CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07528/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8207/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoEmilio [OSCURATO:PERSONA]controGe.se.t. Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Terzigno (NA), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6765/2021 depositata il 22/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio impugnòdinanzi alla C.T.P. Napoli l’avviso di accertamento n. 6683 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte del Comune di Terzigno (NA), a mezzodella [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionaria del servizio diaccertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, per l’importodi € 23.432,00, in relazione a un laboratorio di falegnameria.Tra le varie circostanze poste a fondamento del ricorso introduttivo, lacontribuente osservò di non essere soggetta all'obbligazione tributaria dipagamento della tassa con riferimento alla superficie adibita allosvolgimento di attività generante scarti e residui di lavorazione industriale,da smaltirsi quali rifiuti speciali.A sostegno della propria tesi, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di CasilloModesto ed Emilio richiamò l’esito favorevole conseguito in numerosi altrigiudizi con oggetto analogo e, soprattutto, la sentenza di questa Corte n.4412/2018 che, nel cassare la sentenza n. 352/2012 emessa dalla C.T.R.della Campania avente ad oggetto la TARSU per gli anni di imposta 2007 e2008, aveva avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggetto delpresente giudizio.Detta decisione aveva ribadito il principio dell’estensione del giudicatoe aveva chiarito, per l’effetto, che gli elementi fattuali (natura industriale etipologia speciale non assimilabile dei rifiuti prodotti) avevano trovato - trale parti in causa - accertamento definitivo ed inoppugnabile nella sentenzan. 172 del 2008 della C.T.R. della Campania. La decisione di legittimitàinvocata aveva altresì statuito la rilevanza di giudicato, afferendo adelementi di imposizione (attività lavorativa della ricorrente e natura deirifiuti prodotti nei locali in questione) caratterizzati dalla stabilità neltempo ed aveva concluso per la suscettibilità del giudicato medesimo adNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026esplicare effetto preclusivo anche sulle annualità successive del medesimotributo.La C.T.P. accolse integralmente il ricorso della società contribuente ela decisione fu impugnata dalla società di riscossione.La C.T.R. della Campania accolse parzialmente l’appello. Il giudice dimerito mosse dalla decisione di questa Corte, n. 4412/2018, riguardantel’accertamento circa la natura industriale dell’attività svolta dalla societàcontribuente nei locali tassati e della natura speciale non assimilabile deirifiuti prodotti.inoppugnabile tra le stesse parti nella menzionata sentenza CTR Campanian. 172/46/08 – in giudicato - secondo la quale l’attività svolta dalla CasilloLegnami aveva, appunto, natura industriale; i rifiuti legnosi prodottiavevano, conseguentemente, carattere speciale non assimilabile; lasuperficie dei locali destinati alla lavorazione industriale del legno andava,pertanto, esclusa dal conteggio ai fini TARSU. Il giudicato così formatosinon poteva porsi nel nulla, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dimerito, perché concernente una diversa annualità d’imposta…da ciò derivala suscettibilità del giudicato in questione ad esplicare effetto preclusivoanche sulle annualità successive …”.Premesso ciò, il giudice di merito non annullò l’avviso di accertamentoper quella parte di superficie tassata avente destinazione diversa da quellaindustriale, ritenendo soggette ad imposta le superfici destinate ad uffici ebagni e quelle destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, edindividuando, sulla scorta del sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnicodell’ente comunale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali aree da assoggettare a tassazione lasuperficie destinata all’ufficio ed ai bagni, pari a 74 mq, e la superficiedestinata allo stoccaggio merci, pari a 3.390 mq.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con duemotivi, resiste con controricorso la società concessionaria.Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dallaricorrente.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo. Si denuncial’illegittimità ed erroneità della sentenza per contrasto con giudicato tra leparti in seguito alla pronuncia della C.T.P. di Napoli n. 2896 depositata il10/2/2017.La ricorrente osserva che, in ordine al punto su cui si fonda lamotivazione del Collegio, si è già formato un giudicato tra le parti inseguito alla pronuncia della C.T.P. di Napoli, che con la sentenza n. 2896depositata il 10/2/2017 (passata in giudicato e depositata in uno al ricorsodi primo grado indicizzata al n. 08 e allegata in copia quale documento n.05), in accoglimento del ricorso iscritto al n. 13992/2016 R.G., presentatodalla odierna ricorrente avverso l’avviso di pagamento avente ad oggettola TARI per l’anno 2016. Tale decisione, nel dettaglio, ha ritenuto superatoil sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico del Comune