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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 40030/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Taranto, con ordinanza resa il 27 ottobre 2020, ha accolto - per quanto qui d'interesse - il gravame proposto nell'interesse di Loris e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa individuale denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha ordinato la restituzione all'avente diritto.

Il sequestro era stato disposto in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 512-bis cod.pen. (fraudolento trasferimento di valori), formulata in relazione al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], benché formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] (privo di provenienze patrimoniali o reddituali che giustificassero l'avvio dell'attività commerciale), sarebbe stato di fatto gestito dal padre [OSCURATO:PERSONA]: costui e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo un reddito medio di circa 5.000,00 euro annui nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, avrebbero avuto un tenore di vita incompatibile con redditi così modesti, che nell'ottica accusatoria sarebbero stati collegati ai proventi di attività di spaccio di stupefacenti; l'intestazione fittizia del locale al figlio Loris, secondo il decreto di sequestro preventivo, sarebbe stata finalizzata a eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione patrimoniale contro il [OSCURATO:PERSONA], soggetto già gravato da numerosi precedenti specifici per reati in tema di stupefacenti.

Il Tribunale del Riesame, sulla base del gravame interposto dal Cuppone, ha annullato il decreto di sequestro sul rilievo che l'avviamento del locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stato reso possibile dalle elargizioni dei parenti dello stesso, che avevano contribuito versando a tal fine la somma di 3.000,00 euro; che per i beni aziendali erano stati in parte forniti in comodato d'uso (ovviamente gratuito) da una ditta di vendita all'ingrosso e al dettaglio di bibite, e in parte lasciati in dotazione dalla precedente utilizzatrice dell'esercizio; ed infine che il commercialista dell'azienda aveva fornito elementi conoscitivi certi in ordine agli incassi della ditta e all'investimento iniziale, quantificato in C 2.500,00; poiché quest'ultimo elemento (il quantum necessario ad avviare l'azienda) non era stato fornito dalla pubblica accusa, il Collegio adìto ha tratto la conclusione che non potesse qualificarsi come falso quanto dichiarato dai parenti circa il contributo iniziale all'avviamento dell'attività:

2. Avverso il prefato provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Taranto articolando un unico motivo, in cui denuncia come inverosimile la ricostruzione operata dal Tribunale, che sarebbe basata su dichiarazioni di comodo rese dai parenti del Cuppone, riferite a somme non tracciabili; ciò a fronte del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] - gestore di fatto del locale - é soggetto privo di redditi e che, secondo l'accusa, egli spaccia cocaina nello stesso locale.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso é inammissibile.

In primo luogo, non viene specificato se esso viene proposto o meno per violazione di legge, come previsto, a pena di inammissibilità, per le misure cautelari reali dall'art. 325 cod.proc.pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 01/07/1994, Bagaglini, Rv. 199325); né appare possibile ricavarne la proposizione per violazione di legge in base all'eventuale riferimento ad una motivazione "apparente", atteso che quest'ultima é ravvisabile quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314): evenienza che certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto, al contrario, le censure mosse dal P.M. ricorrente risultano essere rivolte essenzialmente all'enunciazione delle motivazioni dell'ordinanza impugnata, di cui non viene condivisa l'articolazione ma delle quali certamente non può affermarsi l'inesistenza o l'apparenza.

L'inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla violazione di legge si sovrappone, per di più, alla natura meramente fattuale delle doglianze articolate, volte a proporre una valutazione alternativa delle emergenze riguardanti il fumus commissi delicti, questione che sarebbe comunque demandata esclusivamente al giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore La Presidente (Giusep sf Pavich) (D natella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Taranto, con ordinanza resa il 27 ottobre 2020, ha accolto - per quanto qui d'interesse - il gravame proposto nell'interesse di Loris e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni aziendali strumentali all'esercizio dell'impresa individuale denominata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha ordinato la restituzione all'avente diritto. Il sequestro era stato disposto in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 512-bis cod.pen. (fraudolento trasferimento di valori), formulata in relazione al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], benché formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] (privo di provenienze patrimoniali o reddituali che giustificassero l'avvio dell'attività commerciale), sarebbe stato di fatto gestito dal padre [OSCURATO:PERSONA]: costui e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], pur avendo un reddito medio di circa 5.000,00 euro annui nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019, avrebbero avuto un tenore di vita incompatibile con redditi così modesti, che nell'ottica accusatoria sarebbero stati collegati ai proventi di attività di spaccio di stupefacenti; l'intestazione fittizia del locale al figlio Loris, secondo il decreto di sequestro preventivo, sarebbe stata finalizzata a eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione patrimoniale contro il [OSCURATO:PERSONA], soggetto già gravato da numerosi precedenti specifici per reati in tema di stupefacenti. Il Tribunale del Riesame, sulla base del gravame interposto dal Cuppone, ha annullato il decreto di sequestro sul rilievo che l'avviamento del locale da parte di [OSCURATO:PERSONA] era stato reso possibile dalle elargizioni dei parenti dello stesso, che avevano contribuito versando a tal fine la somma di 3.000,00 euro; che per i beni aziendali erano stati in parte forniti in comodato d'uso (ovviamente gratuito) da una ditta di vendita all'ingrosso e al dettaglio di bibite, e in parte lasciati in dotazione dalla precedente utilizzatrice dell'esercizio; ed infine che il commercialista dell'azienda aveva fornito elementi conoscitivi certi in ordine agli incassi della ditta e all'investimento iniziale, quantificato in C 2.500,00; poiché quest'ultimo elemento (il quantum necessario ad avviare l'azienda) non era stato fornito dalla pubblica accusa, il Collegio adìto ha tratto la conclusione che non potesse qualificarsi come falso quanto dichiarato dai parenti circa il contributo iniziale all'avviamento dell'attività: 2. Avverso il prefato provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica di Taranto articolando un unico motivo, in cui denuncia come inverosimile la ricostruzione operata dal Tribunale, che sarebbe basata su dichiarazioni di comodo rese dai parenti del Cuppone, riferite a somme non tracciabili; ciò a fronte del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] - gestore di fatto del locale - é soggetto privo di redditi e che, secondo l'accusa, egli spaccia cocaina nello stesso locale. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso é inammissibile. In primo luogo, non viene specificato se esso viene proposto o meno per violazione di legge, come previsto, a pena di inammissibilità, per le misure cautelari reali dall'art. 325 cod.proc.pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 01/07/1994, Bagaglini, Rv. 199325); né appare possibile ricavarne la proposizione per violazione di legge in base all'eventuale riferimento ad una motivazione "apparente", atteso che quest'ultima é ravvisabile quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314): evenienza che certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto, al contrario, le censure mosse dal P.M. ricorrente risultano essere rivolte essenzialmente all'enunciazione delle motivazioni dell'ordinanza impugnata, di cui non viene condivisa l'articolazione ma delle quali certamente non può affermarsi l'inesistenza o l'apparenza. L'inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla violazione di legge si sovrappone, per di più, alla natura meramente fattuale delle doglianze articolate, volte a proporre una valutazione alternativa delle emergenze riguardanti il fumus commissi delicti, questione che sarebbe comunque demandata esclusivamente al giudice di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore La Presidente (Giusep sf Pavich) (D natella
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