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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06463/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati di furto aggravato e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano erronea applicazione della legge penale in relazione rispettivamente alla quantificazione della pena ed al diniego di concessione delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato, in ragione della sussistenza degli elementi costitutivi di reato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale gli agenti di p.g. non sarebbero stati tratti in inganno dalla propria condotta, nel caso di specie, vi era, in realtà, da parte del [OSCURATO:PERSONA], il tentativo di evitare un accertamento della violazione delle prescrizioni cautelari (come correttamente chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati di furto aggravato e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunciano erronea applicazione della legge penale in relazione rispettivamente alla quantificazione della pena ed al diniego di concessione delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato che il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato, in ragione della sussistenza degli elementi costitutivi di reato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale gli agenti di p.g. non sarebbero stati tratti in inganno dalla propria condotta, nel caso di specie, vi era, in realtà, da parte del [OSCURATO:PERSONA], il tentativo di evitare un accertamento della violazione delle prescrizioni cautelari (come correttamente chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore
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