere Forino, bensì come disappunto per la fuga in avanti degli esecutori. I giudici di appello hanno poi confutato convincentemente la tesi difensiva - qui riproposta - per cui rileverebbe soltanto la fase finale della deliberazione omicida da parte di tutti i membri dell'organizzazione criminale, rilevando che invece per [OSCURATO:PERSONA] è qualificante il dato che costui mantenne fermo il suo propo- sito durante tutti gli incontri con gli altri membri dell'alleanza, alcuni dei quali contrari o titubanti, mentre egli era saldo nella decisione, così da ottenere il consenso dei vari rappresentanti delle cinque famiglie. Ne è derivata la corretta e concorde osservazione dei giudici di merito che la decisione di uccidere Forino fu assunta dall'imputato ben prima della sua materiale esecuzione. Peraltro, si è ulteriormente osservato che nell'ammissione di responsa- bilità in sede processuale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto negato di avere assunto tale decisione e non aveva nemmeno offerto una diversa o contraria versione dei fatti rispetto a quanto avevano riferito i collaboratori di giustizia. 1.2.3. Va qui aggiunto che non si può teorizzare l'esistenza di una cesura, con effetti pratici sostanzialmente scriminanti per il ricorrente, tra la sua originaria decisione - salda e permanente - di uccidere Forino, e la successiva esecuzione estemporanea dell'omicidio autonomamente intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rientrare nelle grazie di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale impostazione, la premeditazione originaria di [OSCURATO:PERSONA] resterebbe monca del suo esito omicidiario, mentre non vi sarebbe spazio per una premeditazione autonoma degli esecutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dati i ristretti tempi di apprestamento di mezzi e persone per l'omicidio del Forino. Sul punto, convincentemente, l'impugnata sentenza ha rimarcato che gli esecutori materiali erano stati preventivamente informati da [OSCURATO:PERSONA] della decisione di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Forino, sicché avevano colto al volo l'occa- sione di soddisfare tale volontà ed eseguire il delitto con le loro mani, come costoro avevano dichiarato nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui avevano ammesso gli addebiti. Dunque, «quando essi si decisero ad agire, lo fecero nella piena consapevolezza della preesistente e ferma volontà omicida manifestata da [OSCURATO:PERSONA], condivisa dagli altri capi dell'alleanza», e nel solco di tale volontà avevano agito, pensando di accreditarsi come validi malavitosi agli occhi di chi voleva spode- starli, ed invece sortendo l'effetto opposto. bla tale inaspettato esito non elide il dato, qui rilevante, che l'omicidio sia stato premeditato dall'[OSCURATO:PERSONA], con piena adesione psicologica degli esecutori a tale premeditazione, senza che possa ipotizzarsi alcuna "novazione" del proposito omicida inteso come scaturito dalla autonoma volontà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, fino a poco prima, quest'ultimo declamava che intendeva difendere il suo amico Forino), i quali all'opposto agivano proprio in adesione alla volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui erano pienamente consapevoli. Sotto il profilo giuridico, la premeditazione di [OSCURATO:PERSONA] costituisce il prius, la circostanza base sulla quale si innesta e si alimenta la premeditazione degli esecutori materiali. Tale circostanza aggravante risulta perfetta in ogni sua componente, ideologica e cronologica, come emerge dalle considerazioni che precedono, mutuate dalla concorde ricostruzione operata nelle sentenze di merito, senza illogicità e contraddizioni di sorta. Il relativo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto. 1.3. Nell'ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis.1 cod. pen. nelle sue due modalità, e si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della dissociazione attuosa.Su entrambi i punti, la Corte territoriale ha dato risposte corrette e logiche, che hanno affrontato gli snodi qui riproposti, peraltro in termini che ne denunciano la natura rívalutativa e fattuale. Il contesto mafioso del delitto in esame, originato da varie causali stretta- mente legate all'operatività dell'associazione delle cinque famiglie, alla ricerca di una gestione condivisa del traffico internazionale di cocaina, e le stesse modalità con le quali si giungeva alla decisione omicidiaria danno conto della piena sussistenza di detta aggravante. La consumazione dell'omicidio mediante una organizzata azione di fuoco ha poi manifestato la pervasiva forza criminale di coloro che avevano deliberato ed attuato il delitto. A nulla rileva che [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato alla fase esecutiva, poiché il riconosciuto concorso nell'omicidio in qualità di mandante lo coinvolge nella intera responsabilità del fatto, sia nella fase prettamente deliberativa - per le ragioni per cui decideva la eliminazione del Forino - sia nella fase esecutiva, attuata da esecutori intranei con armi già nella loro disponibilità. Quanto alle denegate attenuanti generiche ed all'attenuante speciale della dissociazione attuosa, le critiche rivolte nel ricorso contestano le valutazioni negative dei giudici di merito, solidamente fondate su elementi di fatto, così intendendo contrastare in sede di legittimità margini di apprezzamento discrezionale che risultano intangibili per essere sorretti da una motivazione congrua e logica, ispirata ai parametri legali che governano l'esercizio della funzione di commisurazione della dosimetria della pena da parte del giudice. Tale motivo è dunque inammissibile. 2. Ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione sarà unitaria, avendo tali imputati avanzato motivi comuni e sovrapponibili in ordine alla contestata ricorrenza della premeditazione ed alla mancata considerazione della sentenza assolutoria del 2021 nei confronti di altri imputati. Tali critiche sono state per la gran parte già affrontate nel precedente paragrafo 1.2. dedicato alla trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale dunque si opera rinvio per i profili comuni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In questa sede deve però evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero partecipato ad alcuna delle riunioni in cui prendeva corpo la decisione collettiva di uccidere [OSCURATO:PERSONA], in quanto la struttura della premeditazione di detti ricorrenti non va riferita ad una loro autonoma decisione ed iniziativa delittuosa, ma consiste della mera e provata conoscenza della deliberata volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] in tal senso e della decisione di darvi esecuzione per fare cosa a lui gradita. Il fatto che, dopo il delitto, costui aveva invece stigmatizzato che l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato non vale certo a declassare l'azione in termini di dolo ordinario o addirittura d'impeto: le ragioni della disconosciuta riferibilità ad una preventiva decisione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] sono state logicamente intese dai giudici di merito come funzionali allo scopo principale cui mirava il capo, cioè delegittimare i [OSCURATO:PERSONA] per allontanarli dal vertice associativo, e ciò è coerente con la comples- siva situazione dinamica che in quel periodo agitava le famiglie di camorra di Scampia, Secondigliano e Casavatore a seguito della rottura dell'alleanza con il clan degli Amato-Pagano, e con le faide che si susseguirono. Né tale aggravante può essere esclusa dalla rilevata molteplicità dei moventi che avevano condotto il direttivo, su sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA], a decretare la morte del Forino: trattasi di un dato assodato e scontato anche nella ricostruzione dei giudici di merito, ma privo di riflessi negativi sulla premeditazione, anzi passibile di essere considerato come rafforzativo di tale circostanza. In definitiva, per la posizione dei ricorrenti in esamee la premeditazione deve intendersi mutuata da quella di [OSCURATO:PERSONA], secondo la nota elabo- razione giurisprudenziale che afferma l'estensione della premeditazione al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866), nonché la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro e altri, Rv. 245581; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952). Strutturazione della premedita- zione da ritenersi perfettamente aderente alla situazione specifica e all'approccio psicologico che ha ispirato l'azione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Anche le ripetute censure di mancata considerazione per la sentenza assolutoria della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 sono prive di fondamento, e di questo tema ci si è già occupati specificamente nel paragrafo 1.2.1., al quale si opera rinvio. Va qui ribadito che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, ivi giudicata, risponde a ragioni riguardanti la loro tentennante volontà di aderire alla proposta delittuosa dell'[OSCURATO:PERSONA], ma non sono affatto ragioni estensibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- niello, come invece propugnano i difensori, né tale sentenza è passata inosser- vata nella pronuncia qui in esame, come si è già avuto modo di commentare. 2.3. L'ultimo motivo comune è quello che si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen.• Anche per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va constatata l'esistenza di una motivazione logica e corretta a sostegno di tale determinazione, imperniata sulla valorizzazione delle modalità assolutamente gravi delle condotte di reato, caratterizzate da una callida strategia criminale, dall'intensità del dolo che, a prescindere dalla premeditazione, è stato segnato dall'assenza di ogni remora morale, dalla negativa personalità degli imputati, dimostrata dalla loro recidiva e dalla capacità a delinquere. Al cospetto di tali indici pregnanti, non si sono considerate incisive le condotte processuali degli imputati, che hanno tardiva- mente ammesso le rispettive responsabilità a meri fini utilitaristici in un contesto probatorio già autosufficiente. Le doglianze risultano dunque generiche per non avere considerato la puntuale e logi