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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11433/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35720_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile nella motivazione con cui ha respinto la richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'articolo 73; i giudici di appello avrebbero riproposto gli argomenti del primo giudice senza alcuna analisi delle doglianze difensive, volte rappresentare che tutti gli elementi esaminati dal giudice erano compatibili con l'ipotesi del piccolo spaccio; le sentenze di merito si sarebbero basate esclusivamente su una interpretazione del tutto arbitraria del mero dato ponderale della sostanza, senza tenere in considerazione la giurisprudenza di legittimità che individua quale criterio differenziale tipico delle ipotesi di piccolo spaccio il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta, prescindendo dal mero dato quali-quantitativo di sostanza stupefacente); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed è, inoltre, manifestamente infondato proponendo motivi con cui deduce un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, in particolare, che la Corte d'appello ha ritenuto incontestata la sussistenza del fatto e le modalità dell'azione, osservando come la tipologia dello stupefacente, la diversa natura dello stesso, composto da cocaina e crack, il numero delle dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, il comportamento tenuto dall'imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della busta contenente la droga di darsi alla fuga, non consentivano la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve invocata; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali ozrcon cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in articolare, che l'approdo valutativo dei giudici di merito è altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc.

Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11433- 2 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3377/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 35720/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35720_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile nella motivazione con cui ha respinto la richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'articolo 73; i giudici di appello avrebbero riproposto gli argomenti del primo giudice senza alcuna analisi delle doglianze difensive, volte rappresentare che tutti gli elementi esaminati dal giudice erano compatibili con l'ipotesi del piccolo spaccio; le sentenze di merito si sarebbero basate esclusivamente su una interpretazione del tutto arbitraria del mero dato ponderale della sostanza, senza tenere in considerazione la giurisprudenza di legittimità che individua quale criterio differenziale tipico delle ipotesi di piccolo spaccio il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta, prescindendo dal mero dato quali-quantitativo di sostanza stupefacente); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed è, inoltre, manifestamente infondato proponendo motivi con cui deduce un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, in particolare, che la Corte d'appello ha ritenuto incontestata la sussistenza del fatto e le modalità dell'azione, osservando come la tipologia dello stupefacente, la diversa natura dello stesso, composto da cocaina e crack, il numero delle dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, il comportamento tenuto dall'imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della busta contenente la droga di darsi alla fuga, non consentivano la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve invocata; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali ozrcon cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in articolare, che l'approdo valutativo dei giudici di merito è altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc.

Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35720_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile nella motivazione con cui ha respinto la richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'articolo 73; i giudici di appello avrebbero riproposto gli argomenti del primo giudice senza alcuna analisi delle doglianze difensive, volte rappresentare che tutti gli elementi esaminati dal giudice erano compatibili con l'ipotesi del piccolo spaccio; le sentenze di merito si sarebbero basate esclusivamente su una interpretazione del tutto arbitraria del mero dato ponderale della sostanza, senza tenere in considerazione la giurisprudenza di legittimità che individua quale criterio differenziale tipico delle ipotesi di piccolo spaccio il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta, prescindendo dal mero dato quali-quantitativo di sostanza stupefacente); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed è, inoltre, manifestamente infondato proponendo motivi con cui deduce un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, in particolare, che la Corte d'appello ha ritenuto incontestata la sussistenza del fatto e le modalità dell'azione, osservando come la tipologia dello stupefacente, la diversa natura dello stesso, composto da cocaina e crack, il numero delle dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, il comportamento tenuto dall'imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della busta contenente la droga di darsi alla fuga, non consentivano la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve invocata; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali  ozrcon cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in articolare, che l'approdo valutativo dei giudici di merito è altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;        [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE              11433- 2 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                     -  Presidente -         Ord. n. sez. 3377/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore -           R.G.N. 35720/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35720_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., ed il correlato vizio di motivazione (in sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe censurabile nella motivazione con cui ha respinto la richiesta di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'articolo 73; i giudici di appello avrebbero riproposto gli argomenti del primo giudice senza alcuna analisi delle doglianze difensive, volte rappresentare che tutti gli elementi esaminati dal giudice erano compatibili con l'ipotesi del piccolo spaccio; le sentenze di merito si sarebbero basate esclusivamente su una interpretazione del tutto arbitraria del mero dato ponderale della sostanza, senza tenere in considerazione la giurisprudenza di legittimità che individua quale criterio differenziale tipico delle ipotesi di piccolo spaccio il ridimensionamento e la rudimentalità della condotta, prescindendo dal mero dato quali-quantitativo di sostanza stupefacente); ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed è, inoltre, manifestamente infondato proponendo motivi con cui deduce un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse a pag. 2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, in particolare, che la Corte d'appello ha ritenuto incontestata la sussistenza del fatto e le modalità dell'azione, osservando come la tipologia dello stupefacente, la diversa natura dello stesso, composto da cocaina e crack, il numero delle dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, il comportamento tenuto dall'imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della busta contenente la droga di darsi alla fuga, non consentivano la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve invocata; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali  ozrcon cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in articolare, che l'approdo valutativo dei giudici di merito è altresì conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;         P.Q.MP.Q.M
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