di Terzigno (NA) il5/4/2011, citato nella decisione impugnata ai fini dell’individuazione dellearee tassabili, in ragione della comunicazione acquisita al protocollo dellostesso Comune al n. 2015/0020106 del 15/12/2015 con allegata relazionetecnica del 13/11/2015, attraverso la quale, a causa della perdurante crisidel settore industriale, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] edEmilio significava per l’amministrazione la dismissione del capannone(denominato A) di mq 2.800,00, che veniva liberato da attività e cose enon più utilizzato per lo stoccaggio e l’immagazzinamento dei prodotti,quindi, non computabile ai fini della TARI perché inutilizzato e vuoto.In sostanza, il giudice del gravame, pur avendo esaminato laquestione oggetto di controversia, avrebbe totalmente pretermessol’esame su di un fatto storico e di una specifica circostanza indiziariaNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026connotata dal carattere della “decisività” ai fini decisori, tale fatto storico(nello specifico la sentenza della C.T.P. n. 2896 del 10/2/2017) se nonomesso e correttamente valutato e motivato, avrebbe determinato unadecisione di merito diversa rispetto a quella impugnata.2.Il motivo è fondato.In tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutivadell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che sisiano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione aifatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo aperiodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazionigiuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente" (Cass., n. 13498/2015;Cass., n. 37/2019; Cass., n. 8291/2025). L'effetto vincolantedel giudicato esterno opera, peraltro, nel caso di giudizi identici - persoggetti, causa petendi e petitum - nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche(Cass., n. 6405/2025).Nella specie, la sentenza invocata, ed allegata dal contribuente, haaccertato che le aree indicate come tassabili, in realtà, non lo erano. LaC.T.P. di Napoli aveva statuito testualmente: “quanto alla superficietassabile, si osserva che il sopralluogo invocato dalla resistente, risalenteal 2011, risulta oramai superato, nelle sue risultanze, dal successivoridimensionamento dell’area adibita alla produzione, opportunamentecomunicato dalla società con nota prot. 2015/0020106…”.Ne consegue che il giudice di merito accogliendo parzialmente l’appellodella società concessionaria ha completamente obliterato l’accertamento,Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026avente efficacia di giudicato, posto in essere nella decisione n. 2896 del2017.Sicché, sul punto, è errata la decisione ed il motivo deve essereaccolto.3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si denuncia aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 2909c.c., essendo l'impugnata sentenza contraria a statuizioni passate ingiudicato rese tra le stesse parti dell'odierno giudizio.Anche sotto diverso profilo, la motivazione addotta dalla C.T.R.campana risulterebbe errata in quanto non tiene di conto delle pregressestatuizioni intercorse tra la società ricorrente ed il Comune di Terzigno(NA) (allegate in primo grado ed indicizzate rispettivamente ai numeri 08e 09: Sentenze C.T.P. n. 606 avente ad oggetto la TARSU per l’anno2005; n. 541 avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2006; n. 22091avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2011; n. 793 avente ad oggetto laTARSU anno 2013; n. 4331 avente ad oggetto la TARSU anno 2014; n.979 avente ad oggetto la TARI anno 2015; n. 2896 avente ad oggetto laTARI anno 2016; n. 9673 avente ad oggetto la TARI anno 2017; n. 12888avente ad oggetto la TARI anno 2018; n. 4769 avente ad oggetto la TARIanno 2019; sentenze C.T.R. n. 172 avente ad oggetto la TARSU per l’anno2003; la n. 3488 avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2010 e la n. 9370avente ad oggetto la TARI anno 2016) ponendosi - di fatto - in contrastocon l’efficacia ultrannuale del giudicato.In altri termini, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con glianteriori giudicati - disattendendo la relativa deduzione della societàricorrente - sulla base del difetto di prova su fatti, alcuni dei quali eranostati già accertati con effetto di giudicato e la cui insussistenza nonescluderebbe, comunque, l'esistenza e l'autonoma rilevanza dei diversifatti posti a base della statuizione, coperti da giudicato, relativi sia allaNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026intassabilità della superficie adibita all'attività industriale che allaintassabilità dell’area adibita a ricovero e immagazzinamento merci.Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima doglianza.4.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, la decisione deve quindi essere cassata in relazione al motivo acolto e rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delpresente giudizio.Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*TARSU TIAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTARESValeria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCarmela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8207/2022 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoEmilio [OSCURATO:PERSONA]controGe.se.t. Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Terzigno (NA), in persona del legale rappresentante protempore,-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6765/2021 depositata il 22/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilio impugnòdinanzi alla C.T.P. Napoli l’avviso di accertamento n. 6683 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte del Comune di Terzigno (NA), a mezzodella [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionaria del servizio diaccertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, per l’importodi € 23.432,00, in relazione a un laboratorio di falegnameria.Tra le varie circostanze poste a fondamento del ricorso introduttivo, lacontribuente osservò di non essere soggetta all'obbligazione tributaria dipagamento della tassa con riferimento alla superficie adibita allosvolgimento di attività generante scarti e residui di lavorazione industriale,da smaltirsi quali rifiuti speciali.A sostegno della propria tesi, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di CasilloModesto ed Emilio richiamò l’esito favorevole conseguito in numerosi altrigiudizi con oggetto analogo e, soprattutto, la sentenza di questa Corte n.4412/2018 che, nel cassare la sentenza n. 352/2012 emessa dalla C.T.R.della Campania avente ad oggetto la TARSU per gli anni di imposta 2007 e2008, aveva avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggetto delpresente giudizio.Detta decisione aveva ribadito il principio dell’estensione del giudicatoe aveva chiarito, per l’effetto, che gli elementi fattuali (natura industriale etipologia speciale non assimilabile dei rifiuti prodotti) avevano trovato - trale parti in causa - accertamento definitivo ed inoppugnabile nella sentenzan. 172 del 2008 della C.T.R. della Campania. La decisione di legittimitàinvocata aveva altresì statuito la rilevanza di giudicato, afferendo adelementi di imposizione (attività lavorativa della ricorrente e natura deirifiuti prodotti nei locali in questione) caratterizzati dalla stabilità neltempo ed aveva concluso per la suscettibilità del giudicato medesimo adNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026esplicare effetto preclusivo anche sulle annualità successive del medesimotributo.La C.T.P. accolse integralmente il ricorso della società contribuente ela decisione fu impugnata dalla società di riscossione.La C.T.R. della Campania accolse parzialmente l’appello. Il giudice dimerito mosse dalla decisione di questa Corte, n. 4412/2018, riguardantel’accertamento circa la natura industriale dell’attività svolta dalla societàcontribuente nei locali tassati e della natura speciale non assimilabile deirifiuti prodotti.inoppugnabile tra le stesse parti nella menzionata sentenza CTR Campanian. 172/46/08 – in giudicato - secondo la quale l’attività svolta dalla CasilloLegnami aveva, appunto, natura industriale; i rifiuti legnosi prodottiavevano, conseguentemente, carattere speciale non assimilabile; lasuperficie dei locali destinati alla lavorazione industriale del legno andava,pertanto, esclusa dal conteggio ai fini TARSU. Il giudicato così formatosinon poteva porsi nel nulla, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dimerito, perché concernente una diversa annualità d’imposta…da ciò derivala suscettibilità del giudicato in questione ad esplicare effetto preclusivoanche sulle annualità successive …”.Premesso ciò, il giudice di merito non annullò l’avviso di accertamentoper quella parte di superficie tassata avente destinazione diversa da quellaindustriale, ritenendo soggette ad imposta le superfici destinate ad uffici ebagni e quelle destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, edindividuando, sulla scorta del sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnicodell’ente comunale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali aree da assoggettare a tassazione lasuperficie destinata all’ufficio ed ai bagni, pari a 74 mq, e la superficiedestinata allo stoccaggio merci, pari a 3.390 mq.Avverso la predetta decisione ricorre la società contribuente con duemotivi, resiste con controricorso la società concessionaria.Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dallaricorrente.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo. Si denuncial’illegittimità ed erroneità della sentenza per contrasto con giudicato tra leparti in seguito alla pronuncia della C.T.P. di Napoli n. 2896 depositata il10/2/2017.La ricorrente osserva che, in ordine al punto su cui si fonda lamotivazione del Collegio, si è già formato un giudicato tra le parti inseguito alla pronuncia della C.T.P. di Napoli, che con la sentenza n. 2896depositata il 10/2/2017 (passata in giudicato e depositata in uno al ricorsodi primo grado indicizzata al n. 08 e allegata in copia quale documento n.05), in accoglimento del ricorso iscritto al n. 13992/2016 R.G., presentatodalla odierna ricorrente avverso l’avviso di pagamento avente ad oggettola TARI per l’anno 2016. Tale decisione, nel dettaglio, ha ritenuto superatoil sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico del Comune di Terzigno (NA) il5/4/2011, citato nella decisione impugnata ai fini dell’individuazione dellearee tassabili, in ragione della comunicazione acquisita al protocollo dellostesso Comune al n. 2015/0020106 del 15/12/2015 con allegata relazionetecnica del 13/11/2015, attraverso la quale, a causa della perdurante crisidel settore industriale, la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] edEmilio significava per l’amministrazione la dismissione del capannone(denominato A) di mq 2.800,00, che veniva liberato da attività e cose enon più utilizzato per lo stoccaggio e l’immagazzinamento dei prodotti,quindi, non computabile ai fini della TARI perché inutilizzato e vuoto.In sostanza, il giudice del gravame, pur avendo esaminato laquestione oggetto di controversia, avrebbe totalmente pretermessol’esame su di un fatto storico e di una specifica circostanza indiziariaNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026connotata dal carattere della “decisività” ai fini decisori, tale fatto storico(nello specifico la sentenza della C.T.P. n. 2896 del 10/2/2017) se nonomesso e correttamente valutato e motivato, avrebbe determinato unadecisione di merito diversa rispetto a quella impugnata.2.Il motivo è fondato.In tema di contenzioso tributario, l'efficacia del giudicato, riguardanteanche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutivadell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che sisiano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione aifatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo aperiodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazionigiuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente" (Cass., n. 13498/2015;Cass., n. 37/2019; Cass., n. 8291/2025). L'effetto vincolantedel giudicato esterno opera, peraltro, nel caso di giudizi identici - persoggetti, causa petendi e petitum - nei soli limiti dell'accertamento dellequestioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche(Cass., n. 6405/2025).Nella specie, la sentenza invocata, ed allegata dal contribuente, haaccertato che le aree indicate come tassabili, in realtà, non lo erano. LaC.T.P. di Napoli aveva statuito testualmente: “quanto alla superficietassabile, si osserva che il sopralluogo invocato dalla resistente, risalenteal 2011, risulta oramai superato, nelle sue risultanze, dal successivoridimensionamento dell’area adibita alla produzione, opportunamentecomunicato dalla società con nota prot. 2015/0020106…”.Ne consegue che il giudice di merito accogliendo parzialmente l’appellodella società concessionaria ha completamente obliterato l’accertamento,Numero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026avente efficacia di giudicato, posto in essere nella decisione n. 2896 del2017.Sicché, sul punto, è errata la decisione ed il motivo deve essereaccolto.3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si denuncia aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 2909c.c., essendo l'impugnata sentenza contraria a statuizioni passate ingiudicato rese tra le stesse parti dell'odierno giudizio.Anche sotto diverso profilo, la motivazione addotta dalla C.T.R.campana risulterebbe errata in quanto non tiene di conto delle pregressestatuizioni intercorse tra la società ricorrente ed il Comune di Terzigno(NA) (allegate in primo grado ed indicizzate rispettivamente ai numeri 08e 09: Sentenze C.T.P. n. 606 avente ad oggetto la TARSU per l’anno2005; n. 541 avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2006; n. 22091avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2011; n. 793 avente ad oggetto laTARSU anno 2013; n. 4331 avente ad oggetto la TARSU anno 2014; n.979 avente ad oggetto la TARI anno 2015; n. 2896 avente ad oggetto laTARI anno 2016; n. 9673 avente ad oggetto la TARI anno 2017; n. 12888avente ad oggetto la TARI anno 2018; n. 4769 avente ad oggetto la TARIanno 2019; sentenze C.T.R. n. 172 avente ad oggetto la TARSU per l’anno2003; la n. 3488 avente ad oggetto la TARSU per l’anno 2010 e la n. 9370avente ad oggetto la TARI anno 2016) ponendosi - di fatto - in contrastocon l’efficacia ultrannuale del giudicato.In altri termini, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con glianteriori giudicati - disattendendo la relativa deduzione della societàricorrente - sulla base del difetto di prova su fatti, alcuni dei quali eranostati già accertati con effetto di giudicato e la cui insussistenza nonescluderebbe, comunque, l'esistenza e l'autonoma rilevanza dei diversifatti posti a base della statuizione, coperti da giudicato, relativi sia allaNumero registro generale 8207/2022Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 7528/2026Data pubblicazione 29/03/2026intassabilità della superficie adibita all'attività industriale che allaintassabilità dell’area adibita a ricovero e immagazzinamento merci.Il motivo è assorbito dall’accoglimento della prima doglianza.4.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo, la decisione deve quindi essere cassata in relazione al motivo acolto e rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, indiversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la quantificazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe Lo SardoP.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la quantificazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]