CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26 gennaio 2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Airola -, in data 22 giugno 2012, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 c.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. In ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni della persona offesa confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile in quanto risulta interamente basato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda; i vizi dedotti, dunque, non sono evidentemente sindacabili in questa sede. Sul punto, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in un'interpretazione alternativa dei fatti, non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.