CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce violazione dell'art. 133 cod. pen., nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero valutato la personalità dell'imputato, dando prevalente rilievo alla dimensione fattuale del reato; - che l'unico motivo di ricorso è indeducibile in quanto, da un canto, postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena (laddove la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), dall'altro, la pena è stata determinata nel minimo edittale, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la difesa non allega eventuali ragioni fondanti ulteriori riduzioni di pena; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid