CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03301/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06046NM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'Asad. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal difensore di fiducia, che è titolare di un potere di impugnazione autonomo e parallelo a quello spettante all'imputato, come stabilito dalle Sezioni unite. Dunque il difensore era pienamente legittimato a proporre il ricorso, indipendentemente dal conferimento di una procura speciale da parte dell'interessato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Il giudice a quo assume che il difensore abbia proposto in proprio il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale asserto è testualmente smentito dall'esame del predetto ricorso, da cui si evince che esso è proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] "in proprio, difensore di fiducia del sig [OSCURATO:PERSONA]". La formula, nella parte relativa all'espressione "in proprio", non è certamente felice. Tuttavia l'esplicito riferimento alla qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] elide qualunque dubbio in ordine alla proposizione del ricorso nell'interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale formulazione, non può pertanto sostenersi che il difensore abbia voluto far valere, attraverso il predetto ricorso, un interesse personale, distinto da quello del cliente, tanto più che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] menziona specificamente la volontà di ricevere le notificazioni relative al procedimento presso la casella PEC del difensore espressa, per l'appunto, dall'Asad. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo non ha correlato l'espressione "in proprio", pur certamente non corretta sotto il profilo tecnico-giuridico, all'esplicita menzione della qualità di difensore di fiducia dell'Asad, che non avrebbe avuto alcun senso enunciare ove il difensore avesse voluto far valere una legittimazione personale, distinta da quella dell'Asad. Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente. 5. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, per nuovo giudizio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Mil