CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17059-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 37/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2013: tale accertamento, avvenuto ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si era reso necessario in quanto la società aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi ed i dati raccolti dal curatore erano frammentari e non univocamente valutabili; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] delle Marche accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che nel caso di specie quest'ultimo aveva scelto il metodo di accertamento dei redditi analitico induttivo deducendo i maggiori ricavi (fatto ignoto) da fatti noti quali il dato delle rimanenze di magazzino (diverso da quello contabile) con raffronto tra prezzi di acquisto e vendita, incrocio con i dati del Modello 770, ricorso al sistema integrato di fatture denominato "spesometro", importo delle fatture attive complessivamente emesse, importo dei costi per lavoro dipendente, computo degli interessi passivi, uso della documentazione fornita del curatore qualora fosse attendibile ed univoca, la circostanza che la società fosse operativa da diversi anni in una realtà aziendale florida e inserita in un mercato nazionale ed internazionale vivace: in questa Ric. 2021 n. 17059 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- situazione è il contribuente a dover provare, sia pure mediante presunzioni o prove logiche, i fatti impeditivi dei maggior ricavi ma la società contribuente ha opposto alle incongruenze di partenza solo considerazioni suggestive o incoerenti che globalmente considerate non intaccano le operazioni dell'Ufficio. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 173, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistere indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da gravare la parte contribuente dell'onere della prova, omettendo qualsiasi cenno a tutta la documentazione prodotta dalla società contribuente. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: in tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità Ric. 2021 n. 17059 sez. MT - ud. 08-11-2022 -3- rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass. n. 2581 del 2021); in tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, Ric. 2021 n. 17059 sez. MT - ud. 08-11-2022 -4- compiuto con metodo analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell'imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale (Cass. n. 4410 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente e in maniera analitica che l'amministrazione finanziaria ha offerto numerosi e significativi indizi circa il reddito effettivamente accertato attraverso il metodo analitico induttivo e che, a questo punto, sarebbe spettato alla parte contribuente provare l'inattendibilità dei risultati a cui è pervenuto l'Ufficio. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge o per omessa considerazione di un fatto decisivo (l'asserita mancata valutazione della documentazione presentata dalla società contribuente ai giudici di merito), investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito Ric. 2021 n. 17059 sez. MT - ud. 08-11-2022 -5- poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.480,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe